Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/05/2014, n. 10414

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In tema di ricorso straordinario al Capo dello Stato, la parte ricorrente che abbia allegato, come indefettibile presupposto della sua domanda, la giurisdizione del giudice amministrativo, senza che l'intimato abbia esercitato l'opposizione ex art. 48 cod. proc. amm., né abbia contestato la sussistenza di tale presupposto, eventualmente proponendo regolamento preventivo di giurisdizione, non può proporre ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. e art. 362 cod. proc. civ. avverso il decreto del Presidente della Repubblica che abbia deciso il ricorso su conforme parere del Consiglio di Stato reso sull'implicito - o esplicito - presupposto della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo allegato dalla parte stessa, sul punto non soccombente.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/05/2014, n. 10414
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10414
Data del deposito : 14 maggio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Primo Presidente f.f. -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente di sez. -
Dott. RORDORF Renato - Presidente di sez. -
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. AMOROSO NI - rel. Consigliere -
Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere -
Dott. GRECO Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 5577-2013 proposto da:
RD IO, elettivamente domiciliato in ROMA, VICOLO ORBITELLI 31, presso lo studio dell'avvocato CLEMENTE MICHELE, rappresentato e difeso dall'avvocato AMERIGO MAGGI, per delega a margine del ricorso (ammesso al GP n. 754/13);

- ricorrente -

contro
COMUNE DI ANDRIA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 73, presso lo studio dell'avvocato AUGUSTO ENZO, rappresentato e difeso dall'avvocato DE CANDIA GIUSEPPE, per delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso il decreto del Presidente della Repubblica del 04/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/2014 dal Consigliere Dott. IO AMOROSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica RD NI ricorreva avverso l'Ordinanza Sindacale n. 431 del 5 luglio 2010, notificatagli il 6 luglio 2010, a firma del Sindaco del Comune di Andria e del "Capo Settore Espropriazioni Appalti Contratti Ufficio Casa" del Comune di Andria, con cui si decretava nei confronti dello stesso RD, la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Andria in via Rosalba Carriera nn. cc. 23-29, pal. B, int. 2 (codice alloggio 000AN021011) ai sensi e per gli effetti della L.R. Puglia n. 54 del 1984. Il RD deduceva violazione e falsa applicazione della cit. L.R. Puglia n. 54 del 1984, art. 19 nonché della L. n. 241 del 1990, art. 3 e dell'art. 24 Cost.. Inoltre lamentava eccesso di potere per
difetto di istruttoria e contraddittorietà di motivazione. In particolare sosteneva essere incerta ed indeterminata la portata del provvedimento impugnato, avendo il Sindaco indicato, nell'ordinanza sindacale di decadenza, un alloggio diverso da quello a lui assegnato;
inoltre dal tenore letterale del provvedimento impugnato non si comprendeva quale fosse l'addebito che gli era stato mosso, se quello di aver ceduto o quello di aver abbandonato l'alloggio assegnatogli.
Deduceva che nel caso di specie non si poteva configurare una cessione di alloggio (non avendo l'Amministrazione comunale di Andria considerato che la persona rinvenuta nell'alloggio in questione era il genero dello stesso ricorrente), ne' l'abbandono dell'alloggio (in quanto egli ricorrente e sua moglie, come ogni mattina, anche quella in cui gli Agenti di Polizia Municipale si erano presentati all'alloggio in questione, trovavano presso l'abitazione del genero per prestargli le cure del caso).
Il Consiglio di Stato, in sede consultiva, con parere n. 5197/2001 del 18 gennaio 2012, si è pronunciato per il rigetto del ricorso. Per l'effetto, con D.P.R. 4 ottobre 2012, comunicato in data 17 dicembre 2012, il ricorso straordinario veniva rigettato.

2. Il ricorrente propone ricorso per cassazione deducendo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. In particolare evidenzia che nella materia dell'edilizia residenziale pubblica occorre distinguere una prima fase avente natura pubblicistica, in quanto caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici ai quali corrispondono posizioni di interesse legittimo dei richiedenti, ed una seconda fase all'interno della quale la posizione del richiedente ha natura di diritto soggettivo. In questa seconda fase, invero, la Pubblica Amministrazione non è titolare di poteri di supremazia di alcun genere e vede limitato il suo intervento alla verifica del corretto adempimento di obbligazioni civili che gravano sull'assegnatario. La controversia avente ad oggetto la contestazione del provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio ricade, dunque, nella giurisdizione del giudice ordinario: il provvedimento di decadenza, infatti, non costituisce espressione di una ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato effettuato dall'Autorità NI (nel caso di specie, dal Comune di Andria) ma rappresenta un atto di valutazione del rispetto degli obblighi assunti dall'assegnatario con la stipula del contratto, avvenuta a valle del procedimento amministrativo di assegnazione dell'alloggio.

3. La parte intimata - Comune di Andria - si è costituita tardivamente con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso - con cui il ricorrente deduce l'insussistenza della giurisdizione NI quale presupposto del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e sostiene sussistere invece la giurisdizione del giudice ordinario in caso di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica - è inammissibile.

2. Questa Corte (Cass., sez. un., 19 dicembre 2012, n. 23464) ha già affermato che la decisione del ricorso straordinario è una decisione di giustizia che presuppone la giurisdizione del giudice amministrativo sicché deve necessariamente esserci il sindacato ultimo di queste Sezioni Unite, limitato ai motivi inerenti alla giurisdizione ex art. 111 Cost., comma 8, in quanto riferibile in un unico grado, per il contenuto recato nella decisione stessa, al Consiglio di Stato.
La peculiarità che la decisione del ricorso straordinario abbia il contenuto del parere vincolante del Consiglio di Stato e solo la forma del decreto del Presidente della Repubblica non è di ostacolo a riferire la decisione stessa al Consiglio di Stato e a riconoscerle lo statuto tipico delle decisioni di quest'ultimo, presidiato dalla garanzia costituzionale dell'art. 111 Cost., comma 8, quanto alla limitata sindacabilità solo per motivi di giurisdizione. Questa Corte ha infatti sottolineato il "nesso organico" e la "compenetrazione istituzionale" di tale decisione con il Consiglio di Stato quale organo di giustizia NI ex art. 103 Cost., comma 1. Ed ha precisato che una volta che il legislatore ordinario
ne ha operato la revisione, depurando il procedimento da ciò che non era compatibile con la "funzione giurisdizionale", la decisione del ricorso straordinario, nella parte in cui prende come contenuto il parere del Consiglio di Stato, rientra a pieno titolo nella garanzia costituzionale dell'art. 103 Cost., comma 1, che fa salvi, come giudici speciali, il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia NI.
Questo arresto giurisprudenziale è stato confermato sia da queste stesse Sezioni Unite (Cass., sez. un., 6 settembre 2013 n. 20569) che dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (C. Stato, ad. plen., 6 maggio 2013, n. 9) che, componendo un contrasto all'interno della giurisprudenza NI, ha ritenuto anch'essa il riconoscimento della natura sostanzialmente giurisdizionale del rimedio in parola e dell'atto terminale della relativa procedura. Ed ha aggiunto che non ostano a tale riconoscimento le persistenti peculiarità che il rimedio in esame presenterebbe rispetto all'ordinario processo amministrativo, con precipuo riferimento al perimetro delle azioni esperibili, alle forme di esplicazione del contraddittorio, alle modalità di svolgimento dell'istruttoria e al novero dei mezzi di prova acquisibili.
Di questo nuovo corso giurisprudenziale ha tenuto conto anche la Corte costituzionale (sent. n. 265 del 2013), che, espressamente richiamandolo, ha affermato l'ammissibilità, in quanto sollevata nel corso di un procedimento di natura giurisdizionale, della questione incidentale di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di giustizia NI per la Regione siciliana - sezioni riunite, chiamato a rendere il parere sul ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana.
Si tratta pertanto di un procedimento di natura giurisdizionale, ma con una marcata connotazione di specialità. Siffatte peculiarità - aggiunge l'Adunanza Plenaria - lungi dall'implicare il riconoscimento della natura NI della procedura e dell'atto che la definisce, sono pienamente coerenti con la volontà legislativa di enucleare un rimedio giurisdizionale semplificato, in unico grado, imperniato sul sostanziale assenso delle parti. Anche queste Sezioni

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