Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/07/2022, n. 26021

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/07/2022, n. 26021
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26021
Data del deposito : 6 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da BI LV, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 20/05/2022 della Corte di Appello di Palermo udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Antonietta Picardi, depositate ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Palermo ha disposto la consegna di LV BI alle competenti Autorità tedesche, in relazione al mandato di arresto europeo emesso il 18 marzo 2022 a seguito della sentenza irrevocabile di condanna emessa in data 12 marzo 2019 dalla Pretura di Ludwigshafen Am Rhein, per plurimi reati di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina commessi in Ludwigshafen in data 23 gennaio 2018 per i quali è stato condannato alla pena di un anno e mesi undici di reclusione.

2. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del BI, deducendo:

2.1. Con il primo motivo violazione di legge in relazione alla disposta consegna poiché la Corte d'appello non ha tenuto conto del ritardo con cui le Autorità Tedesche hanno inviato la copia della sentenza emessa dalla Pretura di Ludwigshafen, pervenuta nello stesso giorno della scadenza del termine previsto dall'art. 127, comma 2, cod. proc. pen. per il deposito della memoria difensiva di udienza da parte del ricorrente. Sebbene sia noto alla difesa che la novella legislativa del 2 febbraio 2021 n. 10 ha reso non più necessario il deposito della sentenza di condanna straniera, si osserva che le norme del contraddittorio dell'udienza camerale sono state comunque violate non avendo avuto la difesa il tempo materiale per esaminare il contenuto della sentenza, per il ritardo con cui è stata trasmessa.

2.2. Con il secondo motivo violazione di legge in relazione al principio di proporzionalità della pena, atteso che il BI dovrebbe espiare una pena di un anno e dieci mesi, e quindi una pena inferiore al limite entro cui per una medesima condanna in Italia il predetto avrebbe potuto beneficiare della sospensione condizionale della pena, trattandosi di benefici che evidentemente non sono previsti dall'ordinamento tedesco.

2.3. Con il terzo motivo violazione di legge in relazione all'art. 18-bis della I. n. 69 del 2005 non essendosi tenuto conto che il BI è cittadino italiano, figlio di genitori italiani, sicchè essendo rientrato in Italia nel mese di agosto del 2021, dopo una parentesi lavorativa in Germania negli anni 2017-2021, doveva tenersi conto del suo pregresso periodo di soggiorno in Italia, ai fini della valutazione del requisito del quinquennio di residenza o stabile dimora, che non andrebbe considerato con riferimento all'ultimo periodo ma andrebbe esteso anche alla considerazione del complessivo periodo di anni vissuto in Italia anche prima della commissione dei fatti-reato. Inoltre, si aggiunge che il ricorrente è anche sottoposto alla misura degli arresti donniciliari emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Agrigento per altri reati commessi in Italia e che rispetto a tale procedimento la disposta consegna pregiudica il suo diritto di difesa e di partecipazione all'instaurando processo penale. Sussistono, pertanto, secondo l'assunto del ricorrente, le ragioni per opporre il motivo di rifiuto facoltativo della consegna, per il suo interesse a che la pena sia eseguita in Italia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato. I primi due motivi sono inammissibili per manifesta infondatezza. Quanto al primo va osservato che la dedotta tardività della trasmissione della sentenza di condanna, peraltro non più necessaria per dare esecuzione ad un mandato di arresto europeo contenente tutte le indicazioni utili per la valutazione della sussistenza dei relativi presupposti ex art. 6, I. 22 aprile 2005, n. 69, come modificato dal d.lgs. n. 10 del 20/02/2021, non comporta alcuna violazione dei diritti di difesa, anche sotto il profilo dell'osservanza del termine di giorni cinque previsto dall'art. 127 cod. proc. pen. per la presentazione di memorie delle parti. Al riguardo va osservato che era nella facoltà della parte richiedere eventualmente un termine a difesa per esaminare la nuova documentazione ove trasmessa tardivamente, ma in difetto di una tale richiesta l'acquisizione dei nuovi documenti, peraltro depositati cinque giorni prima dell'udienza stessa, non può ritenersi causa di nullità della decisione assunta dalla Corte di appello.

2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo sulla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena la cui valutazione non può essere sindacata dall'Autorità Giudiziaria dello Stato di esecuzione, ma è rimessa esclusivamente alla valutazione di quella dello Stato emittente. Né ha rilevanza l'assunto difensivo - peraltro formulato in modo ipotetico ed aspecifico - relativo alla mancata previsione nell'ordinamento dello Stato richiedente di un tale beneficio, essendo stato già affermato più in generale da questa Corte di cassazione che l'assenza, nel regime normativo dello Stato richiedente, di una disciplina che contempli l'operatività di misure alternative alla detenzione non consente di attribuire alla pena una funzione contrastante con le esigenze teleologiche proprie dell'ordinamento dello Stato richiesto, né comporta, soprattutto, la violazione dei diritti fondamentali dell'individuo (sez. 6, n. 5400 del 23/01/2009, Vintur, Rv. 242698).

3. Il terzo motivo è infondato. Si deve, innanzitutto, premettere che è solo nei confronti dello straniero, cittadino di altro Stato membro, che è richiesto, ai fini dell'equiparazione della sua condizione a quella del cittadino italiano, che sia fornita la prova di una residenza effettiva per l'applicazione dei diversi regimi di consegna previsti dalla Legge 22 aprile 2005, n. 69, (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002,

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