Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 24/12/2020, n. 29518

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 24/12/2020, n. 29518
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29518
Data del deposito : 24 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23963-2012 proposto da: GESTIONE IMMOBILIARE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA XXIV MAGGIO

43, presso lo studio dell'avvocato P P, che lo rappresenta e difende unitamente 2020 all'avvocato G A;
2049

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 138/2011 della cLi Scitt COMM.TRIB.REG. /di FALERMJ, depositata il 07/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/07/2020 dal Consigliere Dott. F M. Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 138/25/11 depositata il 7.9.2011, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 luglio 2020 dal relatore, cons. F M. Rilevato che La s.r.l. Gestione Immobiliare, società incorporante la Gesim s.r.l. proponeva ricorso avverso cartella di pagamento per Irpeg, Irap ed Iva in relazione all'anno di imposta 2003, deducendo la illegittimità e nullità dell'atto impositivo per assenza della comunicazione contenente l'invito a fornire i necessari chiarimenti ai sensi dell'art. 6 della legge 27.7.2000 n. 212. Nel contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate, nel frattempo costituitasi, la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo riteneva la fondatezza del ricorso con conseguente accoglimento dello stesso. Decidendo sull'appello proposto dall'Ufficio, in contraddittorio con la contribuente, la CTR della Sicilia accoglieva il gravame sul rilievo che l'obbligo di invitare la parte a fornire 1$ chiarimenti necessari e a produrre i documenti mancanti sussiste quando -a seguito della liquidazione dei tributi risultanti da dichiarazioni- siano riscontrate incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione;
nella specie -per come si legge nella sentenza della CTR- "le somme iscritte a ruolo, a seguito di controllo automatizzato ex
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