Cass. pen., sez. V, sentenza 12/07/2021, n. 26526

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 12/07/2021, n. 26526
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26526
Data del deposito : 12 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PUGGIONI GIOVANNI nato a ROMA il 01/08/1948 avverso la sentenza del 26/06/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
u,d(to il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

LUCIA ODELLO

Cle ha concluso chiedendo t • (2-2 (312-2 udtio il difensore, <244f, 5.--lezt-,QA.9,--e., im4.57 e 141'01 So i <29,1 A.4,414. LinA.)

CAMERALIZZATA RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26 giugno 2019, la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, emessa il 24 maggio 2018, nei confronti di P G/ ha rideterminato in anni due la durata delle pene accessorie previste dall'ultimo corrima dell'art. 216 R. D. 16 marzo 1942 n. 267. La sentenza ha, nel resto, confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato l'imputato, in qualità di amministratore prima (dal 06/02/2007 al 08/11/2012) e di liquidatore poi, della ARMIN1 s.r.;., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma del 27 novembre 2014, responsabile dei reato di cui agli artt. 216 c. 1, nn. 1 e 2, 219 c. 2 e 223 c. 1 R. D. 16 marzo 1942 n. 267 e per l'effetto condannato lo stesso alla pena di anni due di reclusione.

2. Avverso la predetta sentenza, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione l'imputato, deducendo tre motivi.

2.1. Con il primo motivo si deducono ì vizi di cui all'art. 606 c. 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per avere, la Corte di Appello, omesso qualsiasi motivazione in ordine agli elementi documen'::ali: probatori e logici, articolati a sostegno del motivo di gravame relativo alla contestazione della bancarotta documentale. In particolare, a fronte dea motivazione ai primo grado che individuava la mancata consegna del libro dei beni ammortizzabili quale causa dell'oggettiva impossibilità del Curatore di vaiutare corapiutamenta i beni materiali della società, il ricorrente nell'atto di appello, oltre ad evidenziate la circostanza riferita dal commercialista della società secondo cui il "libro deg i: inventari" - pacificamente sempre in possesso del Curatore - avrebbe da solo consentito allo stesso di supplire alla citata mancanza, chiedeva l'acquisizione, ex art. 603 c. 1 cod.i proc. pen. dello stesso "libro Ancora, veniva allegata ai motivi aggiunti depositati ex art. 505 c. 4 cod. proc. pen., e se ne chiedeva l'acquisizione ex art. 603 c. 2 cod. proc. pen., la documentazione acquisita cori apposita domanda al Giudice Delegato del fallimento dalla quale emerge come alla fine di ogni bilancio di esercizio annuale e nella relativa nota integrativa - sempre nella disponibilità del Curatore - il "libro degli inventari" contiene sistematicamente "il libro dei cespiti ammortizzabili" di cui il Curatore negò il possesso Ciò premesso, la Corte di Appello omette ogip motivazione sulle chiare e puntuali doglianze contenute nei motivi (principali e aggiunti) depositati, non spendendo alcuna parola sui documenti decisivi pro-reo, in essi contenuti e di cui si chiedeva l'acquisizione. A ciò si aggiunge il travisamento della prova dedotto con riferimento alle dichiarazioni - specificamente citate nel ricorso - dei Curatore, il quale ammette che i libri contabili fossero regolarmente tenuti pur evidenziando alcune potenziali incongruenze che comportavano qualche incertezza sulla ricostruzione patrimoniale. Ritiene il ricorrente che tali affermazioni - anche senza considerare le emergenze documentali e non appaiono minimamente sufficienti, né dal punto di vista giuridico che logico, sostenere una pionuncia di condanna per la bancarotta documentale.

2.2. Con il secondo motivo si derjuce la violazione ex art. 606 c. 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt.

2.16 R. D. 16 marzo 1942 n. 267, 603 c. 1 cod. proc. pen., 2423, 2423 bis, n. 4 cod. civ., :101 c. 1 e 5 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) nonché la violazione ex art. 606 c. 1, lett. e) cod. proc. pen. per totale carenza, contraddtio ie ed liogícila della motivazione e travisamento della prova. Con riferimento alilpotesi di bancarotta distrattiva, il Collegio si limita a ratificare, attraverso la formula 'nessun nuovo elemento è stato acquisito a favore dell'imputato", il contenaro della motivazione della sentenza di primo grado, trascurando totalmente di valutare le censure avanzate dalla difesa nei motivi di appello circa la correttezza deil'irripucazione delle cifre inoicate nel primo punto del capo di imputazione alle voci di bilarieio ivi riportate-, Con particolare riferimento alla "sopravvenienza passiva" ci- eom 5.150,03, ribaderRio quanto già esposto in primo grado, nell'atto ai aooello e coni:eri-nato dalla testimonianza del commercialista della società, o ev.derizie come si tratti di posta attiva costituita da micro crediti afferenti alla riaricatia corresponsone di rnensilità dei canone locatizio da parte di diversi stuoarir.i di 03.:-,7or.ì.ti:itià es,aera, pertanto, correttamente rinunciata ex art. 101 c. 5 TUIP., articolo rimasto sostanzialmente disapplicato dalla Corte senza alcuna motivazione. Sai aueto„ si evicenzia il vizio di travisamento della prova, non avendo la CcO.ei ..)i-e,se in consinerazione né e dichiarazioni del citato testimone, né i contratt o lecazioiie stipulati con gii studenti stranieri. Vizi corrispondenti - violazione ci i ie.iìge e travist,ìinanto della prova - vengono dedotti con riferimento alle resL, o ovvcnen assive'. La Corte non tiene conto, violandole, delle disoos'aiorii in materia di reci3zione dei bilancio di cui agli artt. 2423 e 2423 bis n. 4 e egeirt. 101 uiR. dede quali costituiscono corretta applicazione le opera000 di oioacazione ccaitestate, ciò per effetto della subìta procedura di sfratto e °elio stabile con quanto in esso contenuto da parte dell'Ufficiale C:C.)fl c):-rispondente sul versante della società, spossessamento coao o e :-,;u:,:ssa Cd O;
000L Riguardo il travisamento della prova, si contesta quanto affermato dalla Corte circa la mancanza agli atti di una "giustificazione documentale che spiegasse le sopravvenienze passive" ovvero "un elenco degli arredi all'interno dell'immobile", avendo la stessa trascurato integralmente la documentazione prodotta dalla difesa, trattasi dei già citati contratti di locazione e, con particolare riferimento agli arredi, delle fatture della ditta Manutencoop e GENESU S.p.a. nelle quali sono indicate specificamente le voci relative allo "sgombero dei locali Inail" in oggetto. Il travisamento della prova, si aggiunge, risulta aggravato dall'assenza, anche in questo caso, di qualsiasi pronuncia sulla richiesta di acquisizione, ex art. 603 c. I del verbale di rilascio dell'immobile redatto dall'Ufficiale Giudiziario di Perugia, contenuta nei motivi di appello, comprovante la perdita dei beni strumentali relitti in seguito al rilascio forzoso dell'immobile.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi