Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 09/03/2023, n. 07070

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 09/03/2023, n. 07070
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07070
Data del deposito : 9 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26200/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in per sona del Direttore pro - tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentatae difesa ex lege , –ricorrente –

contro

DE BENEDICTIS DOMENICA, elettivamente domiciliat a in Roma, circonvallazione Trionfale n. 123, presso lo studio dell’avv. S R dal quale è rappresentata e difesa, unitamente all’avv. F L F,in virtù di procura speciale allegata all’atto di costituzione di nuovo difensore del 28 ottobre 2022, - controricorrent e - avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO n. 549 / 1 2/2018 , depositata il 1 ° febbraio2018;
DINIEGORIMBORSO - IRPEF. R.G. N.26200/2018 Cons. est. V L udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 novembre 2022 ex art. 23, comma 8 - bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere V L;
dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. F T , ha chiesto l’accoglimento del terzo motivo di ricorso, e, decidendo nel merito, il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente;
-Rilevato che:

1. La sig.ra De Benedictis Domenica, titolare di pensione integrativa INPS dal 1° marzo 2009, richiedeva allo stesso istituto ed all’Agenzia delle entrate il rilascio di una certificazione attestante l’importo imponibile, rideterminato ai sensi del nuovo regime fiscale introdotto dall’art. 11del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. 2. Stante il mancato riscontro a tale istanza da parte di entrambi gli enti, la contribuente, qualificata l’inerzia della p.A. come silenzio-rifiuto, impugnava tale atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma la quale, con sentenza n. 8828/16/2016, accoglieva il ricorso in questione, dichiarando l’Ufficio tenuto a riliquidare l’imposta versata in eccedenza dall’istituto, quale sostituto d’imposta.

3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Lazio , con sentenza n. 549/12/2018 , pronunciata il 9 ottobre 2017 e depositata in segreteria il 1° febbraio 2018, previa estromissione dal giudizio dell’INPS, rigettava l’appello, compensando le spese di lite.

4. Avverso tale ultima sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di quattro motivi. R.G. N.26200/2018 Cons. est. V L Resiste con controricorso De Benedictis Domenica.

5. All’udienza pubblica del 23 novembre 2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. ed i procuratori delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176. -Considerato che:
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