Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2023, n. 10629
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI MILANOnel procedimento a carico di: DE NICOLO' GAETANO nato a VAPRIO D'ADDA il 30/06/1981 avverso l'ordinanza del 03/05/2022 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIet;
lette/sentite le conclusioni del PG •<42., \A ) \ ')n\. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a G D N con il decreto penale emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bergamo il 10 agosto 2014, divenuto definitivo il 4 ottobre 2014, per la contravvenzione di cui all'art. 186, comma 7, d. Igs. n. 285 del 1992. Successivamente G D N è stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 500,00 di multa per il delitto di cui all'art. 640 cod. pen., commesso dall'Il aprile al 17 luglio 2015. Per la revoca di diritto della sospensione condizionale ex art. 168, comma 1, n. 1), cod. pen. è necessario che il condannato per una contravvenzione ne commetta altra della sessa indole. Nel caso in esame ciò non è avvenuto, perché l'altra condanna ha ad oggetto un delitto.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, che ha dedotto vizio di violazione di legge. A
lette/sentite le conclusioni del PG •<42., \A ) \ ')n\. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a G D N con il decreto penale emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bergamo il 10 agosto 2014, divenuto definitivo il 4 ottobre 2014, per la contravvenzione di cui all'art. 186, comma 7, d. Igs. n. 285 del 1992. Successivamente G D N è stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 500,00 di multa per il delitto di cui all'art. 640 cod. pen., commesso dall'Il aprile al 17 luglio 2015. Per la revoca di diritto della sospensione condizionale ex art. 168, comma 1, n. 1), cod. pen. è necessario che il condannato per una contravvenzione ne commetta altra della sessa indole. Nel caso in esame ciò non è avvenuto, perché l'altra condanna ha ad oggetto un delitto.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, che ha dedotto vizio di violazione di legge. A
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