Cass. civ., SS.UU., ordinanza 10/02/2023, n. 04264

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 10/02/2023, n. 04264
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04264
Data del deposito : 10 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4705-2022 proposto da: ORIZIO GIOVANNI CARLO, ORIZIO ALBERTO GIUSEPPE, domiciliatiope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato P A;
-ricorrenti -

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, domiciliato in ROMA, VIA A.

BAIAMONTI

25;
-controricorrente - Ric. 2022 n. 04705 sez. SU -ud. 22-11-2022 - 2 - PRANDONI DANILO, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE GORIZIA

52, presso lo studio dell'avvocato A, rappresentato e difeso dagli avvocati F G P e R T;
-controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, domiciliato in ROMA,

VIA BAIAMONTI

25;
-controricorrente all'incidentale - nonchè

contro

BRUNAZZI CHIARA CAROLINA, ANTONIOTTI MARIO, PECORARO GIOVANNI, PROCURA REGIONALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LOMBARDIA;
-intimati - avverso la sentenza n. 460/2021 della CORTE DEI CONTI - I SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO -ROMA, depositata il 11/11/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere ANNALISA DI PAOLANTONIO.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 460 dell’11 novembre 2021 la Corte dei Conti -Sezione prima giurisdizionale d’appello - ha respinto l’appello proposto da A G O, G C O, D P, Mario Antoniotti e Chiara Carolina Brunazzi avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia che, accogliendo le richieste della Procura regionale, aveva condannato gli appellanti a risarcire il danno erariale cagionato al Comune di Parona, quantificato, per ciascuno, in € 273.387,00. 2. La Corte ha premesso, in punto di fatto, che la vicenda traeva origine dalla deliberazione della Sezione di controllo che aveva contestato all’amministrazione comunale di Parona di avere abusato dello strumento societario per ricorrere a finanziamenti in violazione delle norme imperative Ric. 2022 n. 04705 sez. SU -ud. 22-11-2022 - 3 - di legge che disciplinano l’indebitamento degli enti locali ed il rilascio di garanzie. Era stato in quella sede accertato che: a) nell’ottobre 1997 il Comune di Parona aveva sottoscritto con la s.r.l. Lomellina Energia una convenzione per la realizzazione sul proprio territorio, in cambio di contributi economici, di un impianto finalizzato al recupero ed alla valorizzazione energetica dei rifiuti;
b) l’ente territoriale deliberava la costituzione di una societ à a prevalente capitale pubblico, la Parona Servizi s.p.a., alla quale, con convenzione del 10 dicembre 2003, affidava, fra l’altro, la realizzazione di un raccordo ferroviario, a servizio delle attività artigianali ed industriali ubicate nel territorio comunale e nelle aree limitrofe, e si impegnava ad erogare alla partecipata un contributo, di ammontare annuo variabile in relazione ai finanziamenti ricevuti dalla s.r.l. Lomellina Energia;
c) la Parona Servizi s.p.a., a ciò autorizzata dalla convenzione del 2003, acquistava da G O il 51% della Nuova Semel s.r.l., poi divenuta Combitalia s.r.l., società, questa, alla quale Rete Ferroviaria Italia aveva rilasciato la concessione per la costruzione di un raccordo ferroviario nella stazione di Parona;
d) nell’anno 2005 veniva costituita la Parona Multiservizi s.p.a., che incorporava la Parona Servizi, subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della società estinta, ivi compresa la partecipazione in Combitalia s.r.l., che nello stessoanno sottoscriveva una scrittura privata con la s.r.l.

MCFT

Rail e subentrava nel contratto di appalto con quest’ultima, stipulato dalla Nuova Semel s.r.l. per la realizzazione del raccordo ferroviario;
e) il Comune di Parona, oltre ad erogare alla s.p.a. Parona Multiservizi il contributo annuo previsto dalla convenzione del 2003, garantiva l’adempimento delle obbligazioni assunte dalla società la quale, a sua volta, provvedeva a versare una provvista finanziaria alla s.r.l. pari ad euro 1.205.944,72;
f) il contratto di appalto stipulato da Combitalia s.r.l. con

MCFT

Rail s.r.l. non veniva correttamente adempiuto dall’appaltatrice e, a seguito di accertamento tecnico preventivo promosso da Combitalia, si accertava che il cantiere era in stato di abbandono, le opere non erano state tutte eseguite, i Ric. 2022 n. 04705 sez. SU -ud. 22-11-2022 - 4 - lavori realizzati presentavano difetti, il loro valore ammontava ad euro 1.443.587,00 a fronte di stati di avanzamento emessi per complessivi euro 1.741.012,00, il completamento dell’opera richiedeva ulteriori eu ro 928.000,00;
g) nell’anno 2012 il Comune citava in giudizio i componenti del Consiglio di Amministrazione della Parona Multiservizi s.p.a.,chiedendo il risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro1.1715.944,72, ma la causa veniva interrotta a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese ed analogo esito aveva il giudizio instaurato dalla s.p.a. nei confronti della s.r.l. Combitalia;
b) la Sezione di Controllo della Corte dei Conti con deliberazione n. 459/2011 accertava, tra l’altro, «contaminazioni di fatto» tra Combitalia s.r.l. e

MCFT

Rail s.r.l. in quanto l’amministratore di quest’ultima, G C O, era anche socio di minoranza della prima ed in precedenza aveva ricoperto la carica di amministratore unico della Nuova Semel s.r.l.. 3. Richiamati i fatti di causa, riassunta la motivazione della sentenza impugnata e sintetizzati i motivi di censura, la Corte dei Conti ha condiviso la pronuncia di prime cure quanto all’affermazione della giurisdizione del giudice contabile, ritenuta,non perché fosse stata accertata la natura di società in house della Combitalia s.r.l., bensì valorizzando l’interesse pubblico che la realizzazione del raccordo ferroviario intendeva perseguire e la natura egualmente pubblica del capitale impiegato per la costruzione dell’opera. In particolare la Sezione Centrale, ribadito l’orientamento secondo cui la giurisdizione della Corte dei conti va affermata per i danni arrecati direttamente al patrimonio del socio pubblico, ha evidenziato che nella fattispecie il Comune si è ritrovato esposto a continui esborsi di denaro, nonostante la mancata realizzazione dell’intervento finalizzato al perseguimento del pubblico interesse. Ha aggiunto che per effetto della convenzione del 2003 e dei successivi atti pubblicistici si era realizzato il trasferimento in capo alla partecipata di secondo livello di funzioni proprie del Comune e si era instaurato un rapporto di servizio tra amministrazione pubblica e società, accompagnato dalla messa a disposizione di denaro Ric. 2022 n. 04705 sez. SU -ud. 22-11-2022 - 5 - pubblico erogato sotto forma di contributi, anticipazioni, accollo di mutui e garanzie.

4. Nel merito la Sezione centrale, respinte le eccezioni di nullità della citazione e di prescrizione del diritto al risarcimento, ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, ossia il danno patrimoniale arrecato alla pubblica amministrazione, la condotta connotata da colpa grave o dolo ed il nesso causale fra detto comportamento e l’evento dannoso. Ha precisato che l’intera vicenda era stata caratterizzata dall’esistenza di un evidente conflitto di interessi fra la società appaltante e quella appaltatrice, amministrata da G O, socio di minoranza e consigliere di amministrazione della Combitalia s.r.l., conflitto che aveva reso privo di trasparenza l’affidamento dei lavori e aveva evidentemente indotto l’inerzia degli amministratori di Combitalia nel far valere i ritardi e l’inadempimento della società appaltatrice. Infine ha ritenuto che correttamente la Sezione regionale aveva quantificato il danno erariale in misura pari alla somma complessivamente liquidata dalla direzione dei lavori alla ditta appaltatrice.
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