Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/08/2020, n. 23603

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/08/2020, n. 23603
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23603
Data del deposito : 6 agosto 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Rev - Gestione Crediti S.p.A. A D nato a Roma il 06/07/1971 avverso il decreto del 12/09/2019 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere A B;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G D L, che ha concluso chiedendo che entrambi i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
lette le memorie di replica depositate dalla difesa di D A e dal difensore del terzo interessato D A.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto del 26 maggio 2014, con il decreto del 14 novembre 2017 (depositato il 27 febbraio 2018) e con il decreto correttivo del 2 marzo 2018 (depositato il 5 marzo 2018), il Tribunale di Roma - Sezione Misure di Prevenzione - ha disposto nei confronti di D A la misura di sicurezza patrimoniale della confisca dei beni nella titolarità o disponibilità diretta o indiretta del proposto, segnatamente: a) del capitale sociale della Società Sportiva Romana s.r.l. e dell'intero complesso aziendale comprensivo dei beni immobili e mobili registrati alla stessa intestati nonché dei rapporti finanziari;
b) del capitale sociale della Salaria Sport Village s.r.l. e dell'intero complesso aziendale nonché dei rapporti finanziari;
c) del capitale sociale e dell'intero complesso aziendale nonché dei rapporti finanziari delle ulteriori società Salaria Beauty Center s.r.l. unipersonale, River Club s.r.l. unipersonale, Salaria Nuoto a r.l. unipersonale, Salaria Tennis S.S.D. a r.l. unipersonale, Salaria Sport Village S.S.D. a r.l. unipersonale, Circolo Canottieri Salaria a r.l. unipersonale e F.C. Fidene S.S.D. a r.l. Il Collegio capitolino ha contestualmente disposto anche la cancellazione, alla definitività del provvedimento, delle ipoteche accese sugli immobili di cui sopra, a garanzia di due distinti crediti derivanti da due separati mutui ipotecari concessi alla Società Sportiva Romana s.r.l. (riferibile a D A) dalla Banca delle Marche S.p.A., nella cui posizione è subentrata la ricorrente REV - Gestione Crediti S.p.A., per avere acquistato i crediti derivanti dai due predetti mutui ipotecari.

1.1. Il Tribunale ha disposto la misura di prevenzione patrimoniale sulla scorta delle risultanze delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza, secondo cui parte dei proventi dell'attività illecita posta in essere dal ricorrente D A - consistita nell'aggiudicazione di diversi appalti a vantaggio delle imprese del "gruppo A", in attuazione di accordi corruttivi intercorsi fra lo stesso D A, quale imprenditore, ed Agelo B, quale alto funzionario pubblico che appunto consentiva l'affidamento di tali appalti - erano stati impiegati per costituire e finanziare la Società Sportiva Romana s.r.l. e le società del medesimo "gruppo A". Tra i finanziamenti a dette società venivano individuati due mutui fondiari - rispettivamente di nove milioni (9.000.000,00) di euro e di unmiliardosettecento milioni (1.700.000,00) di euro -, concessi dalla Banca delle Marche alla stessa Società Sportiva Romana, garantiti dall'ipoteca accesa sull'unità immobiliare sottoposta ad ablazione con il provvedimento oggetto d'impugnazione.

1.2. Nel disporre la misura ablativa e la cancellazione delle ipoteche a garanzia dei crediti acquisiti dalla società ricorrente, il Tribunale romano ha rilevato l'assenza della buona fede in capo alla Banca delle Marche, nella cui posizione è subentrata la REV - Gestione Crediti S.p.A., costituitasi quale terzo titolare di diritto reale di garanzia.

2. Con il decreto in epigrafe, la Corte d'Appello di Roma - Sezione Misure di Prevenzione -, nel rigettare i ricorsi avverso l'indicato decreto del Tribunale di Roma proposti rispettivamente dall'A e dalla REV - Gestione Crediti S.p.A. (subentrata, come già rilevato, nella titolarità dei crediti della Banca delle Marche S.p.A.), ha confermato l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale nei confronti di D A e la dichiarazione di inefficacia del diritto reale di garanzia vantato sull'immobile oggetto di confisca dalla Banca delle Marche S.p.A. (nella cui posizione è appunto subentrata la ricorrente REV - Gestione Crediti S.p.A.), con conseguente cancellazione delle ipoteche su di esso accese.

3. Nell'atto presentato dai due difensori di fiducia Avv.ti G A e A B, D A chiede l'annullamento del provvedimento in relazione a "tutti i capi e i punti" di esso con specifico riguardo alla parte del provvedimento con cui si è disposta la confisca della Società Sportiva Romana s.r.I., dell'intero capitale sociale pari a 8.750.000 euro, di tutti i beni immobili di proprietà della medesima società e dei rapporti finanziari con saldo attivo con Banca delle Marche S.p.A. e Veneto Banca S.p.A. In relazione a tali statuizioni, D A deduce le doglianze di seguito sunteggiate ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3.1. Con il primo motivo, il ricorrente eccepisce il vizio di motivazione nella forma della motivazione apparente del decreto di primo grado;
la violazione dei principi del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. e la violazione del diritto di difesa ex artt. 24 Cost. e 178, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. A sostegno delle doglianze, il ricorrente evidenzia come il decreto di confisca sia sorretto da una motivazione soltanto apparente, in quanto consistente in un generico riferimento ad atti d'indagine, a stralci di provvedimento cautelari e d'imputazioni senza alcuna disamina delle deduzioni difensive.

3.2. Con il secondo motivo, A deduce la violazione e/o l'erronea applicazione della legge in relazione agli artt. 1, 16, 20 e 24 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 111 Cost, la violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e art. 178, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., la violazione di legge sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione nella forma della motivazione apparente e/o omessa quanto alla pericolosità pregressa a norma dell'art. 1, comma 1 lett. b), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. La difesa richiama i principi affermati di recente dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 24 del 2019 e la giurisprudenza di legittimità in materia di necessario accertamento del presupposto della confisca costituito dalla "pericolosità pregressa", nel rispetto dei canoni del giusto processo e del diritto di difesa. Al riguardo, rimarca come i giudici della prevenzione abbiano omesso di accertare e di circostanziare gli specifici elementi comprovanti lo svolgimento di attività delittuose da parte di D A nel periodo dal 1999 al 2010 nonché trascurato di confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive mosse sul punto. Sottolinea come non valga a soddisfare l'onere di motivazione la mera trascrizione della motivazione della sentenza del Tribunale di Roma dell'8 febbraio 2018 nel procedimento n. 8446/13;
come nel decreto impugnato non vi sia alcuna menzione di condotte delittuose dell'A precedenti al 2007;
come l'elencazione degli appalti aggiudicati dalle imprese del gruppo A sia suggestivo e fuorviante, non essendo stato contestato rispetto ad essi alcun fatto corruttivo e non potendo peraltro ritenersi - come invece sostenuto nell'incipit del provvedimento impugnato - che tutti gli appalti aggiudicati dalle imprese del proposto costituissero il frutto di corruzione (salvo quelli per l'aggiudicazione della ristrutturazione della caserma Zignani e degli appalti per il IV, V e

VI

Lotto dei lavori per il G8 sull'isola de La Maddalena, l'aeroporto di Perugia e lo stadio centrale del tennis di Roma, comunque risalenti, il primo, al 2005, e gli altri al 2007 e 2008). Ad avviso del ricorrente, risultano altresì fuorvianti i richiami: a) alla corruzione di G B, essendo stato A assolto da detta imputazione;
b) alla presunta corruzione di P, atteso che, in relazione ad essa, pende ancora il giudizio di appello;
c) alla falsità delle fatture emesse da Medea Progetti e Consulenze s.r.I., in quanto mai oggetto di una formale contestazione. La difesa deduce, inoltre, che la Corte d'appello ha omesso di confrontarsi: a) con la dedotta assoluzione dell'A dal concorso nella rivelazione di segreti d'ufficio dinanzi all'A.G. di Perugia e con la conseguente insussistenza dei presupposti del reato associativo;
b) con l'omessa contestazione all'A di alcun reato fiscale;
c) con la dichiarazione di prescrizione del reato di appropriazione indebita per il trasferimento di venti milioni di euro dall'impresa A Costruzioni s.r.l. alla Società Sportiva Romana s.r.l. Nota il ricorrente come la motivazione del provvedimento si riduca ad una confusionaria collazione - mediante la tecnica del "copia-incolla" - di stralci di diversi documenti (atti d'indagine, sentenze e provvedimento cautelari), senza alcuna individuazione e collocazione nel tempo delle condotte delittuose richiamate. Sotto diverso aspetto, la difesa evidenzia come il decreto impugnato, da un lato, poggi su di un clamoroso errore quanto alla provenienza delle somme impiegate nella Società Sportiva Romana s.r.l. per complessivi ventotto milioni di euro - dei quali venti trasferiti dall'impresa A Costruzioni s.r.l. (oggetto dell'ipotizzato reato ex art. 646 cod. pen. dichiarato prescritto) ed i restanti ottomilioni di euro nella fase di acquisizione e implementazione del circolo risalenti rispettivamente al 2004 e 2006 -;
dall'altro lato, sia stato reso senza compiere la necessaria verifica dell'origine dei fondi utilizzati per l'acquisto, l'ampliamento e la ristrutturazione del circolo sportivo e senza considerare la contestata non configurabilità del reato di appropriazione indebita per difetto sia dell'elemento oggettivo (viste: a) l'acquisizione del 50% delle quote da parte dell'impresa A Costruzioni della Società Sportiva Romana proprio a fronte del finanziamento dei venti milioni di euro;
b) l'effettuazione del trasferimento con bonifici bancari tracciati, poi ratificato dall'assemblea dei soci con l'approvazione del bilancio;
c) l'inserimento dell'operazione in un contesto infragruppo), sia dell'elemento soggettivo.
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