Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/08/2022, n. 30850

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/08/2022, n. 30850
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30850
Data del deposito : 9 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BERCEA ANA MARIA nato il 13/02/1989 avverso l'ordinanza del 14/10/2021 del TRIB. LIBERTA di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere M N;
sentite le conclusioni del Procuratore generale che conclude per l'inammissibilita' del ricorso udito l'avvocato F M del foro di RIMINI in difesa di BERCEA ANA MARIA, che conclude per l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 14 ottobre 2021 Tribunale per il riesame di Como ha rigettato l'istanza di riesame formulata da A M B, quale legale rappresentante della

DITS

Italia s.r.I., avverso l'ordinanza di convalida ed il decreto di sequestro preventivo, avente ad oggetto l'attrazione denominata Dinner in the sky composta da un'autogrù di marca Grove, un bozzello ed una piattaforma girevole, disposto nel procedimento a carico della medesima A M B, per i reati di cui agli artt. 28, comma 2, lett.re b), c) d) ed d), 71 comma 4 lett. a), p. 1, 75, 163 d. Igs. 817 e 451 cod. pen.. 2. L'ordinanza del Tribunale per il riesame dà atto che la vicenda, che ha condotto al sequestro preventivo del macchinario, ha tratto origine da un controllo effettuato dal Nucleo Carabinieri e dall'Ispettorato del lavoro di Como, sulla darsena del Lago di Bellagio, ove era in corso un evento denominato Dinner in the sky, consistente in un pasto, della durata di circa un'ora, da consumarsi su un piattaforma sollevata da terra per circa 40 metri, a mezzo di un'autogrù. Il controllo permetteva di verificare che nell'area operavano quattro imprese: la

DITS

Italia s.r.I., esercente attività di giostra con piattaforma rotante orientabile, per la quale erano presenti due dipendenti;
l'impresa individuale Rapaccioli Luigi, esercente attività di noleggio autogrù;
la SC Management s.r.I., esercente attività di ristorazione e catering, per la quale erano presenti due dipendenti;
l'impresa individuale Ristorante Bar Salice Blu di Gandola Luigi, per la quale erano presenti tre dipendenti. All'atto del controllo risultava che l'autogrù, secondo il manuale d'uso del costruttore, era stata progettata solo per il sollevamento dei carichi e non delle persone e poteva essere utilizzata solo con componenti omologati della Manitowoc Crane Group, contrassegnati con lo stesso numero di matricola dell'autogrù, mentre l'apparecchiatura montava un bozzello costruito da diversa società, venendo impiegata per sollevare i clienti e personale di servizio, in violazione dell'art. 71 comma 4 lett. a) d. Igs. 81/2008. Venivano, altresì, descritte una serie di violazioni della normativa antifortunistica: carenze del DVR, in ordine alla valutazione dei rischi per lavoratori ed avventori e all'indicazione delle misure di prevenzione adottate;
assenza del programma per il miglioramento della sicurezza;
mancata previsione delle misure di evacuazione in quota e di quelle per la rottura dell'unico cavo della gru;
insufficienza del personale impiegato;
mancata adozione dei dispositivi di protezione individuali (caschi e scarpe antifortunistiche) e mancata delimitazione dell'area. A seguito della verifica della documentazione richiesta ai responsabili delle imprese operanti nell'area, veniva formulato un verbale di prescrizioni a carico dell'indagata e disposto il sequestro d'urgenza ex art. 321 cod. proc. pen. dell'attrazione nominata Dinner in the sky, per l'assenza dei requisiti di sicurezza, rappresentante l'imminente pericolo per l'incolumità dei lavoratori coinvolti e dei fruitori dell'attrazione, nonché perché la sua utilizzazione poteva aggravare o protrarre le conseguenze del reato. Con provvedimento del 16 settembre 2021 veniva autorizzato il trasferimento della piattaforma e del bozzello, in deposito nella disponibilità della

DITS

Italia, con provvedimento del 22 settembre 2021, veniva disposto il dissequestro dell'autogrù, subordinatamente alla verifica del corretto funzionamento da parte del costruttore Manitowoc Crane Group, necessario per il futuro utilizzo del mezzo. Con il ricorso per il riesame l'indagata contestava la sussistenza della verosimiglianza dei reati provvisoriamente contestati, nonché il pericolo nel ritardo, osservando, in particolare: che l'autogrù doveva essere considerata non macchina a sé stante, ma parte di un'apparecchiatura più complessa, comprendente il bozzello e la piattaforma;
che la manovra di sollevamento era stata certificata da Eco certificazioni s.p.a., in quanto essa utilizzava un'autogrù inserita nell'elenco di quelle che potevano essere abbinate al bozzello ed alla piattaforma che componevano l'attrazione Dinner in the sky;
che il bozzello era stato espressamente costruito dalla 0.F.S.;
che l'ente certificatore dava atto che il sollevamento delle persone -normalmente non consentito se non in casi particolari- era possibile in quanto coerente con le linee guida, che regolavano detto tipo di utilizzi, specificamente la norma API 2C, inerente la necessità di due distinti sistemi di frenatura per l'argano di sollevamento. Con la medesima istanza veniva ulteriormente contestata l'applicabilità del d.lgs 81/2008, essendo l'attrezzatura destinata a scopo ricreativo e non ad un processo produttivo, mentre la piattaforma destinata a ristorante non poteva che essere soggetta alle normative riguardanti la ristorazione. Sotto il profilo della sussistenza delle esigenze cautelari il ricorso rilevava che la manifestazione era destinata a concludersi il giorno successivo al sequestro, ciò dimostrando l'assenza di periculum in mora. Alle doglianze in ordine al fumus boní iuris, l'ordinanza risponde affermando l'applicabilità del d. Igs. 81/2008, al caso di specie, essendo presenti nell'area dipendenti di diverse imprese, oltre ai clienti dell'attrazione, ciò imponendo la considerazione dell'area medesima come luogo di lavoro, peraltro intrinsecamente pericoloso, essendo l'attività svolto a quaranta metri dal suolo, ciò rendendo l'attività peculiare rispetto a quella di comune ristorazione. D'altro canto, nelle certificazioni della Eco certificazioni, cui fa riferimento l'indagata, si dettano prescrizioni che ricalcano le disposizioni la cui violazione è stata contestata, quali posizionamento dei segnali e recinzione dell'area. Il Manuale di manutenzione dell'attrazione, inoltre, smentisce che la gru possa essere considerata come componente dell'apparecchiatura e non solo autonomamente, stabilendo che debba farsi riferimento allo specifico manuale di manutenzione predisposto dal costruttore, mentre il manuale d'uso dell'attrazione, redatto dall'ing. M, richiama espressamente le disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008, oltre alla normativa EN 13814-1, dettata in materia di sicurezza delle giostre. Il libretto di manutenzione dell'autogrù, inoltre, non solo non prevede il sollevamento di persone, ma dispone sull'obbligo di utilizzare esclusivamente componenti omologati dal costruttore, diversamente da quanto accaduto, posto che è stato montato un bozzello all'uopo costruito dalla 0.F.S, ciò incidendo sull'uso sicuro della gru. L'esistenza della certificazione rilasciata dalla Eco Certificazioni, dunque, non può supplire all'omesso adempimento delle prescrizioni del costruttore dell'autogrù, anche perché la verifica effettuata dall'ente certificatore, si dimostra insufficiente non comprendendo il manuale di uso e manutenzione dell'autogrù, ma solo quello del bozzello e della piattaforma e comunque la valutazione è stata, in concreto, compiuta da un soggetto diverso dal costruttore. La circostanza che non sia stata previsto dal costruttore della piattaforma un sistema di sollevamento diverso dall'autogrù, non progettata a tale scopo, e la sostituzione del bozzello costituiscono, pertanto, secondo l'ordinanza del Tribunale del riesame, elementi di sicuro allarme, idonei a confermare il sequestro. La trascuratezza delle norme in relazione alla gestione dell'autogrù emerge, inoltre, dal fatto che la relazione tecnica dell'ing. M, redatta nell'agosto 2021, per l'installazione dell'attrazione, investiva la figura dell'addetto all'autogrù dell'incarico di controllare costantemente, per tutta la durata della manifestazione, il carico sollevato, la velocità del vento, il peso scaricato a terra su ogni stabilizzatore e la bolla di livellamento. Siffatti compiti, estremamente complessi, erano affidati ad un unico soggetto -peraltro sempre diverso ed estraneo all'organizzazione di chi gestiva il rischio della piattaforma- che normalmente non doveva farsi carico del sollevamento di persone, che non era stato formato a tale scopo ed era chiamato a governare uno strumento modificato rispetto a quello normalmente utilizzato, perché fornito di un bozzello diverso e comunque non progettato per il fine cui era adibito. L'insieme di questi elementi e la più generale carenza del rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro -essendo emersa l'assenza di valutazione dei rischi, anche interferenziali, data la presenza di maestranze di più imprese, nonché la mancata segregazione dell'area ed il mancato utilizzo di dispositivi di protezione individuali per lavoratori e clienti (posto che era stata prevista la possibile caduta di oggetti dall'alto, quali i telefoni cellulari dei clienti)- sostengono, secondo l'ordinanza, la giustificazione del sequestro, quantomeno fino all'adeguamento alle prescrizioni impartite con il verbale in data 11 settembre 2021. Per altro verso, le caratteristiche dell'impresa, gestita da una giovane cittadina rumena, con un precedente per furto, i cui due dipendenti percepivano uno stipendio mensile di cinquecento euro e non erano stati entrambi formati alle mansioni da svolgere -non avendo Samuel Pagnoni mai svolto un corso di formazione- debbono ritenersi indici di mala gestio dell'impresa. Mentre il sequestro del macchinario si impone, a fronte del concreto pericolo che la libera disponibilità della piattaforma, priva di adeguato macchinario progettato per il sollevamento, possa essere utilizzata per altri eventi potenzialmente pericolosi per l'incolumità dei partecipanti, alla luce della gravità dell'omessa valutazione dei rischi e in generale delle misure per assicurare l'organizzazione sicura dell'evento e la messa in sicurezza dei lavoratori coinvolti.
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