Cass. civ., sez. VI, ordinanza 01/08/2022, n. 23839

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 01/08/2022, n. 23839
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23839
Data del deposito : 1 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 674/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) –ricorrente –

Contro

GRAFICA FLAMINIA s.n.c. in persona del legale rappresentante pro tempore - intimata - Oggetto: accertamento catastale -

DOCFA

Cons. Est. R S avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 3278/07/19 depositata in data 29/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere Relatore R S Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatole con il quale era rideterminata a seguito di procedura DOCFA la rendita catastale di un immobile in Capena, via Tiberina n.9;
- la CTP accoglieva il ricorso;
gravava tale pronuncia di appello principale l’Ufficio;
- con la sentenza imp ugnata la CTR rigettava l’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate ritenendo l’atto impugnato adeguatamente motivato ma rilevando come la società avesse dato prova della coerenza dei luoghi con il modello DOCFA presentato senza che fossero risultate indicazioni tecniche contrarie da parte dell’Ufficio che nulla aveva allegato in tale ottica;
- ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi;
la società è rimasta intimata;

Considerato che:

- con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.M. n. 701 del 1994, dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990 e dell’art. 7 della L. n. 212 del 2000 nonché delle norme in materia di motivazione degli atti catastali in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto non adeguatamente motivato l’atto impugnato;
- il motivo è fondato ;
Cons. Est. R S - va premesso come la costante giurisprudenza di questa Corte (Cass 3394/14 Cass 23237/14;
Cass 12777/18;
Cass 12389/18) abbia affermato che, in ipotesi di classamento di un fabbricato mediante la procedura DOCFA, l'atto con cui l'amministrazione disattende le indicazioni date dal contribuente deve contenere un'adeguata - ancorché sommaria - motivazione, che delimiti l'oggetto della successiva ed eventuale controversia giudiziaria, affermando, appunto, che l'Ufficio non può "limitarsi a comunicare il classamento che ritiene adeguato, ma deve anche fornire un qualche elemento che spieghi perché la proposta avanzata dal contribuente con la Dofca viene disattesa" (Cass 23237/14). Tale principio non contrasta, con la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 2268 del 2014) secondo cui in ipotesi d'attribuzione della rendita catastale, a seguito della procedura DOCFA l'obbligo di motivazione è soddisfatto con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe, trattandosi di elementi conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente e tenuto conto della struttura fortemente partecipativa dell'atto (sempre Cass 23237/14);
- detto pr incipio deve, infatti, trovare applicazione nel caso in cui gli elementi dì fatto indicati nella dichiarazione presentata dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e risultino, perciò, immutati, di tal che la discrasia tra la rendita propostae la rendita attribuita sia la risultante di una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati (ancora Cass 23237/14);
- nel caso di specie, se è vero che la classificazione proposta dall'Ufficio è difforme da quella richiesta dalla società contribuente con la procedura DOCFA, nondimeno tal difformità Cons. Est. R S può giustificarsi in forza appunto di tale mera valutazione tecnica;
- il secondo motivo di ricorso si incentra sulla nullità della sentenza e del procedimento per contraddittorietà ed erroneità della motivazione della decisione in relazione all’art. 360 c. 1 n.4 c.p.c. per avere la CTR, in modo contraddittorio, da un lato fatto riferimento all’art. 1 c. 335 della L. n. 190 del 2004, in presenza di una tipologia di accertamento di tipo ordinario, ovvero di una tipologia di accertamento radicalmente diversa;
dall’altro preso atto della presentazione di una DOCFA da parte del contribuente;
- il motivo è infondato;
- come è noto, per costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Cass. Sez. 1 , Ordinanza n. 12967 del 24/05/2018 ) ilvizio di contraddittorietà nella motivazione si rende ravvisabile solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi posta a fondamento della decisione adottata;
- invero, dalla lettura della sentenza non si evince alcuna contraddizione della motivazione in quanto la ratio decidendi è chiara: la CTR ha correttamente ritenuto, in assonanza con la giurisprudenza di questa Corte sopra ricordata, che a fronte della presentazione della DOCFA da parte del contribuente e della perizia del geom. P, le motivazioni dell’atto impugnato non sono risultate idonee a contraddire le conclusioni ivi evidenziate “non emergendo indicazioni tecniche contrarie da parte dell’Ufficio che nulla ha allegato in tale ottica” (pag. 5 penultimo periodo della sentenza impugnata);
Cons. Est. R S - pertanto, in accoglimento del pri mo motivo di ricorso, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello;
il secondo motivo è rigettato;
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