Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 12/05/2021, n. 12475
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 12030-2017 proposto da: COMUNE DI TRAPANI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato G R, rappresentata e difesa dall'Avvocato C S giusta procura speciale estesa a margine del ricorso - ricorrente — contro LIDO PARADISO S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato F C, rappresentata e difesa dall'Avvocato A W giusta procura speciale allegata al controricorso e R.G. 12030/2017 RISCOSSIONE SICILIA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'Avvocato S L giusta procura speciale in atti - controricorrenti — avverso la sentenza n. 406/25/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 7/2/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/1/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE il Comune di Trapani propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia aveva accolto l'appello di Lido Paradiso S.r.L. avverso la sentenza n. 49/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Trapani, che aveva respinto il ricorso proposto dalla ASVO S.p.A. avverso cartella di pagamento emessa per tassa di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) da Serit Sicilia S.p.A. (attuale Riscossione Sicilia S.p.A.) annualità 2009;la società resiste con controricorso, il Concessionario, parimenti costituitosi con controricorso, chiede l'accoglimento del ricorso CONSIDERATO CHE 1.1. con il primo motivo si denuncia, ex art. 360 n. 3 c.p.c., violazione di norme di diritto (artt. 62, 66 e 77 D.Lgs. n. 507/1993) e si lamenta che la CTR abbia erroneamente ritenuto che la società controricorrente fosse tenuta al pagamento della TARSU solo tenendo conto dell'estensione dello stabilimento balneare, dalla stessa gestito, e delle sue dirette pertinenze, non anche dell'intero arenile oggetto di concessione demaniale, e che inoltre l'arenile fosse tassabile solo per la durata della stagione balneare in base a tariffa giornaliera ex art. 77 D.Lgs. n. 507/1993;
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