Cass. pen., sez. V, sentenza 04/07/2019, n. 29362

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 04/07/2019, n. 29362
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29362
Data del deposito : 4 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: M M nato a ROMA il 20/09/1971 avverso la sentenza del 09/06/2017 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M T B;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore il difensore presente si riporta ai motivi

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 09 giugno 2017 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Cassino che aveva dichiarato M M responsabile del reato di cui agli artt. 477 - 482 cod.pen. per la contraffazione della targa di un'autovettura di sua proprietà ( mediante la alterazione della lettera F in E) e lo aveva condannato alla pena di giustizia oltre alle spese.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con il ministero del difensore, il quale ne ha chiesto l'annullamento svolgendo tre motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione con riferimento alla sussistenza del reato contestato. Si duole la difesa che, in assenza del corpo del reato, la contraffazione sia stata desunta da un mero rilievo fotografico tratto dal sistema di rilevamento della velocità stradale (cd. Tutor), donde l' insussistenza della certezza della falsificazione.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione con riferimento all'attribuibilità del reato al ricorrente, trattandosi di assenta falsificazione di un'autovettura, all'epoca dei fatti, di proprietà del ricorrente, ma utilizzata da più persone, ovvero, oltre che dalla moglie, anche da dipendenti della ditta individuale di cui egli era titolare, e non
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