Cass. civ., sez. VI, ordinanza 28/09/2021, n. 26243
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 30552-2019 proposto da: SEDDA AGOSTINO, TATTI FRANCA, elettivamente domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato F T;- ricorrenti -contro SU NURAXI SRL IN LIQUIDAZIONE;- intimata - avverso la sentenza n. 378/2019 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 26/04/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. A A D. FATTI DI CAUSA 1.- Nell'estate del 2010, il Tribunale di Cagliati ha emesso, dietro ricorso della s.r.l. Su Nuraxi (come all'epoca diversamente denominata), decreto ingiuntivo nei confronti di A S e di F T, quali avallanti di una serie di vaglia cambiari emessi dalla s.r.l. Centro Distribuzione Ittico Sardegna. 2.- Gli ingiunti hanno presentato opposizione avanti al Tribunale di Cagliari. Che, con sentenza n. 2882/2017, l'ha accolta. 3.- La s.r.l. Su Nuraxi ha proposto appello avanti alla Corte di Cagliari. Questa, con sentenza depositata in data 26 aprile 2019, l'ha parzialmente accolta, condannando i signori S e T al «pagamento dell'importo di euro 54.141, 45 con gli interessi dalle singole scadenze al saldo». 4.- Nel suo percorso motivazionale, la sentenza ha rilevato, prima di tutto, che con il decreto ingiuntivo era stata azionata la sola azione cartolare, sì che - in relazione all'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado dagli opponenti e accolta dal giudice - doveva senz'altro farsi riferimento alla norma dell'art. 94 comma 2, legge cambiaria, che stabilisce la prescrizione triennale di tale azione, come decorrente dalla data di scadenza dei titoli. Ric. 2019 n. 30552 sez. M1 - ud. 23-03-2021 -2- Posta questa constatazione, la Corte territoriale ha poi rilevato che l'istanza di insinuazione nel passivo fallimentare della società emittente i vaglia cambiari, che era stata presentata dalla Su Nuraxi, non valeva a interrompere il corso della prescrizione nei confronti degli avvallanti (ma solo nei confronti del fallito emittente). Era invece da ritenere idonea per questo riguardo la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo - si è inoltre aggiunto -, con la conseguenza che la prescrizione invocata dagli opponenti, e poi appellanti, era intervenuta solo per i titoli scaduti entro il 16 luglio 2007, e non anche per quelli scaduti successivamente. 5.- Avverso questo provvedimento hanno presentato ricorso per cassazione Agostino Sadda e F T, articolandolo in tre motivi. 6.- L'intimata s.r.l. Su Nuraxi non ha svolto difese nel presente grado del giudizio. 7.- I resistenti hanno anche depositato memoria.
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