Cass. civ., sez. I, sentenza 21/08/2007, n. 17769

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Ai fini della rimozione delle cause di incompatibilità a cariche pubbliche elettive, l'atto di cessione delle quote di società a responsabilità limitata appaltatrice della amministrazione locale da parte dell'eletto (nella specie, alla carica di sindaco) nei cui confronti sia stata proposta l'azione popolare di decadenza per incompatibilità ex art. 70 t.u. n. 267 del 2000 deve essere compiuto - per costituire una idonea e tempestiva rimozione della causa di incompatibilità - a pena di decadenza nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica del ricorso introduttivo dell'azione popolare risultante da data certa, per consentire al convenuto di dimostrare, all'atto della sua costituzione in giudizio, che la causa di incompatibilità è venuta meno. La verifica dell'osservanza di tale termine, pur in difetto di contestazioni delle parti, deve essere effettuata anche d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto inidonea a dimostrare il rispetto del termine la cessione delle quote societarie possedute dal neo eletto sindaco in società avente appalti con il Comune, in quanto risultante dalla sola iscrizione nel libro soci, regime di pubblicità avente l'effetto di rendere opponibile alla società l'atto di trasferimento delle quote, ma inidoneo a dotare l'atto di data certa).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 21/08/2007, n. 17769
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17769
Data del deposito : 21 agosto 2007
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. VITRONE Ugo - rel. Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. SALMÈ Giuseppe - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GN IN, elettivamente domiciliato in Roma, Via Celimontana, n. 38, presso l'avv. PANARITI Benito Piero, unitamente agli avv.ti DI PARDO Salvatore e EPIFANIO Lucio che lo rappresentano e difendono per procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
LE ES, elettivamente domiciliato in Roma, Via Monte Senario, n. 86, presso l'avv. DI VINCENZO IO, unitamente agli avv.ti RUTA Giuseppe e GIAMMARIA Roberto, che lo rappresentano e di fendono per procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

nei confronti di:
BA IN, CC DE, GN EI LE e PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO;

- intimati -

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso n. 186, pubblicata il 19 luglio 2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 luglio 2007 dal Relatore Cons. Dott. VITRONE Ugo;

udito il P.M..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23 dicembre 2005 e notificato il 2 gennaio successivo LE ES conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Isernia IN GN per sentirne dichiarare la decadenza per incompatibilità ai sensi del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, art. 61, comma 1, dalla carica di sindaco del Comune di Venafro
cui era stato eletto all'esito della competizione elettorale del 3 - 4 aprile 2005. A sostegno della sua domanda adduceva che affini di secondo grado del convenuto, nelle persone di AN, LL IO, GA, NO e LL AN, fratelli della moglie del GN, componevano la compagine sociale della I. CI.- Impresa Costruzioni Generali - s.r.l. nella quale si era fusa per incorporazione la Venafrana Appalti s.r.l. appaltatrice di lavori del Comune.
Nel giudizio interveniva LE GNEI, il quale chiedeva il rigetto della domanda deducendo che con scrittura privata del 20 dicembre 2005 i so ci detentori dell'intero capitale sociale della I.C.I. s.r.l., avevano promesso la cessione delle quo te societarie in favore di esso esponente e di Bari, le CE;
che le quote erano state poi cedute con scrittura privata del 7 gennaio 2006, cui aveva fatto seguito la scrittura autenticata dal notaio VENTRIGLIA in data 23 gennaio 2006.
Successivamente spiegavano intervento adesivo in favore del convenuto anche IN BA e LE CC, elettori del Comune di Venafro.
Con sentenza del 24 febbraio 2006 il tribunale, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, dichiarava inammissibili gli interventi volontari e pronunciava la decadenza del convenuto dalla carica di sindaco di Venafro.
Su gravame di tutti i soccombenti la Corte di Appello di Campobasso, riunite le impugnazioni, con sentenza in data 11 - 27 luglio 2006 dichiarava inammissibili gli appelli tardivamente proposti dal BA, dallo CC e dallo GNEI, accoglieva in parte l'appello del GN e, riforma della sentenza impugnata, dichiarava ammissibili gli interventi volontari spiegati in primo grado dal BA e dallo CC rigettando ogni ulteriore doglianza. Accoglieva le censure mosse dal GN contro la statuizione di inammissibilità degli interventi volontari spiegati nel giudizio di primo grado riconoscendo l'interesse del convenuto soccombente ad avvalersi dell'attività assertiva e probatoria dei terzi intervenuti ad adiuvandum nella loro posizione di soggetti legittimati a promuovere l'azione per l'accertamento dell'incompatibilità del sindaco nella loro qualità di elettori del Comune di Venafro e, quindi, a intervenire per contrastare l'azione da altri promossa;

restava, tuttavia, ferma l'inammissibilità dell'intervento dell'GNEI in quanto soggetto non provvisto dello status di elettore.
Esclusa la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i consiglieri comunali, la Corte considerava che tra i vari appalti affidati dal Comune di Venafro risultava esservi quello relativo ai lavori di sistemazione di Via Maiella e traverse, intercorrente tra la I.C.I. s.r.l. e il Comune, aggiudicato originariamente alla CO.GÈ. s.r.l., che nel 2000 si era fusa per incorporazione con la I.C.I. s.r.l., e che era tuttora in corso in mancanza di ogni prova dell'avvenuto collaudo dei lavori. Osservava al riguardo che tra la documentazione in atti risultava un atto di sottomissione dell'agosto 2001 con il quale la I.C.I. s.r.l. si era obbligata all'esecuzione di ulteriori lavori in attuazione di una perizia di variante: ciò comportava non solo che l'appalto doveva ritenersi conosciuto e assentito dal Comune di Venafro, ma toglieva ogni rilevanza alla fusione per incorporazione, avvenuta nel 2005, della Venafrana Appalti s.r.l. nella I.C.I. - che era socio unico della società incorporata - poiché tale mutamento, che era inopponibile al Comune in mancanza della prova dell'avvenuta comunicazione richiesta dalla L. n. 109 del 1994, art. 35, e del decorso del termine di sessanta giorni senza opposizione del Comune, non valeva ad escludere che l'appalto intercorresse pur sempre tra il Comune e la I.C.I. s.r.l. e ciò rendeva superfluo l'esame degli altri

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