Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2020, n. 13756
Sentenza
6 maggio 2020
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6 maggio 2020
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Massime • 1
In sede esecutiva, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento della continuazione tra reati giudicati separatamente con rito abbreviato e sanzionati, per effetto della diminuente ex art. 442, comma 2, terzo periodo, cod. proc. pen. - nel testo vigente sino all'aprile 2019 - con la pena di anni trenta di reclusione in sostituzione dell'ergastolo, la diminuente per il rito può essere calcolata sulla pena complessiva solo se la specie di pena resta immutata rispetto a quella applicata in sede di cognizione, mentre tale sistema di calcolo non è applicabile se comporta la sostituzione della reclusione con l'ergastolo, trovando applicazione in tal caso la regola generale sul limite dell'aumento della pena principale di cui all'art. 78 cod. pen. e non quella speciale di cui all'art. 73, secondo comma, cod. pen.
Sul provvedimento
Testo completo
13756-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: - Presidente - Sent. n. sez. 618/2020 ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI CC 21/02/2020- VINCENZO SIANI R.G.N. 35174/2019 LE BIANCHI Relatore FRANCESCO CENTOFANTI ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OR LE ER nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/07/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere LE BIANCHI;
ments con vis dettoralinante. lette le conclusioni del PG dott. Luigi Orsi che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con istanza depositata in data 6.6.2019 LI MI RA ha chiesto alla Corte di assise di appello di Salerno, quale giudice dell'esecuzione, il riconoscimento della continuazione fra i reati giudicati con sentenze pronunciate, in data 25.3.2015 e 4.4.2012, dalla Corte di assise di appello di Potenza. Le condanne, pronunciate all'esito di giudizi abbreviati, avevano riconosciuto LI responsabile di due omicidi volontari aggravati, con relativi reati satelliti in materia di armi, condannandolo, in ciascun giudizio, alla pena finale di anni trenta di reclusione. In entrambi i giudizi il delitto di omicidio era stato ritenuto reato più grave e sanzionato con la pena base dell'ergastolo; gli aumenti di pena per la continuazione interna con i reati satelliti erano stati applicati in misura complessivamente non superiore ad anni cinque di reclusione;
la pena finale era stata quindi determinata, con la riduzione prevista dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., nel testo all'epoca applicabile, in quella di anni trenta di reclusione.
2. Con ordinanza depositata in data 23.7.2019 la Corte di assise di appello di Salerno, quale giudice dell'esecuzione, ha riconosciuto la continuazione fra i reati di cui alle due sentenze suindicate, determinando la pena complessiva in quella dell'ergastolo, ferme le sanzioni accessorie. L'ordinanza ha ritenuto più grave il reato di omicidio volontario pluriaggravato, giudicato, insieme alle connesse violazioni in materia di armi, con sentenza 25.3.2015 della Corte di assise di appello di Potenza, individuando la pena base in quella più grave dell'ergastolo prima della sostituzione con la pena di trenta anni di reclusione per il rito abbreviato. Al riguardo il giudice dell'esecuzione ha richiamato l'orientamento secondo il quale, nel caso di reati uniti nel vincolo della continuazione e giudicati, tutti, con rito abbreviato, il calcolo della pena va compiuto procedendo, nell'ordine, alla determinazione della pena base nella sua entità precedente la riduzione per il rito, quindi all'applicazione dell'aumento per la continuazione con i reati satelliti e, infine, al computo sull'intero così ottenuto della diminuente prevista per il giudizio abbreviato (Sez. 1, 5/05/2010, Serafino, Rv. 247616). Nel caso in esame, risultando satellite un altro delitto di omicidio aggravato con violazioni in materia di armi, giudicato con sentenza 4.4.2012 della stessa Corte di assise di appello, il giudice dell'esecuzione, senza indicare il quantum di aumento di pena per ciascun reato satellite, ha determinato la pena complessiva in quella dell'ergastolo con l'isolamento diurno per la durata di un anno, 1 b sostituita, a norma dell'art. 442, comma 2, ultimo periodo, cod. proc. pen., applicabile ratione temporis, con la pena del solo ergastolo. La Corte distrettuale ha ritenuto applicabile la disposizione prevista dall'art. 73, secondo comma, cod. pen., a termini della quale "quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a 24 anni, si applica l'ergastolo", ravvisando in essa una "norma di sbarramento" che impedisce l'applicazione della sola pena temporanea entro il limite massimo di anni trenta anche in caso di riconosciuta continuazione tra delitti puniti con l'ergastolo sostituito dalla reclusione in virtù del prescelto giudizio abbreviato.
2. Il difensore di LI MI RA, avvocato Giorgio Vianello Accorretti, ha presentato ricorso per cassazione e ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, partendo peraltro dall'errato presupposto che solo una delle due sentenze di condanna fosse stata emessa all'esito di giudizio abbreviato (quella pertinente all'omicidio premeditato, aggravato anche ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, giudicato con sentenza del 25.03.2015), mentre l'ordinanza impugnata precisa, senza essere specificamente smentita sul punto dal ricorrente, che entrambe le sentenze furono emesse all'esito di giudizio abbreviato con irrogazione della pena dell'ergastolo sostituita con la reclusione di anni trenta. L'unico motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 73 e 81 cod. pen., in quanto la norma di cui all'art. 73, secondo comma, cod. pen. presuppone una pluralità di pene, mentre con il riconoscimento della continuazione il reato, ai fini sanzionatori, diviene unico e la commisurazione della pena deve seguire i criteri legali di cui agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Il giudice dell'esecuzione, inoltre, avrebbe errato nelle modalità di calcolo della pena per aver applicato la mitigazione prevista dall'art. 442, comma 2, terzo periodo, cod. proc. pen., solo dopo aver determinato la pena complessiva.
3. Il Procuratore generale, in sede, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza con rinvio degli atti, sulla base del rilievo che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto procedere all'aumento della pena, ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., sulla pena base per la violazione più gravemente punita senza prescindere, nell'individuazione di quest'ultima, dalla pena inflitta in concreto a seguito del prescelto rito abbreviato. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso denuncia violazione di legge sia con riferimento all'applicazione della norma di cui all'art. 73, comma secondo, cod. pen., sia nel computo della diminuzione di pena per il rito abbreviato. Il Collegio rileva che il giudice dell'esecuzione non ha correttamente applicato i principi normativi rilevanti nella particolare fattispecie sottoposta