Cass. civ., sez. I, sentenza 05/04/1976, n. 1178

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Il divieto di usare come propria ditta il marchio altrui discende dal cosiddetto principio di verita che informa la disciplina sia del marchio che della ditta, in quanto tale uso e suscettibile di ingenerare proprio quella confusione circa il produttore della merce che il legislatore ha inteso evitare con la cennata disciplina.*

Il diritto al marchio si estingue per non uso quando sia cessato l'ente al quale esso apparteneva (art 43 n 2 RD n 929 del 1942), il che, nelle societa per azioni, non avviene con la deliberazione di scioglimento, ma con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione (art 2453 cod civ).*

La denominazione sociale che non contenga indicazioni nominative (come accade invece per le ragioni sociali delle societa di persona) acquista carattere individualizzante soltanto nei casi in cui non si esaurisca in termini meramente generici o descrittivi del genere merceologico o dell'attivita prodotta, ma si componga, in tutto o in parte, di termini di fantasia e cioe privi di un riferimento specifico al tipo ed alla qualita della merce o del servizio prodotto dall'impresa. L'accertamento compiuto dal giudice del merito in ordine al carattere individualizzante della ditta e incensurabile in Sede di legittimita ove sia sorretto da una motivazione sufficiente e conforme a diritto. ( V 1221/58).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 05/04/1976, n. 1178
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1178
Data del deposito : 5 aprile 1976

Testo completo

Il diritto al marchio si estingue per non uso quando sia cessato l'ente al quale esso apparteneva (art 43 n 2 RD n 929 del 1942), il che, nelle societa per azioni, non avviene con la deliberazione di scioglimento, ma con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione (art 2453 cod civ).*