Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/06/2023, n. 24638
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CECORA CO nato a VILLA LITERNO il 13/04/1970 avverso la sentenza del 28/05/2013 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere D D;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI , („, A.. -1 • che ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha dichiarato C C responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv., 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. per la sottrazione di un rilevante quantitativo di energia elettrica.
2.Avverso la sentenza di appello, il difensore dell'imputato propone ricorso per cassazione, articolando un unico motivo, con cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, maturata prima della decisione impugnata. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte distrettuale, il primo Giudice ha ritenuto esclusivamente sussistente l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. Nella contestazione, tuttavia, pur essendovi il riferimento all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., non è descritta la condotta di furto su beni esposti alla pubblica fede, limitandosi il capo di imputazione all'aggravante di aver commesso il fatto usando violenza sulle cose. Parimenti si dica con riguardo al trattamento sanzionatorio dal
udita la relazione svolta dal Consigliere D D;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI , („, A.. -1 • che ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha dichiarato C C responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv., 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. per la sottrazione di un rilevante quantitativo di energia elettrica.
2.Avverso la sentenza di appello, il difensore dell'imputato propone ricorso per cassazione, articolando un unico motivo, con cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, maturata prima della decisione impugnata. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte distrettuale, il primo Giudice ha ritenuto esclusivamente sussistente l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. Nella contestazione, tuttavia, pur essendovi il riferimento all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., non è descritta la condotta di furto su beni esposti alla pubblica fede, limitandosi il capo di imputazione all'aggravante di aver commesso il fatto usando violenza sulle cose. Parimenti si dica con riguardo al trattamento sanzionatorio dal
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