Cass. pen., sez. II, sentenza 15/06/2022, n. 23325

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 15/06/2022, n. 23325
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23325
Data del deposito : 15 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: A F nato a CATANZARO il 24/01/1981 avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI P;
lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di S S, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte del legale dell'imputato Avv. L F il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Reggio Calabria con sentenza del 29/09/2020, in parziale riforma della sentenza emessa in data 27/09/2012 dal Tribunale di Palmi, dichiarava non doversi procedere nei confronti di F A per il reato di cui agli artt. 476-482 cod. pen. per intervenuta prescrizione e confermava la condanna dell'imputato per il reato di riciclaggio ex art. 1 648 bis cod. pen., rideterminando la pena.

1.2. L' affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato in questione era basata sulla circostanza che lo stesso era risultato nella disponibilità di quadriciclo di cui era stata acclarata la punzonatura artigianale della serie alfa numerica del telaio nonché la falsificazione del relativo documento di circolazione (certificato di idoneità tecnica), così da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del mezzo.

2. F A ricorre per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia sulla base di tre motivi. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 63, 64, 179, 185 e 191 c.p. Lamenta che la corte territoriale, così come il giudice di primo grado, avevano ritenuto utilizzabile l' interrogatorio reso dall' imputato in data 14/04/2010 dinanzi agli ufficiali di RG. - acquisito al dibattimento - sebbene svoltosi in assenza di un difensore abilitato alla professione di avvocato-non considerando che secondo la normativa vigente ratione temporís detto atto doveva ritenersi affetto da nullità assoluta ed insanabile in quanto il reato era di competenza del tribunale sicchè ai sensi dell' art. 7 della L. 479/1999 il praticante avvocato presente non poteva svolgere attività professionale. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità del reato di cui all' art. 648 bis c.p. Deduce che i giudici di merito erano pervenuti all' affermazione della responsabilità dell' imputato sebbene lo stesso avesse, comunque, fornito una versione veritiera dei fatti spiegando che egli non era artefice della falsificazione del certificato di idoneità con la conseguenza che sarebbe stato onere della corte di appello disporre une perizia calligrafica in sede di rinnovazione dell' istruttoria dibattimentale al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni dell' imputato. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt.648 e 648 bis c.p. Assume che a tutto concedere non potersi ritenere integrato il dolo specifico del riciclaggio il ricorrente doveva rispondere del reato di ricettazione. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione agli artt. 62 bis e 133 c.p. Rileva che la corte valutata la complessiva gravità del fatto e la condotta collaborativa dell'imputato avrebbe dovuto concedere le circostanze attenuanti generiche.
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