Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 21/10/2020, n. 23003

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 21/10/2020, n. 23003
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23003
Data del deposito : 21 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 41/2016 proposto da P P (C.F.: PGNPLA64D18F839M), elettivamente domiciliato in Napoli, al Corso Umberto I 174, presso lo studio dell'avv. F M, che lo rappresenta e difende come da procura a margine del controricorso.

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;
- con troricorrente - R.G.N. 41/2016-Cass. sez. 5 civ.-Presidente Cons. M C, relatore Cons. F A-P P/A.D. avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 4990/03/2015, pronunciata il 15 aprile 2015 e depositata il 26 maggio 2015;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2019 dal Consigliere F A;
RILEVATO CHE:

1. La Commissione Tributaria della Campania, sezione distaccata di Napoli, ha respinto l'appello avanzato da P P, spedizioniere doganale in regime di rappresentanza diretta, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che aveva a sua volta respinto il ricorso dallo stesso proposto per ottenere l'annullamento dell'invito al pagamento di dazi ed IVA, notificatogli dall'Ufficio delle Dogane quale ritenuto responsabile, in solido con F.11i Di Palo s.r.l. e Voicevale limited s.p.a., dell'importazione di aglio proveniente dalla Cina in violazione del c.d. regime del contingentamento, che prevede il rilascio alle società importatrici che vi sono ammesse, nei limiti delle quote ad esse assegnate, di determinati titoli (AGRIM) rappresentativi del loro diritto ad importare merci a dazio agevolato.

2. La CTR ha preliminarmente respinto l'eccezione svolta in rito dall'appellante, di nullità dell'atto impugnato per violazione del proprio diritto di difesa. Nel merito ha in primo luogo ritenuto sussistente l'illecito doganale contestato, attuato, con abuso del diritto, mediante un doppio trasferimento di partite di aglio (dapprima acquistate in Cina da Di Palo s.r.I., che aveva esaurito i propri titoli AGRIM, per venderle iAllo ,tato estero a Voicevale s.p.a, anch'essa titolare di certificati AGRIM;
successivamente importate da quest'ultima in Italia usufruendo del regime agevolato e immediatamente rivendute all'originaria acquirente) che aveva consentito alla prima società, effettiva importatrice, di evitare il pagamento dei dazi sul prodotto importato eccedente il contingente a R.G.N. 41/2016-Cass. sez. 5 ov.-Presidente Cons. M C, relatore Cons. F A-P P/A.D. sua disposizione;
ha quindi affermato che anche P era tenuto a rispondere dell'illecito, benché avesse agito in rappresentanza diretta di Voicevale, per non avere fatto uso della diligenza professionale cui era tenuto, posto che, sulla scorta della documentazione fornitagli (da cui emergeva che la merce importata dalla società da lui rappresentata era stata acquistata all'origine da Di Palo e doveva essere consegnata a quest'ultima) avrebbe dovuto rendersi conto dell'irregolarità dell'operazione. 3 Contro la sentenza, depositata il 26.5.015, P P propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
l'Agenzia delle Dogane si difende con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deducono: «violazione o falsa applicazione di legge, omissione dell'esame circa un punto controverso e decisivo per il giudizio. Violazione del diritto di difesa. Violazione art. 24 costituzione, art. 12, comma 7, dello statuto del contribuente - legge 212/2000 (così come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza resa nella causa C-349/07 - Sopropè), in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.». Il ricorrente si duole del rigetto dell'eccezione di nullità dell'invito al pagamento per violazione del contraddittorio nella fase procedimentale, con conseguente violazione del suo diritto di difesa, rilevando che l'Ufficio delle Dogane ha dato solo parziale risposta alle osservazioni che egli aveva mosso al processo verbale di constatazione notificatogli, così contravvenendo alla disposizione di cui all'art. 12, comma 7, della I. n 212/2000. 2.11 motivo è inammissibile.

2.1. Al di là del rilievo che, secondo il costante orientamento di questa Corte, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, l'art. 12 del c.d. «statuto dei diritti del contribuente» non è applicabile al contraddittorio doganale, operando in merito alla rettifica degli R.G.N. 41/2016-Caos. sez. 5 civ.-Presidente Cons. M C, relatore Cons. F A-P P/A.D. accertamenti doganali il diverso jus speciale di cui all'art. 11 d.lgs. n. 374/90 (ex plurimis: Cass. sez. 5, 29/03/2019, nn. 8834 e 8835, in motivazione;
Cass. sez. 5, 01/10/2018, n. 23669;
Cass. sez. 6-5, 23/05/2018, n. 12832, Rv. 648523-01, in motivazione, oltre che, tra le tante, Cass. sez. 5, 20/07/2014, n. 15032, Rv. 631845-01, e Cass. sez. 5, 05/04/2013, n. 8399, Rv. 626110-01), è sufficiente osservare che il ricorrente non solo non censura l'accertamento della CTR secondo cui, prima dell'emissione dell'atto impugnato, egli ha avuto ripetuti contatti con l'Agenzia delle Dogane, con conseguente possibilità di fornire chiarimenti e di produrre documenti, ma implicitamente lo conferma, laddove si limita a dedurre che le sue osservazioni al p.v.c. sono state disattese dall'Ufficio con una motivazione incompleta. Non risulta che nel corso del giudizio di merito P abbia eccepito la nullità dell'avviso per aver ricevuto una risposta solo parziale alle contestazioni mosse, sicché la questione, del tutto nuova, non può essere esaminata per la prima volta nella presente sede di legittimità.

2.2. Può aggiungersi che, in tesi, si tratterebbe di questione attinente ad un vizio di motivazione dell'atto e non certo alla violazione del principio del contraddittorio e che, per poter farla valere, il ricorrente, in ossequio al dettato dell'art. 366, 10 comma, nn. 4 e 6 c.p.c., avrebbe dovuto allegare al ricorso (o, quantomeno, indicare l'esatta sede processuale in cui erano stati prodotti) i documenti (le osservazioni inviate, la risposta ricevuta, l'atto impugnato) sulla quale essa si fonda.

3. Con il secondo motivo di ricorso si deducono: «violazione o falsa applicazione di legge;
omissione dell'esame circa un unto controverso e decisivo per il giudizio. Violazione del Reg. CEE n. 2200/96, del Reg. CEE 191/2000, del Reg. CEE n. 341/2007, del reg. R.G.N. 41/2016-Cass. sez. 5 civ.-Presidente Cone. M C, relatore Cons. F A-P P/A.D. CEE n. 376/2008, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.».
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