Cass. civ., sez. III, sentenza 12/04/2022, n. 11855
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ato la seguente SENTENZA sul ricorso N. 26226/2019 R.G. proposto da: G A M, A M A, A L e A A, elettivamente domiciliati in Roma, Via Luigi Arnaldo Vassallo n. 26, presso lo studio dell'avvocato P B, che li rappresenta e difende, come da procura in calce al ricorso - ricorrenti -contro F M T, elettivamente domiciliata in Roma, Via Circonvallazione Clodia n. 88, presso lo studio dell'avvocato G A, rappresentata e difesa dall'avvocato V V - controricorrente - e contro N. 26226/19 R.G. AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - intimata - avverso la sentenza n. 812/2019 del TRIBUNALE di CROTONE, depositata il 30.6.2019;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18.1.2022 dal Consigliere relatore dr. S S;udite le conclusioni rassegnate dal Sostituto Procuratore Generale d.ssa A M S, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. FATTI DI CAUSA A M G, M A A, L A e A A proposero opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi dinanzi al Tribunale di Crotone avverso un'esecuzione immobiliare esattoriale (cui erano stati riuniti altri tre procedimenti), con riferimento alla distribuzione del ricavato e deducendo: che i cespiti erano stati posti in vendita senza titolo idoneo;che all'esito della fase sommaria - durante la quale l'esecuzione era stata dapprima sospesa, con provvedimento poi riformato in sede di reclamo - avevano riassunto la causa nel merito, chiedendo la dichiarazione di nullità delle procedure coattive riunite, ex art. 2929 c.c., dell'illegittimità delle stesse per mancanza dei presupposti di legge e in via gradata la condanna dell'agente per la riscossione a risarcire i danni in relazione all'immobile aggiudicato illegittimamente a Maria Teresa Facino;allegavano, in particolare, che la vendita si era svolta irregolarmente, come pure evincibile dalla sentenza penale, passata in giudicato, che aveva condannato, per il reato previsto e punito dall'art. 323 c.p., un funzionario dipendente dello stesso esattore. L'adito Tribunale, con sentenza del 30.6.2019, rigettò l'opposizione, osservando, in particolare, che non era stata N. 26226/19 R.G. provata la collusione tra il funzionario dell'agente per la riscossione e l'aggiudicataria, con conseguente salvezza degli effetti dell'aggiudicazione medesima, e che non era comunque stato provato il danno-conseguenza neppure quanto al profilo patrimoniale, ovvero - fermi gli effetti della vendita ormai intervenuta - l'essere stata effettuata, questa, a un prezzo inferiore a quello ricavabile in caso di rispetto delle regole d'asta, della cui violazione gli opponenti si erano doluti. A M G, nonché Maria Alessandra, Luigi e A A ricorrono ora per cassazione con due motivi, cui resiste con controricorso Maria Teresa Facino, che ha pure depositato memoria.
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