Cass. pen., sez. V, sentenza 10/05/2023, n. 19919
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EHIGIATOR OSAMU KELLY nato il 13/02/1972 avverso l'ordinanza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. Pasquale Serrao D'Aquino ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. Il difensore,avv. D R, ha fatto pervenire memoria scritta con cui ha insistito nei motivi del ricorso. Ritenuto in fatto E O K, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Bologna del 20 settembre 2022, che ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato formulata in relazione alla sentenza del giudice di pace di Bologna del 7 giugno 2016, che lo ha condannato alla pena di euro 500 di multa per il delitto di lesioni personali dolose. La Corte di merito ha premesso che l'istante aveva riferito di essere venuto a conoscenza della condanna solo all'atto della ricezione della cartella esattoriale di ingiunzione del pagamento della sanzione pecuniaria;
aveva sostenuto di non aver mai avuto notizia del processo a suo carico, nel quale era stato dichiarato assente, in quanto la notifica del decreto di citazione era stata effettuata al difensore d'ufficio, presso il quale aveva eletto domicilio al momento della redazione del verbale di identificazione;
di non aver potuto, di conseguenza, partecipare al processo e difendersi dalle accuse, pur essendo reperibile in Italia all'indirizzo fornito al momento dell'identificazione. Ha tuttavia osservato, fatti alcuni richiami giurisprudenziali, che il verbale di identificazione, consegnato in copia all'interessato, è stato redatto il 9 settembre 2014, quando il prevenuto già si trovava in Italia da oltre due anni;
che, in tale sede, egli ha esibito una carta d'identità italiana, indicato un indirizzo di residenza in Italia e fornito un'utenza telefonica di rintraccio;
ha declinato l'invito a designare un legale di fiducia ed eletto domicilio presso lo studio del difensore d'ufficio, contestualmente nominatogli, con la specificazione che l'elezione di domicilio sarebbe rimasta valida per il proseguo del procedimento penale. Ha aggiunto che il difensore d'ufficio, presso il quale era stata regolarmente eseguita la notifica, aveva presenziato alle udienze e svolto fattiva attività difensiva, formulando altresì una richiesta di acquisizione al fascicolo del dibattimento di un filmato. In ogni caso, il difensore era in possesso dei dati necessari al reperimento dell'assistito, circostanza che deponeva per una precisa scelta di quest'ultimo di non partecipare al processo a suo carico.
1.Con unico motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 629 bis cod. proc. pen. sulla incolpevole, mancata conoscenza del processo, richiamando una massima della sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite Ismail , nella quale si è precisato che il giudice di merito non possa limitarsi a valutare l'esistenza di una corretta elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, ma debba estendere le proprie verifiche ad elementi ulteriori, dimostrativi di un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato. l Del resto, il ricorrente aveva fornito - in sede di redazione degli atti di rito - un indirizzo di residenza presso il quale avrebbe potuto essere agevolmente reperito. Nel caso specifico, poi, il difensore d'ufficio aveva semplicemente svolto il proprio ruolo, al pari di un legale fiduciario e il suo mancato adoperarsi per un contatto con l'assistito non avrebbe potuto rappresentare prova della volontà di quest'ultimo di sottrarsi alla conoscenza del processo. Il verbale d'identificazione, redatto in lingua italiana e dopo un breve periodo di permanenza nel territorio italiano, non era
il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. Pasquale Serrao D'Aquino ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. Il difensore,avv. D R, ha fatto pervenire memoria scritta con cui ha insistito nei motivi del ricorso. Ritenuto in fatto E O K, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Bologna del 20 settembre 2022, che ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato formulata in relazione alla sentenza del giudice di pace di Bologna del 7 giugno 2016, che lo ha condannato alla pena di euro 500 di multa per il delitto di lesioni personali dolose. La Corte di merito ha premesso che l'istante aveva riferito di essere venuto a conoscenza della condanna solo all'atto della ricezione della cartella esattoriale di ingiunzione del pagamento della sanzione pecuniaria;
aveva sostenuto di non aver mai avuto notizia del processo a suo carico, nel quale era stato dichiarato assente, in quanto la notifica del decreto di citazione era stata effettuata al difensore d'ufficio, presso il quale aveva eletto domicilio al momento della redazione del verbale di identificazione;
di non aver potuto, di conseguenza, partecipare al processo e difendersi dalle accuse, pur essendo reperibile in Italia all'indirizzo fornito al momento dell'identificazione. Ha tuttavia osservato, fatti alcuni richiami giurisprudenziali, che il verbale di identificazione, consegnato in copia all'interessato, è stato redatto il 9 settembre 2014, quando il prevenuto già si trovava in Italia da oltre due anni;
che, in tale sede, egli ha esibito una carta d'identità italiana, indicato un indirizzo di residenza in Italia e fornito un'utenza telefonica di rintraccio;
ha declinato l'invito a designare un legale di fiducia ed eletto domicilio presso lo studio del difensore d'ufficio, contestualmente nominatogli, con la specificazione che l'elezione di domicilio sarebbe rimasta valida per il proseguo del procedimento penale. Ha aggiunto che il difensore d'ufficio, presso il quale era stata regolarmente eseguita la notifica, aveva presenziato alle udienze e svolto fattiva attività difensiva, formulando altresì una richiesta di acquisizione al fascicolo del dibattimento di un filmato. In ogni caso, il difensore era in possesso dei dati necessari al reperimento dell'assistito, circostanza che deponeva per una precisa scelta di quest'ultimo di non partecipare al processo a suo carico.
1.Con unico motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 629 bis cod. proc. pen. sulla incolpevole, mancata conoscenza del processo, richiamando una massima della sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite Ismail , nella quale si è precisato che il giudice di merito non possa limitarsi a valutare l'esistenza di una corretta elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, ma debba estendere le proprie verifiche ad elementi ulteriori, dimostrativi di un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato. l Del resto, il ricorrente aveva fornito - in sede di redazione degli atti di rito - un indirizzo di residenza presso il quale avrebbe potuto essere agevolmente reperito. Nel caso specifico, poi, il difensore d'ufficio aveva semplicemente svolto il proprio ruolo, al pari di un legale fiduciario e il suo mancato adoperarsi per un contatto con l'assistito non avrebbe potuto rappresentare prova della volontà di quest'ultimo di sottrarsi alla conoscenza del processo. Il verbale d'identificazione, redatto in lingua italiana e dopo un breve periodo di permanenza nel territorio italiano, non era
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