Cass. civ., sez. III, sentenza 14/05/2012, n. 7501
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Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSERA Maurizio - Presidente -
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere -
Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - Consigliere -
Dott. CARLUCCIO Giuseppa - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18583-2010 proposto da:
FALLIMENTO PROMEDILE SRL 150/2005 TRIBUNALE MONZA 02908090968, in persona del Curatore, dott.ssa Brugnoni Elisabetta, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AZUNI 9, presso lo studio dell'avvocato DE CAMELIS PAOLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASCIONE ROBERTO giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EL EP [...], SI IC [...], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA C. MONTEVERDI 20, presso lo studio dell'avvocato CODACCI PISANELLI ALFREDO, rappresentati e difesi dagli avvocati LISSANDRIN GRAZIANO, MONTI FULVIO LORENZO giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 16/2010 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 16/04/2010;
R.G.N. 2840/2007. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/2012 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;
udito l'Avvocato PAOLO DE CAMELIS;
udito l'Avvocato FULVIO LORENZO MONTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. POLICASTRO Aldo che ha concluso per accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il NT della Promedile srl conveniva in giudizio SS e ON per sentirli condannare, in solido, alla restituzione della somma di Euro 464.811.21, pari alla differenza tra quanto versato dai convenuti alla società in bonis nel novembre 2000 (Euro 154.937,07) e quanto versato a più riprese ai convenuti dalla società nel periodo successivo, tra giugno 2001 e aprile 2002 (Euro 619.748,28), essendo la differenza priva di giustificazione. I convenuti eccepivano l'esistenza di due preliminari di acquisto di immobili, per effetto dei quali avevano versato l'importo di Euro 464.811.21 nel 2000;
preliminari, poi risolti con l'accordo della restituzione di quanto versato e del risarcimento (Euro 154.937,07), con conseguente giustificazione di quanto ricevuto dalla società. Il Tribunale di Monza, qualificata l'azione come indebito oggettivo, accoglieva la domanda.
La Corte di appello di Milano, accogliendo l'impugnazione di SS e ON, respingeva la domanda (sentenza del 16 aprile 2010).
2. Avverso la suddetta sentenza, il NT propone ricorso per cassazione con due motivi.
SS e ON resistono con controricorso,