Cass. pen., sez. II, sentenza 08/06/2023, n. 24729
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Testo completo
la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da OS JU nato a [...] il [...] NA IN nato a [...] il [...] RI FA nato a [...] il [...] IF RI nato a [...] [...] AR DR nato a [...] 1'11 novembre 1986 PO DR nato a [...] il [...] PO ZO nato a [...] il [...] LI IC nato a [...] il [...] avverso la sentenza resa il 9 giugno 2021 dalla CORTE di APPELLO di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariaemanuela Guerra che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
sentite le conclusioni dell'avv. Giovanni Luca Aresta per la parte civile costituita Comune di Mesagne che ha depositato conclusioni scritte e nota spese. Sentite le conclusioni dell'avv. Dario Budano per FI e AR e per MP IG;
dell'avv. Antonella Leopizzi per TO EA e TO NC;
dell'avv. Giacinto AN per RI;
dell'avv. FA Di Bello per AN;
dell'avv. Cosimo Luca Leoci per AG.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce, parzialmente riformando la sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato dal GUP del Tribunale di Lecce il 3 ottobre 2019, per quel che qui rileva, ha confermato il giudizio di responsabilità nei confronti di tutti i ricorrenti in ordine al delitto di partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso denominata Sacra Corona Unita facente capo ai detenuti AR EL e MP TO i quali entrati in possesso di un telefono cellulare lo avevano utilizzato per comunicare con gli altri affiliati, ai quali venivano impartiti circostanziati ordini e direttive;
ha ridotto la pena inflitta a TO EA, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche;
ha ridotto il trattamento sanzionatorio nei confronti di FI, RI, AN e AR EA;
ha confermato la sentenza di primo grado anche sotto il profilo sanzionatorio nei confronti di MP e AG. Il compendio probatorio è costituito principalmente dal tenore delle intercettazioni e di numerose missive inviate da EL AR, che secondo i giudici di merito hanno consentito di accertare non soltanto l'esistenza di una struttura organizzata ma anche le dinamiche interne e la consumazione di diversi reati fine da parte dei sodali. Inoltre sono state valutate le dichiarazioni rese da numerosi collaboratori di giustizia i quali hanno riferito l'intraneità di AR EL e di MP TO alla Sacra Corona Unita e le dichiarazioni autoaccusatorie di quest'ultimo, che ha avviato un percorso di collaborazione con la giustizia e ha reso piena confessione in relazione ai fatti oggetto dell'odierno giudizio.
3.Avverso la detta sentenza hanno proposto ricorso gli imputati.
3. OS UR, condannato alla pena di anni diciassette, mesi quattro di reclusione per i reati di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso ed evasione aggravata dall'agevolazione mafiosa, con atto sottoscritto dall'avvocato Di Serio, deduce:
3.1 violazione dell'articolo 74 DPR. 309/90 e dell'art. 416 bis cod.pen. poiché nella condotta del prevenuto manca la consapevolezza di contribuire con il proprio apporto alla realizzazione di uno scopo comune ad un sodalizio criminoso, nonché la prova del vincolo permanente nascente da un accordo associativo;
manca il requisito della ampiezza e della continuità dei suoi rapporti con altri coimputati, quello della ripetitività nel tempo della sua condotta e del comune modus operandi, nonché della ripartizione dei ruoli e del carattere comune dei capitali. A sostegno dell'assunto difensivo il ricorrente valorizza il ristretto arco temporale, la saltuarietà delle conversazioni intercettate, che non risultano utili a fornire la prova dello stabile inserimento nel sodalizio del FI;
ricorda che la messa a disposizione deve rivolgersi incondizionatamente al sodalizio, mentre non ricorre vincolo associativo quando il contributo risulti occasionale ed episodico;
osserva che dalla lettura delle intercettazioni telefoniche emerge che FI si è limitato a ricevere le disposizioni impartitegli dal AR, che peraltro lo ritiene inaffidabile, e non risulta una sua posizione di dipendenza rispetto agli altri sodali, né una sua diretta partecipazione ad altri episodi delittuosi. In ordine al delitto previsto dall'articolo 74 DPR 309/90 il ricorrente osserva che l'affectio societatis quale vincolo associativo di carattere permanente che dovrebbe legare gli appartenenti al sodalizio non può essere integrato dal legame emerso con AR e MP, gli unici soggetti con cui il FI ha avuto contatti;non è stata provata l'esistenza di una cassa comune, mentre è certo che FI agisce per se stesso o al più assieme ad altro coimputato nell'ambito di isolate cessioni di sostanza stupefacente;
3.2 violazione dell'art. 74 comma 6 D.P.R. 309/90 poiché la Corte ha del tutto omesso di valutare la sussistenza dell'attenuante prevista;
3.3 violazione dell'art. 649 cod. proc.pen. poiché l'odierno imputato è stato già sottoposto a procedimento penale e condannato per gli stessi fatti nell'ambito del cosiddetto processo Uragano in cui rispondeva delle medesime condotte contestate sino a Marzo 2012. Il divieto di secondo giudizio impone al giudice di emettere sentenza di proscioglimento.
4. NA IN, condannato alla pena di anni 8 e mesi 8 di reclusione per il reato di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso, contestato al capo 1 della rubrica, e di tentata evasione aggravata contestato al capo 3, deduce:
4.1 violazione dell'art. 416 bis cod.pen. e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione dell'imputato all'associazione di stampo mafioso. Il giudizio di colpevolezza si fonda sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia RA NC e su alcune intercettazioni ambientali, da cui la corte desume il ruolo di messaggero dell'odierno ricorrente. Proprio dalla lettura delle dichiarazioni del collaboratore RA emerge la contraddittorietà del percorso logico della sentenza poiché non si può parlare di disponibilità o appartenenza ma di asservimento del MP agli interessi del nipote TO, in quanto l'imputato non conosce nessun altro dei sodali, né risulta essere conosciuto e gli sporadici contatti con gli altri soggetti sono sempre funzionali all'aiuto richiesto dal nipote TO. E' evidente pertanto che non ha fornito all'associazione un contributo continuativo finalizzato alla conservazione e al rafforzamento del sodalizio.
4.2 violazione degli articoli 125 e 192 cod. Proc.pen.;
omessa valutazione dello specifico motivo di appello e travisamento del contenuto delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia AN MP poiché questi, parlando dello zio IG, riferiva di non avere mai preso parte alle attività criminali del sodalizio.
4.3 Violazione degli articoli 56,110 e 385 codice penale e vizio di motivazione in ordine alla rilevanza delle condotte poste in essere dal ricorrente a sostegno del tentativo di evasione di TO MP. Nonostante con l'atto di appello si fossero evidenziate la velleitarietà del tentativo di evasione e la mancanza di elementi per comprendere effettivamente le modalità con cui si sarebbe potuto,esplicare tale condotta e l'idoneità al fine di realizzare l'obiettivo, la Corte ha superato la questione senza prendere in considerazione la censura.
4.4 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'aggravante di cui all'articolo 416 bis.1 codice penale poiché le condotte poste in essere dal ricorrente, funzionali al tentativo di evasione del nipote, non erano finalizzate ad agevolare l'associazione ma soltanto il suo congiunto.
4.5 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche poiché la Corte non ha tenuto conto del ruolo marginale eventualmente ricoperto dall'appellante e non ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche proprio in ragione del ruolo di stretto congiunto di TO MP, esponente apicale del sodalizio, senza considerare invece che proprio il rapporto di parentela con il presunto capoclan e la marginalità dell'apporto offerto al sodalizio avrebbero dovuto incidere sul trattamento sanzionatorio e giustificare la concessione del beneficio invocato.
5.RI FA, condannato alla pena di 11 anni e 4 mesi di reclusione perché ritenuto responsabile dei reati di partecipazione all'associazione mafiosa, detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, detenzione illegale e ricettazione di un'arma clandestina (capi 1, 5,6 e 7) deduce:
5.1 vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di detenzione di sostanza stupefacente di cui al comma 1 dell'articolo 73 dpr.cit. ed esclusione della meno grave fattispecie prevista dal quinto comma del medesimo articolo. Osserva il ricorrente che non è mai stato disposto un accertamento di natura chimica o tossicologica per verificare l'oggettiva qualità della sostanza detenuta e sequestrata e la quantità di principio attivo esistente e la Corte ha sostenuto che il ritrovamento della sostanza stupefacente è di per sé idoneo ad integrare la detenzione penalmente rilevante e ad escludere la fattispecie attenuata di cui al quinto comma.
5.2 Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche poiché le dette attenuanti sono state riconosciute ai due coimputati pluripregiudicati TO, in ragione della rinunzia ai motivi di appello nel merito, così affermando un principio aberrante.
6.IF RI condannato alla pena di anni 14 di reclusione ed euro 4000 di multa in relazione ai reati di partecipazione ad associazione mafiosa, evasione aggravata e detenzione di sostanze stupefacenti contestati ai capi 1, 2 e 8, con il ricorso ha dedotto:
6.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di colpevolezza in ordine ai reati addebitati all'imputato in quanto la Corte ha omesso di valutare e motivare in merito alle doglianze addotte dalla difesa sulla sussistenza del reato di partecipazione all'associazione a delinquere di stampo mafioso.