Cass. pen., sez. VII, ordinanza 13/07/2022, n. 27139
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: A EUEL nato il 27/03/1981 avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;Rilevato che A E ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato è stato condannato per il reati previsti dall'art. 56-582,585 cod. pen. e dall'art. 4 legge 110/1975;Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente contesta vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;Considerato, inoltre, che il suddetto motivo di ricorso è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi