Cass. pen., sez. II, sentenza 05/04/2023, n. 14498
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di D B, nato in Croazia il 25/11/1972;avverso la sentenza del 6/4/2021 della Corte di Appello di Perugia;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere M P;lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. F B, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato prescritto in data antecedente alla sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe -di conferma della sentenza di condanna emessa in primo grado in riferimento al delitto di ricettazione, contestato come commesso in data 25 marzo 2002 da soggetto gravato dalla recidiva specifica e reiterata nel quinquennio- articolando a motivo unico della impugnazione: 1.1. violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), in riferimento alla disciplina normativa (vigente al momento del fatto, 2022 e non alla data del giudizio) di calcolo del tempo necessario alla prescrizione: anni 15 dal fatto, in considerazione della data del commesso reato e del giudizio di valenza tra circostanze di segno diverso già operato in data antecedente rispetto alla celebrazione del giudizio di appello.
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