Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2021, n. 23148

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In materia di trasporto aereo non commerciale, i limiti di età per le attività professionali consentite dalle licenze e dagli attestati di volo sono regolati dal d.P.R. n. 566 del 1988, nella versione "ratione temporis" applicabile, da ritenersi ancora vigente, in assenza di disciplina eurounitaria con esso contrastante. (Fattispecie in tema di servizio di aerei antincendio).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2021, n. 23148
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23148
Data del deposito : 19 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

T IT R DI E T N E S E 19 AGO, 2021 L L U S E AULA 'A' T N E S 23 148/21 E E N O ZI A R T Oggetto IS REPUBBLICA ITALIANA G E R E T N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E S E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 1540/2019 Cron. 23148 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente Ud. 17/12/2020 Dott. FEDERICO BALESTRIERI - PU Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE Rel. Consigliere Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA - Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 1540-2019 proposto da: BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI n. 28, presso lo studio dell'avvocato LAURA PIERALLINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LORENZO SPERATI;
2020 ricorrente 2964

contro

LO AR, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CHIANA n. 48, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PILEGGI, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente avverso la sentenza n. 4407/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/11/2018 R.G.N. 2319/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/2020 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbimento del secondo motivo del ricorso;
udito l'Avvocato LORENZO SPERATI;
udito l'Avvocato ANTONIO FILEGGI. RG 1549/2019 Fatti di causa 1. IN CI, dipendente della CO Mission Critical Service Italia spa, con mansioni di membro del personale navigante e qualifica di primo ufficiale (co-pilota), addetto agli aeromobili Canadair CL-415 impiegato nel servizio antincendio boschivo, veniva licenziato in data 28.9.2016 con nota del seguente tenore: "per giustificato motivo oggettivo e sua impossibilità assoluta e sopravvenuta di offrire la propria prestazione lavorativa e, pertanto, la risoluzione del suo rapporto di lavoro con INAER Aviation Italia spa a far data dal 21.7.2016. Ed in effetti, come già rappresentato con la predetta lettera di avvio della procedura conciliativa, in considerazione della normativa nazionale ad oggi in vigore in tema di limiti massimi di età per i titolari di licenze professionali impiegati nei servizi di trasporto aereo, nonché ai sensi della contrattazione collettiva applicabile, a far data dal 30.9.16 (termine della campagna antincendio 2016) la scrivente non può usufruire delle sue prestazioni per raggiunti limiti di età avendo, altresì, ella maturato il trattamento di quiescenza. La scrivente, inoltre, ha esperito purtroppo con esito negativo, ogni tentativo utile per individuare una sua ricollocazione funzionale all'assetto organizzativo".

2. Il recesso veniva impugnato sul presupposto della natura discriminatoria per ragioni di età del licenziamento, con richiesta di tutela reintegratoria piena e, in via subordinata, della manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo.

3. L'adito Tribunale, sia in fase sommaria che con la pronuncia di merito n. 5298/2018 in sede di opposizione, rigettava la domanda.

4. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 4407 del 2018, accoglieva il reclamo presentato dal lavoratore e, in riforma della pronuncia del Tribunale, annullava il licenziamento e condannava la società a reintegrare IN CI nel posto di lavoro e a corrispondergli una indennità risarcitoria pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre alla regolarizzazione contributiva, previdenziale ed assistenziale, e al pagamento delle spese di lite.

5. I giudici di seconde cure, a fondamento della decisone, rilevavano: a) la normativa di cui al DPR n. 566 del 1988 (che poneva il limite di età di p RG 1549/2019 65 anni alle attività professionali consentite dalle licenze di volo) era ormai stata modificata dalla normativa europea in materia, costituita dal Reg. n. 3922/91 e dal Regolamento ENAC ("regolamentazione tecnica in materia di rilascio e di rinnovo di licenze di pilotaggio" approvato con delibera del Cda n. 11 del 2010, di recepimento delle JAR -regole comuni adottate dalle autorità aereonautiche comuni per disciplinare le questioni relative all'aviazione civile);
b) la nuova normativa prevede i limiti di età solo per il trasporto aereo commerciale e non per le attività di volo diverse dal trasporto aereo di passeggeri, merci e posta;
c) anche il Reg. UE n. 1178/11 prevede limiti di età solo per l'attività di trasporto aereo commerciale;
d) l'attività di antincendio dei Canadair non costituiva attività di trasporto commerciale nel senso sopra delineato;
e) la permanente validità del DPR del 1988 non poteva fondarsi sul rilievo che le licenze di volo non disciplinate in modo specifico dalle JAR fossero soggette alla regolamentazione nazionale italiana, perché la normativa europea si riferiva a tutte le tipologie di licenze per i piloti;
f) la Corte di Giustizia, con la sentenza del 5.7.2017 (causa C-190/16) aveva precisato, in sostanza, che il limite di età di 65 anni era valido solo nel settore del trasporto aereo commerciale, definito espressamente come il trasporto di passeggeri, merci e posta effettuato dietro compenso o mediante noleggio;
g) il CCNL INAER era conforme alle disposizioni della citata normativa europea e prevedeva un limite di età solo per le funzioni di pilota comandante, mentre per i co- piloti, salva l'idoneità fisica, non vi erano limiti di età fino al collocamento in quiescenza;
h) in ordine alla esistenza dei requisiti per il collocamento in quiescenza, la società non aveva prodotto alcuna

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