Cass. pen., sez. II, sentenza 23/11/2022, n. 44649

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 23/11/2022, n. 44649
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44649
Data del deposito : 23 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di C E, nato a Pozzuoli il 12/9/1983, avverso la ordinanza in data 17/3/2022 del Tribunale di Napoli, sezione distrettuale per il riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M P;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa F C, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. V V A, che ha illustrato i motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 17 marzo 2022 (motivi dep. il 22 marzo successivo), il Tribunale di Napoli ha confermato integralmente l'ordinanza emessa in data 24 febbraio 2022 dal giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in relazione al delitto di estorsione continuata, aggravata, oltre che dall'aver commesso il fatto in concorso e riunione, anche dal metodo e dalle finalità di agevolazione mafiosa;
fatto commesso -in concorso- il 10 aprile 2021, in Pozzuoli, ai danni dell'esercente l'attività di vendita all'ingrosso di bibite.

2. Ricorrono per cassazione avverso la predetta ordinanza i difensori dell'indagato, deducendo i motivi in appresso sinteticamente descritti ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: motivi comuni ai due difensori, 2.1. violazione di legge penale processuale e vizio esiziale di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., con riguardo alla valutazione della ritenuta gravità indiziaria per l'ipotesi contestata, avendo il Tribunale per il riesame confermato la decisione del G.i.p., che aveva dato credito alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia (F Loffredo) non riscontrato, nel narrato, da riscontri individualizzanti ed anzi addirittura smentito dalla stessa persona offesa, che ha negato di essere oggetto di attività estorsiva;

2.2. con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione della legge penale sostanziale e vizio esiziale di motivazione (artt. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 416 bis.1, cod. pen.), per avere il Tribunale confermato la sussistenza ontologica e giuridica della aggravante "mafiosa", contestata nella sua duplice morfologia (del metodo obiettivo adoperato e delle finalità subiettive perseguite), senza offrire in proposito alcuna argomentazione concreta;
il solo avv. Accorretti, 2.3. ancora, violazione di legge penale e vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), con riguardo alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari tutelabili con la sola misura carceraria, ad onta della presunzione sub-assoluta di adeguatezza dettata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., così come interpretato alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso sono infondati, richiedendo (il primo) alla Corte di legittimità 7 un differente apprezzamento di circostanze di mero fatto;
non si confrontano inoltre (il primo ed il secondo) con la motivazione precisa e puntuale della ordinanza impugnata ed indugiano nella iterazione degli argomenti già prospettati al giudice della cautela e da questi motivatamente respinti;
manifestamente infondato è anche il terzo, proposto dal solo avv. Accorretti in tema di adeguatezza del presidio cautelare in ragione della
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