Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/06/2021, n. 17601

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/06/2021, n. 17601
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17601
Data del deposito : 21 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

ente SENTENZA sul ricorso 9148-2019 proposto da: D R, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA n. 32, presso lo studio dell'avvocato G S, rappresentata e difesa dall'avvocato M M;

- ricorrente -

contro

- CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO EAGRICOLTURA DI S, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLITUNNO n. 51, presso lo studio dell'avvocato R M, rappresentata e difesa dall'avvocato MATTEO D'ANGELO;
- INTERTRADE - Azienda Speciale della Camera per l'economia erogante servizi per l'internalizzazione delle imprese, marketing territoriale e relazioni esterne, in liquidazione, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLITUNNO n. 51, presso lo studio dell'avvocato R M, rappresentata e difesa dall'avvocato MATTEO D'ANGELO;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 726/2018 della CORTE D'APPELLO di S, depositata il 07/01/2019 R.G.N. 860/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2021 dal Consigliere Dott. F S;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S V' che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato MATTEO D'ANGELO. PROC. nr. 9148/2019 RG

FATTI DI CAUSA

1.Con sentenza del 7 gennaio 2019 nr. 726 la Corte d'Appello di Salerno respingeva il reclamo proposto da R D avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, confermativa del provvedimento della prima fase, che aveva rigettato l'impugnazione avverso il licenziamento intimato alla DURSO in data 14 marzo 2017 da INTERTRADE, Azienda speciale della CAMERA DI COMMERCIO di Salerno.

2. La Corte territoriale esponeva che l'assunto della reclamante era fondato sulla insussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento in ragione dell'inosservanza delle previsioni del D.Lgs. nr. 219/2016, che aveva imposto un piano di razionalizzazione delle Camere di Commercio e di riduzione delle loro aziende speciali, mediante accorpamento o soppressione.

3. Osservava che le controparti avevano dimostrato di avere esperito il tentativo di accorpamento di INTERTRADE con altra azienda speciale— la Azienda S.I., presso la CAMERA DI COMMERCIO di NAPOLI— e che quest'ultima aveva rifiutato di dare corso al progetto di fusione a causa delle perdite maturate da INTERTRADE.

4. Non rilevava la anteriorità della messa in liquidazione di INTERTRADE, in data 7 dicembre 2016, rispetto alla entrata in vigore del DM 8 agosto 2017, il quale all'articolo 6, comma 1, approvava gli interventi di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali determinati nel piano di cui all'articolo 3, comma due lettera b) , del D.Lgs. nr.219/2016. 5. Il principale motivo di impugnazione atteneva, inoltre, alla pretesa qualificazione di INTERTRADE come articolazione organizzativa della CAMERA DI COMMERCIO di S, effettivo titolare del rapporto di lavoro.

6. Detto assunto era infondato, poiché dalla disciplina normativa risultava che le aziende speciali, benchè non dotate di personalità giuridica propria, costituivano una struttura distinta da quella pubblicistica dell'ente, fornita di una autonoma organizzazione ed operante con modalità non dissimili da quelle delle altre organizzazioni imprenditoriali, tanto che, come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, il rapporto di lavoro del personale dipendente era sottratto alla disciplina del D.Lgs. 165/2001.PROC. nr. 9148/2019 RG 7. Neppure emergevano in concreto fenomeni distorsivi che consentissero di ravvisare forme di interposizione fittizia.

8. Inoltre le procedure di reclutamento indette dall' ente pubblico CAMERA DI COMMERCIO di S, ex articolo 97 Cost., non erano equiparabili alle procedure selettive espletate da INTERTRADE come soggetto di diritto privato;
lo stesso articolo 21 dello Statuto di INTERTRADE evidenziava che in caso di estinzione la CAMERA DI COMMERCIO sarebbe subentrata in tutti i rapporti giuridici ad eccezione dei rapporti di lavoro con il personale assunto direttamente dalla azienda speciale.

9.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza R D, articolato in due motivi, cui hanno resistito la CAMERA DI COMMERCIO di S ed INTERTRADE con controricorso. 10. Le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE
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