Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 09/01/2023, n. 00291
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Testo completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 898-2021 proposto da: R A, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato D M;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente Oggetto R.G.N. 898/2021 Cron. Rep. Ud. 08/11/2022 CC domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA
29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati M P, MAURO SFERRAZZA, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 251/2020 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 29/06/2020 R.G.N. 22/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. R.G. 898/21 Rilevatoche: Con sentenza del 29.6.2020 n. 2 51 , l a Corte d’appello di Reggio Calabria rigettaval’appello di A R avverso la sentenza del tribunale di Palmi che aveva rigettato la domanda di quest’ultimo il quale, premesso di avere prestato servizio da operaio agricolo a tempo determinato (OTD) nell’anno 2014, lamentava che l’Inps gli aveva erogato l’indennità di disoccupazione agricola (IDA) calcolandola con criteri deteriori rispetto a quelli previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, chiedendo pertanto la condanna dell’Istituto al pagamento della differenza e all’accreditamento della contribuzione figurativa in proporzione alla maggiore misura della prestazione. Il tribunale riteneva la domanda priva di fondamento normativo ed inoltre erronea l’interpretazione del CPL in riferimento all’importo indicato come paga base per gli OTD perché già comprensivo del cd. terzo elemento (cfr. p. 3 del ricorso). Da parte sua, la Corte d’appello a supporto dei propri assunti di rigetto del gravameconfermava le statuizioni di primo grado (cfr. p. 8 del ricorso). Avverso la sentenza della Corte d’appello, AntonioRaso ricorre per cassazione , sulla base di cinquemotivi, mentre l’Inps resi st e con controricorso , illustrato da memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione dell’ art. 28 del DPR n. 488/68 e dell’art. 7 della legge n. 233/90, nonché dell’art. 1 comma 4 del d.lgs. n. 2/2006, in combinato disposto con l’art. 8 della legge n. 334/1968 e dell’art. 1 del d.lgs. n. 338/1989 nonché dell’art. 2 commi 5 e 153 della legge n. 191/2009, poiché i giudici d’appello avrebbero errato nel non aver accolto la domanda di riliquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola riconosciuta alla stessa parte odierna ricorrente per l’anno 2014, quale lavoratore a tempo determinato (OTD), non ritenendo fondata l’applicazione del cd. salario medio convenzionale quale parametro retributivo anche per la determinazione della predetta indennità, in luogo del salario contrattuale. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., dell'art. 49 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 25.5.2010 e dell'art. 4 CCP per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Reggio Calabria del 14.3.2013, per avere la Corte territoriale ritenuto che il salario contrattuale indicato dal contratto collettivo provinciale cit. non dovesse essere maggiorato del 30,44% a titolo di c.d. terzo
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente Oggetto R.G.N. 898/2021 Cron. Rep. Ud. 08/11/2022 CC domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA
29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati M P, MAURO SFERRAZZA, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 251/2020 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 29/06/2020 R.G.N. 22/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. R.G. 898/21 Rilevatoche: Con sentenza del 29.6.2020 n. 2 51 , l a Corte d’appello di Reggio Calabria rigettaval’appello di A R avverso la sentenza del tribunale di Palmi che aveva rigettato la domanda di quest’ultimo il quale, premesso di avere prestato servizio da operaio agricolo a tempo determinato (OTD) nell’anno 2014, lamentava che l’Inps gli aveva erogato l’indennità di disoccupazione agricola (IDA) calcolandola con criteri deteriori rispetto a quelli previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, chiedendo pertanto la condanna dell’Istituto al pagamento della differenza e all’accreditamento della contribuzione figurativa in proporzione alla maggiore misura della prestazione. Il tribunale riteneva la domanda priva di fondamento normativo ed inoltre erronea l’interpretazione del CPL in riferimento all’importo indicato come paga base per gli OTD perché già comprensivo del cd. terzo elemento (cfr. p. 3 del ricorso). Da parte sua, la Corte d’appello a supporto dei propri assunti di rigetto del gravameconfermava le statuizioni di primo grado (cfr. p. 8 del ricorso). Avverso la sentenza della Corte d’appello, AntonioRaso ricorre per cassazione , sulla base di cinquemotivi, mentre l’Inps resi st e con controricorso , illustrato da memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione dell’ art. 28 del DPR n. 488/68 e dell’art. 7 della legge n. 233/90, nonché dell’art. 1 comma 4 del d.lgs. n. 2/2006, in combinato disposto con l’art. 8 della legge n. 334/1968 e dell’art. 1 del d.lgs. n. 338/1989 nonché dell’art. 2 commi 5 e 153 della legge n. 191/2009, poiché i giudici d’appello avrebbero errato nel non aver accolto la domanda di riliquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola riconosciuta alla stessa parte odierna ricorrente per l’anno 2014, quale lavoratore a tempo determinato (OTD), non ritenendo fondata l’applicazione del cd. salario medio convenzionale quale parametro retributivo anche per la determinazione della predetta indennità, in luogo del salario contrattuale. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., dell'art. 49 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 25.5.2010 e dell'art. 4 CCP per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Reggio Calabria del 14.3.2013, per avere la Corte territoriale ritenuto che il salario contrattuale indicato dal contratto collettivo provinciale cit. non dovesse essere maggiorato del 30,44% a titolo di c.d. terzo
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