Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/05/2023, n. 13979
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Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n.5456/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Romaalla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis;
–ricorrente –
contro
AXA S.A., in persona del l egale rappresentante p.t., rappresentat a e difesa dall’avv. G B, in forza di procura a margine del controricorso, ed elettivamente domiciliatapresso il suo studio in Roma via Paisiello n. 15;
–controricorrente – RIMBORSO IRPEG r.g. n.5456/2019 Cons. est. F L avverso la sentenza n. 1095/07/2018 della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo,emessa in data 19/07/2018 e depositata in data 15/11/2018, notificata in data 7/12/2018;
udita la relazione della causa nella pubblica udienza del 16/03/2023 svoltasi ex art. 23, comma 8 - bis , d.l. 28 /10/ 2020, n. 137, convertito dalla l. 18/12/2020, n. 176, prorogato dall’art. 8 del d.l. 29/12/2022, n. 198,conv. dalla l. 24/02/2023, n. 14, tenuta dal consigliere dott. F L;
dato atto che il Pubblico Ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale, dott.ssa P F, ha c oncluso per l’accoglimento del quarto motivo, rigettati gli altri.
FATTI DI CAUSA
1. AXAs.a., società francese, proponeva istanze di rimborso per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, aventi ad oggetto le ritenute sugli interessi che le erano stati corrisposti dalla controllata residente in Italia AXA MPS Assicurazioni Vitas.p.a., in virtù dell’esenzione prevista dall’art. 26-quaterd.P. R. n. 600 del 1973, a ssumendo di controllare la società italiana per oltre il 50% e di essere beneficiaria effettiva degli interessi;
in subordine, invocando l’applicazione del regime della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni, chiedeva l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10% e il conseguente rimborso della maggior imposta trattenuta. Le istanze era no oggetto di diniego dell’amministrazione che evidenziava che la società francese non controllava direttamente la MPS Vita né ne era controllata ma p o ssedeva il 100% d i una società spagnola che a sua volta possedeva il 50%di quella italiana;
inoltre, essa non aveva provato l’effettività dell’acquisto dei titoli e l a tempestività dell’istanza né infine di essere la beneficiaria effettiva degli interessi per inidoneità della documentazione depositata. r.g. n.5456/2019 Cons. est. F L Anche le istanze subordinate erano rigettate per mancanza di prova dell’effettiva percezione degli interessi e della qualità di beneficiario effettivo.
2. La Commissione tributaria provinciale di Pescara rigettava i distinti ricorsi proposti dallasocietà contro i provvedimenti di diniego .
3. La Commissione tributaria regionale del l’Abruzzo accoglieva l’appello della società contribuente, proposto contro tutte le sentenze della C.T.P. In particolare, la C.T.R. evidenziava che la A XA s.a. possede va il 100% della società spagnola AXA Mediterranean Holding, e questa , individuata come beneficiaria effettiva dal COP,possedeva il 50% della AXA MPS Assicurazioni Vita s.p.a., per cui la A XA s.a. e la società spagnola dovevano essere considerate come persone giuridiche coincidenti con la conseguenza che la AXA s.a. era il beneficiario effettivo, legittimato a richiedere i rimborsi, avendo poi dato prova degli ulteriori requisiti attraverso la certificazione di residenza nello Stato comunitario.
2. Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate in base a quattro motivi. Resiste la società con controricorso. Il pubblico ministero ha presentatoconclusioni scritte. La società ha depositato memoriaai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. La causa è stata trattata all’udienza pubblica de l 16 /03/ 2023 . svoltasi exart. 23, comma 8- bis , d.l. 28 /10/ 2020, n. 137, conv . dalla l. 18/12/2020, n. 176, prorogato dall’art. 8 del d.l. 29/12/2022, n. 198 conv. dalla l. 24/02/2023, n. 14.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'impugnazione, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4)cod. proc. civ., l’Agenzia deduce la violazione r.g. n.5456/2019 Cons. est. F L dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 36, secondo comma, d.lgs. n. 546 del 1992, essendo la sentenza viziata da e x trapetizione , in quanto le questioni proposte nell’appello della società erano del tutto diverse da quelle esaminate, vertendo,in primo luogo, sulla nozione di controllo diretto o indiretto che deve sussistere tra il soggetto che aveva effettuato il pagamento e il destinatario del medesimo e, in secondo luogo,sulla prova del possesso dei titoli, sulla effettiva corresponsione dei dividendi e del loro incasso e non sulla residenza della società francese. Col secondo motivo, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., l’Agenzia deduce la violazione dell’art.324 cod. proc. civ., evidenziando la mancata impugnazione della specifica ratio decidendi della C . T . P . , fondata sull’assenza di partecipazione di AXAMediterranean Holding nella AXA s.a. Col terzo motivo, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3)cod. proc. civ., l’Agenzia deduce la violazione degli artt. 26-quater d.P.R. n. 600 del 1973 e 2697 cod. civ., non ricorrendo le condizioni di esenzione da ritenuta previste da tale norma che richiede in alternativa, sotto il profilo dellegame tra società: a) che la società che effettua il pagamento detenga una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto della società che riceve il pagamento;
b) che la società che riceve il pagamento detenga una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto della società che effettua il pagamento;
c) che una terza società, residente nell’Unione europea, detenga direttamente una percentuale non inferiore al 25% deidiritti di voto sia nella società che esegue il pagamento sia nella società che lo riceve. Inoltre, la disposizione richiede che gli interessi percepiti dalla società residente all’estero
–ricorrente –
contro
AXA S.A., in persona del l egale rappresentante p.t., rappresentat a e difesa dall’avv. G B, in forza di procura a margine del controricorso, ed elettivamente domiciliatapresso il suo studio in Roma via Paisiello n. 15;
–controricorrente – RIMBORSO IRPEG r.g. n.5456/2019 Cons. est. F L avverso la sentenza n. 1095/07/2018 della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo,emessa in data 19/07/2018 e depositata in data 15/11/2018, notificata in data 7/12/2018;
udita la relazione della causa nella pubblica udienza del 16/03/2023 svoltasi ex art. 23, comma 8 - bis , d.l. 28 /10/ 2020, n. 137, convertito dalla l. 18/12/2020, n. 176, prorogato dall’art. 8 del d.l. 29/12/2022, n. 198,conv. dalla l. 24/02/2023, n. 14, tenuta dal consigliere dott. F L;
dato atto che il Pubblico Ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale, dott.ssa P F, ha c oncluso per l’accoglimento del quarto motivo, rigettati gli altri.
FATTI DI CAUSA
1. AXAs.a., società francese, proponeva istanze di rimborso per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, aventi ad oggetto le ritenute sugli interessi che le erano stati corrisposti dalla controllata residente in Italia AXA MPS Assicurazioni Vitas.p.a., in virtù dell’esenzione prevista dall’art. 26-quaterd.P. R. n. 600 del 1973, a ssumendo di controllare la società italiana per oltre il 50% e di essere beneficiaria effettiva degli interessi;
in subordine, invocando l’applicazione del regime della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni, chiedeva l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10% e il conseguente rimborso della maggior imposta trattenuta. Le istanze era no oggetto di diniego dell’amministrazione che evidenziava che la società francese non controllava direttamente la MPS Vita né ne era controllata ma p o ssedeva il 100% d i una società spagnola che a sua volta possedeva il 50%di quella italiana;
inoltre, essa non aveva provato l’effettività dell’acquisto dei titoli e l a tempestività dell’istanza né infine di essere la beneficiaria effettiva degli interessi per inidoneità della documentazione depositata. r.g. n.5456/2019 Cons. est. F L Anche le istanze subordinate erano rigettate per mancanza di prova dell’effettiva percezione degli interessi e della qualità di beneficiario effettivo.
2. La Commissione tributaria provinciale di Pescara rigettava i distinti ricorsi proposti dallasocietà contro i provvedimenti di diniego .
3. La Commissione tributaria regionale del l’Abruzzo accoglieva l’appello della società contribuente, proposto contro tutte le sentenze della C.T.P. In particolare, la C.T.R. evidenziava che la A XA s.a. possede va il 100% della società spagnola AXA Mediterranean Holding, e questa , individuata come beneficiaria effettiva dal COP,possedeva il 50% della AXA MPS Assicurazioni Vita s.p.a., per cui la A XA s.a. e la società spagnola dovevano essere considerate come persone giuridiche coincidenti con la conseguenza che la AXA s.a. era il beneficiario effettivo, legittimato a richiedere i rimborsi, avendo poi dato prova degli ulteriori requisiti attraverso la certificazione di residenza nello Stato comunitario.
2. Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate in base a quattro motivi. Resiste la società con controricorso. Il pubblico ministero ha presentatoconclusioni scritte. La società ha depositato memoriaai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. La causa è stata trattata all’udienza pubblica de l 16 /03/ 2023 . svoltasi exart. 23, comma 8- bis , d.l. 28 /10/ 2020, n. 137, conv . dalla l. 18/12/2020, n. 176, prorogato dall’art. 8 del d.l. 29/12/2022, n. 198 conv. dalla l. 24/02/2023, n. 14.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'impugnazione, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4)cod. proc. civ., l’Agenzia deduce la violazione r.g. n.5456/2019 Cons. est. F L dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 36, secondo comma, d.lgs. n. 546 del 1992, essendo la sentenza viziata da e x trapetizione , in quanto le questioni proposte nell’appello della società erano del tutto diverse da quelle esaminate, vertendo,in primo luogo, sulla nozione di controllo diretto o indiretto che deve sussistere tra il soggetto che aveva effettuato il pagamento e il destinatario del medesimo e, in secondo luogo,sulla prova del possesso dei titoli, sulla effettiva corresponsione dei dividendi e del loro incasso e non sulla residenza della società francese. Col secondo motivo, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., l’Agenzia deduce la violazione dell’art.324 cod. proc. civ., evidenziando la mancata impugnazione della specifica ratio decidendi della C . T . P . , fondata sull’assenza di partecipazione di AXAMediterranean Holding nella AXA s.a. Col terzo motivo, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3)cod. proc. civ., l’Agenzia deduce la violazione degli artt. 26-quater d.P.R. n. 600 del 1973 e 2697 cod. civ., non ricorrendo le condizioni di esenzione da ritenuta previste da tale norma che richiede in alternativa, sotto il profilo dellegame tra società: a) che la società che effettua il pagamento detenga una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto della società che riceve il pagamento;
b) che la società che riceve il pagamento detenga una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto della società che effettua il pagamento;
c) che una terza società, residente nell’Unione europea, detenga direttamente una percentuale non inferiore al 25% deidiritti di voto sia nella società che esegue il pagamento sia nella società che lo riceve. Inoltre, la disposizione richiede che gli interessi percepiti dalla società residente all’estero
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