Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/05/2023, n. 18506

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/05/2023, n. 18506
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18506
Data del deposito : 4 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RADU LIVIU GABRIEL nato il 19/12/1990 avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere D C;
sulle conclusioni del Pubblico Ministero

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di L'Aquila il 4 aprile 2022, in parziale riforma della sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Teramo il 12 maggio 2021, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto R L G responsabile del reato di concorso in ricettazione di capi di abbigliamento provento di furto all'interno di un centro commerciale, fatto commesso il 20 febbraio 2014, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia, invece, riqualificato il reato in furto aggravato dall'impiego del mezzo fraudolento, dall'avere agito in almeno tre persone e su cose esposte alla pubblica fede, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti a tali aggravanti, ha rideterminato, riducendola, la pena;
con conferma nel resto.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi con i quali denunzia violazione di legge.

2.1. Con il primo motivo, in particolare, lamenta inosservanza di legge processuale (artt. 178-179 cod. proc. pen.) in ordine alla omessa notifica all'imputato del decreto di fissazione dell'udienza in appello, per essere stata la stessa effettuata - si sottolinea - presso il Difensore di ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza preventivo tentativo presso la residenza dell'imputato e, comunque, in violazione dell'art. 161, comma 4-bis, cod. proc. pen., ossia presso un Difensore che non aveva dato l'assenso alla domiciliazione presso il proprio studio, dove, peraltro, l'imputato non aveva eletto domicilio, rifiutando di firmare il verbale. Conseguentemente, si sarebbe verificata una nullità assoluta ed insanabile.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt.192 e 533 cod. proc. pen. in relazione alla valutazione sull'an della responsabilità per il reato di furto aggravato, così riqualificata la originaria contestazione di ricettazione, poiché dalla testimonianza dell'ispettore di Polizia Claudio Tacconi non emergerebbero elementi tali da affermare la penale responsabilità di Radu. Non vi sarebbe prova della volontà dell'imputato di collaborare con altri nella realizzazione del reato. L'imputato non avrebbe mai avuto la disponibilità dei vestiti oggetto di furto. Non sarebbe configurabile nel caso di specie l'aggravante della esposizione alla pubblica fede, poiché i vestiti erano sempre sotto la vigilanza dei proprietario. Non sussisterebbe nemmeno l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento.

2.3. Tramite l'ultimo motivo censura ulteriore violazione di legge (art. 521 cod. proc. pen. e 6 CEDU) per violazione del diritto di difesa in relazione alla diversità, che si stima imprevedibile, tra il fatto accertato e quello originariamente
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