Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/07/2003, n. 11250

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In tema di giudizio disciplinare dei magistrati ordinari, il dibattimento deve essere sospeso o rinviato, ai sensi dell'art. 496 cod. proc. pen. del 1930 (applicabile in virtù del rinvio operato dall'art. 34, ult. comma, D.Lgs. n. 511 del 1946, la cui portata è stata esplicitamente chiarita dal legislatore, prima con l'art. 17 D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 273, successivamente modificato dall'art. 1 D.L. 31 dicembre 1991, n. 418, convertito nella legge 24 febbraio 1992, n. 173, e poi dall'art. 1, ottavo comma, D.L. 28 agosto 1995, n. 361, conv. nella legge 27 ottobre 1995, n.437), solo quando l'assenza dell'imputato sia dovuta ad "assoluta impossibilità a comparire". (Nella specie la Corte ha mandato assolta da censura la sentenza della Sez. Disc. del CSM che aveva rigettato l'istanza di rinvio, avanzata dal magistrato incolpato in sede disciplinare, per una patologia cardio - circolatoria, ritenuta, in relazione, anche ai mezzi di collegamento ferroviari con il luogo di residenza, non ostativa alla sua comparizione all'udienza e non pregiudizievole del suo stato di salute).

L'estinzione del procedimento disciplinare a carico di magistrati - contemplata dall'art. 59, nono comma, del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, sostituito dall'art. 12 della legge 3 gennaio 1981, n. 1 - per la comunicazione oltre il termine di un anno del decreto di fissazione dell'udienza di discussione orale davanti alla sezione disciplinare del CSM, postula che "l'incolpato vi consenta", e, pertanto, non si verifica ove questi non abbia tempestivamente manifestato il suo consenso (il quale ha lo scopo di impedire il giudizio) prima della pronuncia da parte della sezione disciplinare del CSM.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/07/2003, n. 11250
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11250
Data del deposito : 18 luglio 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D P M - Primo Presidente f.f. -
Dott. D V - Presidente di sezione -
Dott. O G - Presidente di sezione -
Dott. P G - Consigliere -
Dott. E A - Consigliere -
Dott. P V - Consigliere -
Dott. P R - Consigliere -
Dott. N G - Consigliere -
Dott. M G - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME1, elettivamente domiciliato in LOCALITA1, presso l'avv. NOME2, unitamente all'avv. NOME3, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in
calce al ricorso;

- ricorrente -

contro
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 77/02 del Consiglio Superiore della Magistratura del 24 luglio 2002. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 dicembre 2002 dal Relatore Dott. G M;

Uditi, per il ricorrente, l'avv. NOME2;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R P, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 - Con nota n. 2132/S.4 del 10 marzo 1994 il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione comunicava al Ministro di Grazia e Giustizia di aver promosso l'azione disciplinare a carico del Dott. NOME1, in servizio con le funzioni di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di LOCALITA2, tra l'altro, per aver ricevuto dal signor NOME4 - nei confronti del quale aveva esercitato le funzioni di P.M. in un processo penale davanti a quella stessa Corte d'appello - a consegnargli due assegni bancari dell'importo, rispettivamente, di L. 10.000.000 e L. 20.000.000. A tale procedimento veniva riunito, il 27 settembre 1994, dal Procuratore generale altro procedimento disciplinare, iniziato su richiesta del Ministro della Giustizia del 1 luglio 1994, riguardante episodi analoghi risalenti allo stesso periodo, tra i quali quello concernente il versamento, su richiesta dell'avv. NOME5 e a favore del Dott. NOME1, dell'ulteriore somma di L. 70.000.000.
1.1 - Per tali fatti il Dott. NOME1 veniva sottoposto a custodia cautelare in carcere in esecuzione di ordinanza emessa il 10 giugno 1994 dal G.I.P. presso il Tribunale di LOCALITA3, a seguito della quale la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura disponeva, in data 15 luglio 1994, la sospensione "di diritto" del medesimo dalle funzioni e dallo stipendio, ai sensi dell'art. 31, r.d. lgs. 31 maggio 1946, n. 511. 1.2 - Il 1^ dicembre 1994 il Procuratore generale dichiarava la sospensione del procedimento disciplinare con decorrenza dal giorno (21 settembre 1994) in cui era stato richiesto il rinvio a giudizio dell'imputato.
La sospensione "di diritto" dalle funzioni e dallo stipendio veniva revocata il 12 aprile 1996, essendo nel frattempo cessati gli effetti della misura restrittiva della libertà personale. Con lo stesso provvedimento era tuttavia disposta la sua sospensione facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio, in considerazione della perdurante pendenza del processo penale.
1.3 - Il Tribunale di LOCALITA3, con sentenza del 30 marzo 1998, riconosceva l'imputato responsabile del delitto di concussione in relazione all'episodio concernente la consegna, da parte del NOME4, dei due assegni e lo condannava alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione, oltre che alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. La sentenza era confermata dalla Corte d'appello di LOCALITA3, la cui decisione, in data 10 novembre 1999, passava in giudicato il 25 settembre 2000, a seguito del rigetto del ricorso per Cassazione. 1.4 - A seguito di ciò, il rappresentante della Procura generale procedeva, con atto notificato il 16 novembre 2000, a nuova contestazione nei confronti dell'incolpato nella quale si dava atto della sentenza di condanna in sede penale e del suo passaggio in giudicato. Il giorno fissato per l'interrogatorio l'incolpato non compariva, ma faceva pervenire una memoria difensiva. 1.5 - Il 12 aprile 2001 veniva comunicato all'incolpato, su richiesta del Procuratore generale, il decreto di fissazione dell'udienza di discussione innanzi alla Sezione disciplinare. Il dibattimento, inizialmente stabilito per il

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