Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/10/2020, n. 21699

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/10/2020, n. 21699
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21699
Data del deposito : 8 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

L'Agenzia delle Entrate effettuava una verifica nei confronti della societa' (---) spa, avente ad oggetto, tra l'altro, l'esercizio, la commercializzazione e la locazione non finanziaria di motonavi e natanti in genere nonche' la pulizia e disinquinamento delle acque marine e dei litorali;
la verifica era finalizzata ad accertare la sussistenza del presupposti necessari per i'l riconoscimento dei crediti di imposta per investimenti nelle aree svantaggiate i sensi della L. n. 388 del 2000, articolo 8, di cui la societa' verificata aveva beneficiato negli anni 2008 e 2009. Secondo i verificatori rilevavano la societa' controllata non aveva mai avuto la disponibilita' dei beni acquistati in regime di agevolazione fiscale, costituiti da due rimorchiatori destinati alla pulizia e al disinquinamento delle acque marine, poiche' essi erano stati utilizzati ab origine, a titolo di noleggio- locazione, da terzi soggetti che operavano in territori diversi da quelli compresi nelle aree svantaggiate, e precisamente in Regioni dei Nord Italia-Friuli e Veneto-ovvero all'estero. Pertanto l'Agenzia delle Entrate notificava a (---) sri e alla societa' (---) sri in qualita' di cessionario di ramo di azienda, responsabile in solido Decreto Legislativo n. 472 del 1997, ex articolo 14, il provvedimento di revoca dei crediti di imposta per Euro 556.104 utilizzati da (---) in compensazione nell'anno di imposta 2012, oltre interessi e sanzione amministrativa pari al 200% del credito insussistente utilizzato in compensazione.

Contro l'atto di recupero (---) spa e (---) srl proponevano ricorso cumulativo alla Commissione tributaria provinciale di Napoli che lo rigettava con sentenza n. 21364 del 2015.

Entrambe le societa' proponevano appello alla Commissione tributaria regionale della Campania che lo accoglieva con sentenza n. 9043 del 14.10.2016, annullando l'atto di recupero. Secondo il giudice di appello l'idoneita' dell'investimento a produrre lo sviluppo della zona interessata va

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