Cass. pen., sez. III, sentenza 14/12/2023, n. 5494

CASS
Sentenza
14 dicembre 2023
0
0
05:06:40
CASS
Sentenza
14 dicembre 2023

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

In tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, alla cui esecuzione è subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso per più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, non diviene ineseguibile per effetto dell'estinzione per prescrizione della frazione di pena ascrivibile ad uno dei reati.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 14/12/2023, n. 5494
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5494
Data del deposito : 14 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

maninovo 05494-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: LUCA RAMACCI - Presidente - Sent. n. sez. 1378/2023 -Relatore - CC - 14/12/2023 ALDO ACETO R.G.N. 26650/2023 STEFANO CORBETTA Motivazione Semplificata AL RC IU NOVIELLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FA IU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/05/2023 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
lette le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
Ricorso trattato ai sensi ex art.23 comma 8 D.L. n.137/20. Depositata in Cancelleria Oggi, -7 FEB. 2024 M E R P Que U Quan 26650/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il sig. GI NT ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 30/05/2023 del Tribunale di Napoli che, pronunciando in sede esecutiva, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza del 26/06/2015 del medesimo tribunale che lo aveva condannato alla pena di sei mesi di reclusione e 600 euro di multa ed aveva subordinato la concessione del beneficio alla demolizione delle opere abusive nel termine di novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, divenuta irrevocabile il 21/09/2015. 1.1.Con unico motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 172 e 173 cod. pen. lamentando che, alla data dell'accertamento dell'inottemperanza, la pena era già estinta essendo maturato il termine quinquennale di cui all'art. 173 cod. pen. decorrente dall'inutile scadenza del termine assegnato per l'adempimento.

2.Il

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi