Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/01/2012, n. 1055
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In tema d'iscrizione alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, la consistenza dell'azienda agricola dev'essere chiaramente identificata e comunicata all'I.N.P.S. perché il reddito agrario, ai sensi dell'art. 7 della legge 2 agosto 1990 n. 233, è parametro per determinare la contribuzione. Ne deriva che non può essere cancellato dall'elenco, né essere autonomamente reiscritto, il soggetto che dichiari di continuare a dedicarsi all'attività agricola ma si limiti ad indicare, genericamente, di essere titolare di una nuova azienda agricola nata dalla suddivisione informale e non meglio identificata di terreni precedentemente oggetto di titolarità dell'azienda originariamente unica.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
Dott. MANNA Antonio - Consigliere -
Dott. FILABOZZI Antonio - Consigliere -
Dott. MANCINO Rossana - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12891-2007 proposto da:
DA FI, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PISANO CARLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della Società di Cartolarizzazione dei crediti INPS, S.C.C.I. S.p.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CALIULO LUIGI, ANTONINO SGROI, CORRERA FABRIZIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
BIPIESSE RISCOSSIONI S.P.A.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 415/2006 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 28/07/2006 R.G.N. 367/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/2011 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;
udito l'Avvocato A. SGROI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari AD IO conveniva in giudizio l'Inps per l'accertamento che dal 1999 il fratello AD RE non faceva più parte del suo nucleo familiare e quindi doveva essere cancellato dagli elenchi;
sottolineava che aveva già comunicato all'Istituto detta variazione ed il fatto che il fratello aveva chiesto, a sua volta, l'iscrizione per un autonomo nucleo familiare;
chiedeva anche la restituzione dei contributi versati senza titolo per il fratello. AD IO promuoveva poi successivo giudizio di opposizione a cartella di pagamento per contributi Inps nel periodo 2000/2001. Nel contraddittorio con l'Istituto, il Tribunale rigettò la domanda di accertamento e l'opposizione a cartella e la statuizione venne confermata dalla locale Corte d'appello. I giudici d'appello confermavano le argomentazioni del primo giudice sulla legittimità del rifiuto dell'Inps di procedere alla cancellazione di AD RE dal nucleo familiare del fratello IO ed iscriverlo come capofamiglia autonomo, perché l'allegata suddivisione materiale dell'azienda non poteva assumere giuridica rilevanza. La Corte disponeva l'audizione del funzionario Inps competente, il quale rispondeva nel senso che AD RE, da un lato, non poteva essere cancellato dagli elenchi perché aveva dichiarato di proseguire nell'attività agricola e, dall'altro, non poteva essere iscritto autonomamente perché non era individuata la nuova azienda. 1 giudici d'appello affermavano quindi che grava su colui che chiede la cancellazione dal nucleo coltivatori diretti l'onere di dimostrare i requisiti sia della domanda di cancellazione, sia della domanda di nuova iscrizione e quindi non poteva avere alcuna rilevanza la divisione materiale dei terreni operata tra i