Cass. pen., sez. II, sentenza 07/03/2023, n. 09434
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DO IO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/07/2022 del TRIBUNALE di MODENA;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
sentite le conclusioni del PG LIDIA GIORGIO che ha chiesto il rigetto del ricorso poiché il primo motivo è questione nuova e comunque infondata. Udito il difensore Avv.to Mario Turi il quale si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.1 Il Tribunale di Modena, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari reali, con ordinanza in data 22 luglio 2022 respingeva l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di CA AN avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. dello stesso tribunale in data 9 aprile 2021, con il quale era stato disposto il sequestro, anche per equivalente, della complessiva somma di 6.714.319,71 euro in relazione ai reati di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 D.Lvo 74/2000, omessa dichiarazione IVA ed autoriciclaggio, per avere trasferito i proventi dei reati fiscali all'indirizzo di società estere per poi dirottarli verso altre società italiane riconducibili sempre al CA.
1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore del CA, avv.to Turi, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 648 quater cod.pen. e violazione dell'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. per error in procedendo e mancanza assoluta della motivazione;, in particolare si assumeva che il tribunale aveva errato nell'individuazione del profitto confiscabile per il reato di autoriciclaggio, individuato nel complesso delle somme movimentate tra le società riconducibili al ricorrente tra il 2015 ed il 2017, posto che era stata omessa qualunque analisi sugli effetti in termini di accrescimento patrimoniale per il CA a seguito di tali movimentazioni;
invero, l'orientamento della Seconda Sezione Penale della Corte di cassazione con la sentenza Ceoldo, ha chiarito che il prodotto, profitto, prezzo dell'autoriciclaggio non coincide con quello del reato presupposto ma è da questo autonomo in quanto consistente nei proventi conseguiti dall'impiego del prodotto del reato presupposto in attività economiche, finanziarie o speculative. Posto quindi che il prodotto, profitto o prezzo del reato di autoriciclaggio deve essere qualcosa di ulteriore rispetto al provento del reato presupposto è confiscabile soltanto quanto conseguito