Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 08/06/2021, n. 15847

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 08/06/2021, n. 15847
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15847
Data del deposito : 8 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20163-2015 próposto da: EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

NOMENTANA

403, presso lo studio dell'avvocato 'A F, rappresentata e difesa dall'avvocato I C;

- ricorrente -

)21 (AdffEfia

contro

SERVHOTEL SRL;- intimata - nonchè

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;
- intimata - avverso la sentenza n. 214/2015 della COMM.TRIB.REG. PUGLIA, depositata il 30/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2021 dal Consigliere Dott. F F;
Premesso che: Equitalia Sud s.p.a. notificò alla SERVHOTEL s.r.l., sedente in Monopoli, la cartella esattoriale n. 01420119027357057, del complessivo importo di € 420.195,77, per omesso o carente versamento dei tributi dovuti a titolo di Ires, Irap ed Iva. La cartella era stata emessa ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a seguito di controllo automatizzato relativo all'anno 2007. Era seguito il contenzioso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari, esitato nel rigetto del ricorso con sentenza n. 28/11/2013, depositata il 30/01/2013. La contribuente appellò la pronuncia dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Puglia, la quale, con sentenza n. 214/11/2015, ora impugnata dinanzi a questa Corte„ accolse in parte le ragioni della società. Il giudice regionale ritenne indebite le somme richieste in cartella alla contribuente a titolo di aggio, per configurare un aiuto di stato in contrasto con l'art. 107 TFUE e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Ritenne non dovute !e sanzioni, ricorrendo l'esimente della forza maggiore invocata dalla contribuente. Ritenne indebita la misura degli interessi richiesti, che dovevano essere purgati dell'applicazione dell'anatocismo. Equitalia Sud ha censurato la decisione affidandosi a due motivi: con il 'primo per violazione e falsa applicazione degli artt. 11 Cost., 107 e 108 d& Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e dell'applicazione dei Regolamento dei Consiglio n. 659/1999 del 22 marzo 2009, dell'art. 101 Cost., dell'art. 113 cod. proc. civ.„ dell'art. 17 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto la disciplina sull'aggio, dovuto alla concessionaria della riscossione dei tributi, in contrasto con la disciplina europea in materia di concorrenza e per aver disapplicato una normativa interna, sostituendosi illegittimamente alla competenza esclusiva della Commissione europea e del giudice unionale in materia di compatibilità con il mercato comune di misure o regimi configurabili aiuti di stato;
con il secondo per violazione e falsa applicazione dell'art. 11 Cost., art. 107 TFUE, art. 3, comma 1, del di. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni in i. 2 dicembre 2005, n. 248, nonché dell'art. 17 dei d.igs. n. 112 del 1999, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per aver errato nel ritenere che il servizio nazionale di riscossione dei tributi sia aperto alla concorrenza, essendo quella funzione, a partire dal 2006, attribuita all'Agenzia delle entrate. Ha pertanto chiesto la cassazione della sentenza, con ogni consequenziale decisione. RGN 20163/2015 Consl e rel Federicì L L'Agenzia delle entrate si è féostituita al solo fine della comunicazione e partecipazione all'udienza di discussione. e c›. tft 0(i)e- cE,-2,,titelbuQagyt-" Non si è costituita -la società contribuente, cui risulta essere stata inviata, in data 30 luglio 2015, notifica del ricorso presso il proprio difensore domiciliatario, ma all'indirizzo non più attuale, e in data 15 settembre 2015 nuova notifica all'indirizzo corretto del difensore.

Considerato che:

Constatando la mancata costituzione della società contribuente, cui risulta eseguita una prima notifica il 30 agosto 2015, ad indirizzo tuttavia non corretto (per variazione dell'indirizzo dello studio legale del difensore presso ii quale la società aveva eletto il proprio domicilio), ed, una seconda notifica, intempestiva perché eseguita ii 15 settembre 2015, all'indirizzo questa volta corretto, occorre innanzitutto verificare se la contribuente abbia ricevuto rituale conoscenza del ricorso, nel qual caso sarà possibile esaminare li merito di esso, oppure se la notifica sia da intendersi tardiva e il ricorso conseguentemente inammissibile. La risposta deve ritenersi affermativa sotto un duplice profilo. La causa è pendente tra la contribuente, l'Agenzia delle entrate e la concessionaria per la riscossione. Si tratta dunque di causa per la quale sì è costituito un litisconsorzio processuale. La concessionaria, odierna ricorrente, avvero una sentenza depositata il 30 gennaio 2015 e non notificata, ha provveduto a notificare tempestivamente il ricorso all'Amministrazione finanziaria, come dimostra la data di spedizione dell'atto in data 30 gli° 2015. Ebbene, in ipotesi di litisconsorzio, anche processuale, come quello per cui è causa, va applicato il principio secondo cui la notifica dell'impugnazione relativa a cause inscindibili, eseguita nei confronti di uno solo dei litisconsorti nei termini di legge, introduce validamente ii giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, ancorché a questa ratto di ,impugnazione sia stato tardivamente notificato. Infatti in
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