Cass. civ., sez. I, ordinanza 04/05/2018, n. 10796
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Testo completo
013 ORDINANZA sul ricorso 5880/2013 proposto da: Piombo S.r.l. in Liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio Gramsci n.54, presso lo studio dell'avvocato T F, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato B F, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
Fallimento Piombo S.r.l. in Liquidazione, in persona del curatore dott. B D, elettivamente domiciliato in Roma, Via G. P. da Palestrina n.19, presso lo studio dell'avvocato T B, rappresentato e difeso dall'avvocato R N, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
PBO S.r.l. in Liquidazione, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di (Romatt4 tua u.,)'0
- intimati -
avverso la sentenza n. 186/2012 della CORTE D'APPELLO di MLANO, depositata il 17/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2018 dal cons. V P.
FATTI DI CAUSA
1. Con la decisione impugnata la Corte d'appello di Milano ha respinto il reclamo ex art. 18 legge fall. proposto dalla società Piombo s.r.l. in liquidazione, avverso la sentenza del 27/6/2012 con cui ne è stato dichiarato il fallimento su istanza del P.M. e della società Massimo Piombo s.r.l. (ridenominata PBO s.r.l. in liquidazione a seguito di procedimento cautelare presso la Sezione specializzata in materia di proprietà industriale del Tribunale di Milano), quest'ultima già usufruttuaria del marchio "Piombo" (in forza di contratto poi dichiarato risolto per sua colpa in sede arbitrale) nonché affittuaria di un ramo d'azienda della Piombo s.r.l. in liquidazione (che aveva chiesto la risoluzione del contratto per suo inadempimento).
2. Per quanto qui rileva, il giudice d'appello ha ritenuto: che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della Massimo Piombo s.r.l. era irrilevante, stante la concorrente iniziativa del pubblico ministero;
che pur tenendo conto del valore del marchio della società fallita (peraltro frutto di una stima soggettiva) e di altri crediti - anche risarcitori - indicati dalla reclamante (peraltro né liquidi né esigibili), l'attivo del patrimonio sociale sarebbe stato comunque insufficiente rispetto alla complessiva esposizione debitoria;
che il prospettato progetto commerciale di rilancio del marchio - riacquisito all'esito del contenzioso con la società istante - non trovava adeguato riscontro probatorio.
3. Avverso la sentenza d'appello, depositata il 17/1/2013 e notificata il 23/1/2013, la Piombo s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi, notificato in data 21/2/2013 alla società PBO s.r.l. in liquidazione, alla curatela fallimentare e al P.M., cui solo la società intimata ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA
- ricorrente -
contro
Fallimento Piombo S.r.l. in Liquidazione, in persona del curatore dott. B D, elettivamente domiciliato in Roma, Via G. P. da Palestrina n.19, presso lo studio dell'avvocato T B, rappresentato e difeso dall'avvocato R N, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
PBO S.r.l. in Liquidazione, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di (Romatt4 tua u.,)'0
- intimati -
avverso la sentenza n. 186/2012 della CORTE D'APPELLO di MLANO, depositata il 17/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2018 dal cons. V P.
FATTI DI CAUSA
1. Con la decisione impugnata la Corte d'appello di Milano ha respinto il reclamo ex art. 18 legge fall. proposto dalla società Piombo s.r.l. in liquidazione, avverso la sentenza del 27/6/2012 con cui ne è stato dichiarato il fallimento su istanza del P.M. e della società Massimo Piombo s.r.l. (ridenominata PBO s.r.l. in liquidazione a seguito di procedimento cautelare presso la Sezione specializzata in materia di proprietà industriale del Tribunale di Milano), quest'ultima già usufruttuaria del marchio "Piombo" (in forza di contratto poi dichiarato risolto per sua colpa in sede arbitrale) nonché affittuaria di un ramo d'azienda della Piombo s.r.l. in liquidazione (che aveva chiesto la risoluzione del contratto per suo inadempimento).
2. Per quanto qui rileva, il giudice d'appello ha ritenuto: che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della Massimo Piombo s.r.l. era irrilevante, stante la concorrente iniziativa del pubblico ministero;
che pur tenendo conto del valore del marchio della società fallita (peraltro frutto di una stima soggettiva) e di altri crediti - anche risarcitori - indicati dalla reclamante (peraltro né liquidi né esigibili), l'attivo del patrimonio sociale sarebbe stato comunque insufficiente rispetto alla complessiva esposizione debitoria;
che il prospettato progetto commerciale di rilancio del marchio - riacquisito all'esito del contenzioso con la società istante - non trovava adeguato riscontro probatorio.
3. Avverso la sentenza d'appello, depositata il 17/1/2013 e notificata il 23/1/2013, la Piombo s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi, notificato in data 21/2/2013 alla società PBO s.r.l. in liquidazione, alla curatela fallimentare e al P.M., cui solo la società intimata ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA
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