Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza interlocutoria 19/11/2019, n. 30075
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 9034-2015 proposto da: SSICA - STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell'avvocato B B, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato A G;- ricorrente - 2019 contro 3345 - I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati A S, E D R, G M, CARLA D'ALOISIO, L M;- DEGNI MONICA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato S V, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato L G P;- C.R.P.A. - CENTRO RICERCHE PRODUZIONI ANIMALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA, l, presso lo studio dell'avvocato M D S, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato C S;- controricorrenti - avverso la sentenza n. 1213/2014 della CORTE D'APPELLO di B, depositata il 06/10/2014 r.g.n. 864/13;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/2019 dal Consigliere Dott. FZIA GARRI;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per l'accoglimento del quinto motivo e rigetto degli altri;udito l'Avvocato GIUSEPPE RAPISARDA per delega verbale Avvocato A G;udito l'Avvocato S V;udito l'Avvocato MASSIMILIANO DE STEFANO per delega verbale M D S. ) r.g. n. 9034/2015 RILEVATO CHE 1. Il Tribunale di Parma ha accertato e dichiarato, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1369 del 23 ottobre 1960 che tra M D e la SSICA - Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari era intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 28 novembre 1995 con la qualifica di ricercatore prevista dal c.c.n.l. degli Enti di ricerca e sperimentazione fino al febbraio 2000 e, da quella data, con la qualifica di impiegato di 1° livello del c.c.n.l. per l'industria alimentare. 2. Ha inoltre accertato che il contratto era stato illegittimamente risolto dal 5 novembre 2004 ed ha, perciò, condannato la SSICA al pagamento delle differenze retributive maturate ed a riammettere in servizio la lavoratrice ed a corrisponderle, a titolo risarcitorio, le retribuzioni maturate e non erogate dalla costituzione in mora del 13 aprile 2017 alla riammissione effettiva, retribuzione mensile globale di fatto quantificata in C 2.148,68, oltre accessori, dedotto l'aliunde perceptum quantificato in € 4.266,00. 3. Ha poi condannato la SSICA a corrispondere all'INPS la somma di € 41.127,00 per la costituzione in favore della lavoratrice di una rendita vitalizia sostitutiva ex art. 13 della I. n. 1338 del 12 agosto 1962 in relazione al periodo 28 novembre 1995 - 31 ottobre 2004 oltre accessori ed a ricostituire la posizione contributiva della lavoratrice fino alla sua effettiva riammissione in servizio 4. Ha condannato, infine la SSICA e il CRPA - Centro Ricerche Produzioni Animali s.p.a. al pagamento delle spese processuali in favore della D e dell'INPS.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi