Cass. pen., sez. I, sentenza 08/02/2024, n. 11558

CASS
Sentenza
8 febbraio 2024
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8 febbraio 2024

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Massime1

In tema di misure alternative, il divieto di cui all'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, opera per tutti i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, inclusi quelli tentati.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 08/02/2024, n. 11558
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11558
Data del deposito : 8 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

11558-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: GIUSEPPE SANTALUCIA Presidente - Sent. n. sez. 422/2024 -CC 08/02/2024 FRANCESCO CENTOFANTI GIORGIO POSCIA R.G.N. 36034/2023 MICAELA SERENA CURAMI RelatoreFRANCESCO ALIFFI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RA EL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG LUIGI CUOMO che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribuale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare avanzata dalla dentuta GE AC ed ha rigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di collaborazione impossibile.

2. Ricorre la condannata, per il tramite del difensore avv. Marco Bianco, articolando due motivi.

2.1. Con il primo deduce vizio di motivazione in relazione agli artt.

4-bis e 47- ter ord. pen. Lamenta che il Tribunale di sorveglianza, travisando i dati documentali, pacificamente risultanti dagli atti di causa, non abbia considerato quale data di scarcerazione per fine pena il 6 maggio 2025, espressamente indicata nell'ultimo ordine di scarcerazione, emesso il 26 maggio 2023. Qualora avesse considerato la più aggiornata e corretta posizione giuridica della condannata, Il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare perché la pena residua ancora da scontare sarebbe stata inferiore ai due anni. Aggiunge che il reato oggetto della condanna in esecuzione è stato considerato ostativo, nonostante sia stato commesso nella forma del tentativo, in aperto contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sull'interpretazione del divieto di concessione dei benefici penitenziari previsto dall'art.

4-bis rd. pen.

2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen. Lamenta che il giudizio di pericolosità sociale sia stato fondato su dati fattuali incerti e, per converso, ignorando quelli di segno contrario ben più consistenti, quale il ruolo marginale avuto dalla condannata nella consumazione del reato, la sua positiva condotta precedente e successiva al reato, la partecipazione

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