Cass. civ., sez. V trib., decreto 19/02/2021, n. 04460

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., decreto 19/02/2021, n. 04460
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04460
Data del deposito : 19 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE C (rG (

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Il Presidente ha pronunciato il seguente DECRETO ,4460.2 1 sul ricorso iscritto al n. 7334/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
contro f V R s.r.I., in persona del legale rappresentanterRiísso Raniég, rappresentata e difesa dagli Avv.ti F S e G R, con domicilio eletto in Roma, via Valadier n. 43, presso lo studio di quest'ultimo;
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 457/34/2017, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TFM030501754/2010. Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione;
rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato;
che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del dl. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ;
che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
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