Cass. civ., SS.UU., ordinanza 24/11/2021, n. 36371
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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30409-2020 proposto da: AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUNIO BAZZONI 3, presso lo studio dell'avvocato T D M, che la rappresenta e difende;- ricorrente -contro RIMBORSO AL VOLO S.R.L.;- intimata - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio n. 45157/2020 del GIUDICE DI PACE di ROMA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Presidente M A;lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale A P, il quale chiede che sia esclusa la giurisdizione del giudice italiano nel giudizio r.g. 45157/20 incardinato presso l'Ufficio del Giudice di pace di Roma. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1.La S.R.L. Rimborso al Volo ha convenuto in giudizio l'Areoflot s.p.a. in qualità di cessionaria del credito del passeggero J L S il quale aveva acquistato un biglietto aereo elettronico con partenza da Barcellona, destinazione L'Avana, con scalo a Mosca. Il passeggero allegava un inadempimento della compagnia tale da determinare l'arrivo a destinazione con oltre un giorno di ritardo. Veniva pertanto richiesta ad Aeroflot la somma di E 624,46 a titolo di compensazione pecuniaria ai sensi degli artt. 5 e 7, sez.I, Reg. CE n. 261 del 2004. Secondo quanto stabilito nel Regolamento sopra indicato in capo ai passeggeri nell'ipotesi di negato imbarco, cancellazione o ritardo superiore alle tre ore del volo aereo, sorge il diritto di ricevere una compensazione pecuniaria variabile a seconda della lunghezza della tratta. 2. La s.p.a Aeroflot ha proposto regolamento di giurisdizione, evidenziando il difetto di giurisdizione del giudice italiano e rilevando, in primo luogo che, ai sensi dell'art. 3, c.1 I. 218 del 1995, da ritenersi prima facie applicabile dal momento che la parte convenuta è di nazionalità extraeuropea, la giurisdizione deve essere radicata in Russia. Ha aggiunto che anche a voler ritenere che l'effettivo Ric. 2020 n. 30409 sez. SU - ud. 13-07-2021 -2- creditore sia il viaggiatore e non la cessionaria, ed il contratto da considerare sia quello di trasporto aereo, mancano elementi di collegamento con la giurisdizione italiana sia con riferimento ai criteri indicati negli artt. 5 e 7 del Reg. 1215 del 2012 sia con riferimento a quanto disposto nell'art. 33 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 ratificata dall'Italia con I. n. 12 del 2004. A tale ultimo riguardo viene comunque rilevato che la Corte di Giustizia Europea ha chiarito che le norme sulla competenza giurisdizionale fissate dall'art. 33 sopracitato non possono trovare applicazione per le domande indennitarie relative al reg. 261 del 2004. La giurisdizione italiana è stata infine esclusa anche alla luce dell'art. 7 del Reg. UE 1215 del 2012 dal momento che il vettore aereo non parte né fa scalo né ha come destinazione l'Italia. 3. Il procuratore generale ha depositato requisitoria concludendo per il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Ha precisato che la società convenuta è di nazionalità extraeuropea e ciò determina l'inapplicabilità diretta delle norme eurounitarie di determinazione della giurisdizione. Inoltre, ha escluso l'applicazione del form destinatae solutionis perché, oltre a non essere il convenuto domiciliato in uno stato membro, né il luogo di partenza, né l'arrivo né gli scali effettuati hanno riguardato l'Italia. 4. L'esame del merito richiede, preliminarmente, la esatta individuazione del rapporto dedotto in giudizio. In particolare, con riferimento al caso di specie è necessario determinare per la soluzione della questione della giurisdizione,se occorra fare riferimento al contratto di cessione di credito, sulla base del quale agisce la cessionaria o al rapporto da cui sorge il credito ceduto, ovvero il contratto di trasporto internazionale.
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