Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/04/2013, n. 8483
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Il custode di beni sottoposti a sequestro giudiziario, in quanto rappresentante di ufficio, nella sua qualità di ausiliario del giudice, di un patrimonio separato, costituente centro di imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi, risponde direttamente degli atti compiuti in siffatta veste, quand'anche in esecuzione di provvedimenti del giudice ai sensi dell'art. 676 cod. proc. civ., e, pertanto, è legittimato a stare in giudizio, attivamente e passivamente, limitatamente alle azioni relative a tali rapporti, attinenti alla custodia ed amministrazione dei beni sequestrati.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. L A - Presidente -
Dott. DE R A - Consigliere -
Dott. S P - rel. Consigliere -
Dott. N G - Consigliere -
Dott. C P - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 11026/2010 proposto da:
EUROPA S.R.L. 01346780594, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 27 8 (STUDIO LEGALE ASSOCIATO SILVESTRI - RASILE), presso lo studio dell'avvocato M E, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FANTASIA GIANLUCA FNTGLC74P21D708N;
- intimato -
avverso la sentenza n. 4617/2009 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/10/2009 R.G.N. 1563/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/2013 dal Consigliere Dott. P S;
udito l'Avvocato M E;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R G, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione G F assumeva di aver effettuato servizio di guardania nella nave Sunny Lady previa stipulazione di relativo contratto con il custode, agenzia marittima Europa SRL.
Deduceva di essere ancora creditore della somma pari a L. 57.600.000 e chiedeva la condanna della predetta agenzia al pagamento di tale somma, oltre accessori.
Si costituiva la convenuta contestando le avverse deduzioni e concludendo per il rigetto della domanda.
Con sentenza del 24/10/2006, il Tribunale condannava la convenuta al pagamento, in favore della controparte, della somma di Euro 12.766,81, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento delle spese di lite.
Con atto depositato in data 14.2.2007 la soccombente società proponeva appello avverso la predetta sentenza reiterando preliminarmente le difese già articolate in primo grado relative alla carenza di legittimazione passiva. Deduceva la nullità del giudizio per omessa integrazione del contraddittorio e, nel merito, la infondatezza della domanda.
Si costituiva l'appellato F, contestando le avverse deduzioni e concludendo per il rigetto dell'appello. Con sentenza del 5/6-22/10/2009, l'adita Corte d'appello di Roma rigettava il gravame.
A sostegno della decisione, dopo avere osservato che il custode di beni sottoposti - come nella specie - a sequestro giudiziario, risponde direttamente dagli atti compiuti in siffatta veste, confermava la decisione di primo grado, affermando la fondatezza della domanda del F, in quanto il credito azionato discendeva dal contratto stipulato tra le parti per lo svolgimento di mansioni di