Cass. pen., sez. V, sentenza 10/01/2023, n. 00503

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 10/01/2023, n. 00503
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00503
Data del deposito : 10 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da M EIO nato GALLARATE il 29/05/1973 GOMEZ HOMEN PETER nato a NEW YORK (U.S.A) il 23/10/1963 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M T B letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, L O, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. Letta la memoria, e le allegate sentenze depositate dell'avvocato R L, che, nell'interesse della parte civile, M M, conclude per il rigetto dei ricorsi. Letta la memoria dell'avvocato C M che, replicando alle conclusioni del Procuratore Generale, insiste nei propri motivi e conclude per l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato E M e P G H colpevoli dei reati a ciascuno rispettivamente attribuiti, per avere: - il primo, "offeso la reputazione di M M, pubblicando il 3 settembre 2016 un articolo a sua firma sul quotidiano online www.ilfattoquotidiano.it e sulla edizione online "Libera Stampa Altomilanese", del quale era direttore responsabile, dal titolo: " M M, il politico imputato per tangenti scopre il business turistico. Ma debutta con una multa per abusivismo", articolo nel quale venivano riportate le seguenti espressioni: "...P s.r.l. posseduta e amministrata dai familiari dell'ex Vice Presidente PDL della Regione Lombardia, imputato a Milano per corruzione";
- il secondo, quale direttore responsabile della testata del giornale online www.ilfattoquotidiano.it, per avere omesso di esercitare sul predetto articolo il controllo necessario a impedire che venisse offesa la reputazione di M M. Ravvisata la circostanza aggravante di cui all'art. 13 della legge n. 47 del 1948, in ragione della specificità dell'attribuzione, ("...scopre il business turistico. Ma debutta con una multa per abusivismo)", ed esclusa, invece, l'ipotesi di cui all'art. 131 bis cod. pen., i ricorrenti sono stati condannati alla sanzione pecuniaria ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla parte civile nella misura di euro 6000 complessivi.

1.1. L'articolo era composto, nella prima parte, da aspetti concernenti la vita di M, in particolare dai riferimenti a una multa inflitta dalla Polizia locale alla società P s.r.l. gestita dai familiari della p.o., e alle varie attività di cui egli si era occupato negli ultimi anni;
un'altra parte trattava dele attività imprenditoriali del M e delle inchieste giudiziarie che avevano coinvolto i membri della sua famiglia.

1.2. La Corte di appello, premesso il richiamo ai principi di diritto fissati dalle Sezioni Unite 'Fazzo' (n. 31022 del 29/01/2015, Rv. 264090), circa l'assimilabilità funzionale della testata giornalistica telematica a quella tradizionale in formato cartaceo, tale da rientrare nella nozione di "stampa" di cui all'art. 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ha ritenuto, in sintesi: a. - quanto a M - che eccepiva la violazione del principio di correlazione tra accusa e condanna, giacchè egli era stato condannato per il titolo e il sommario dell'articolo pubblicato su Il Fatto quotidiano, mentre il primo era stato riportato nel capo di imputazione solo al fine di individuare l'articolo diffamatorio, e del sommario non poteva essere chiamato a rispondere in quanto attività di competenza redazionale - che egli fosse consapevole della "integrale stesura dell'articolo e della necessaria attenzione da prestare alla composizione comprensiva di titolo e sommario che "del resto l'imputato non risulta affatto aver rinnegato o voluto rettificare" , dovendosi intendere la pubblicazione come comprensiva di ogni sua parte, attraverso la quale l'informazione raggiunge il lettore e quindi, di contenuto, sommario e titolo. La Corte di appello ha, inoltre, ritenuto diffamatoria anche la pubblicazione, sul quotidiano online diretto dal M, del medesimo articolo, in quanto avvenuta mediante il richiamo in calce al trafiletto di un link che indirizzava sulla testata online www.ilfattoquotidiano.it, giacchè equiparabile alla pubblicazione dell'articolo, del quale l'imputato ha implicitamente rivendicato la paternità proprio trascrivendone il link. - ha ritenuto che, nel titolo, la lesione alla reputazione della p.o. sia rinvenibile nella frase: "ma debutta con una multa per abusivismo", espressione che, secondo la Corte di appello, concentra il campo di attenzione su illeciti di rilevanza penale, chiaramente evocata dal termine 'multa', "che è proprio di tale ambito", e attraverso "l'immediato accostamento a un fenomeno di abusivismo", parola quest'ultima che la Corte territoriale ha ritenuto "evocatrice di una violazione rilevante sul piano penale", in specie di illeciti di natura edilizia. Invece, osserva la sentenza, la sanzione amministrativa (inflitta alla società gestita dai parenti della p.o., rispetto alla quale il M era risultato estraneo) era stata comminata per avere la società consentito sine titulo il parcheggio in un campeggio, e la persona offesa "neppure era coinvolto in un procedimento per abusi edilizi, di rilevanza amministrativa e/o penale". - sotto il profilo soggettivo i Giudici distrettuali hanno ravvisato il dolo, sottolineando come "ancor più tendenzioso e malizioso è il tentativo che emerge dall'impostazione generale dell'articolo, di calare questi fatti nel contesto delle inchieste giudiziarie che avevano investito la persona offesa per reati contro la Pubblica Amministrazione, come a voler sottolineare il coinvolgimento ancóra una volta in attività illecite di quella specie";
- è stata esclusa la scriminante del diritto di cronaca e di critica, essendo emerso nell'istruttoria che l'articolo contenesse notizie non vere e fallaci, giacchè il M era estraneo ai fatti che riguardano la società P s.r.I., e non era coinvolto in abusi edilizi. Inoltre, la struttura dell'articolo, connotato da strumentali sottolineature ed espressioni in grassetto, non necessarie, esclude, per la Corte di appello, la possibilità di applicare la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca. b. - Quanto a G, la Corte territoriale non ha condiviso l'obiezione dell'appellante secondo cui sarebbe particolarmente difficile e praticamente impossibile per i direttori di una rivista online vigilare costantemente sugli elaborati redatti dai giornalisti, laddove proprio la maggiore diffusività delle pubblicazione sul web esigono un controllo più capillare e serrato. c. Infine, la Corte di appello ha escluso la riconducibilità del fatto nell'alveo della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. - invocata dalla Difesa sul rilievo che la reputazione del M fosse già compromessa per le inchieste giudiziarie a suo carico - considerando invece la portata offensiva dello scritto, l'infondatezza dell'informazione, e la particolare capacità diffusiva del mezzo della stampa.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero del medesimo difensore di fiducia, avvocato C M, che, con un unico atto, si affida a sei motivi.

2.1. Con il primo, eccepisce la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., e correlati vizi della motivazione, in quanto manifestamente illogica e contraddittoria, se non inesistente o solo apparente, relativamente al principio di correlazione tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza. Secondo la Difesa, M era stato tratto a giudizio esclusivamente per un inciso inserito nel sommario contenente fatti risultati veri ( "P s.r.l. posseduta e amministrata dai famigliari dell'ex Vice Presidente PDL della Regione Lombardia, imputato a Milano per corruzione"), giacchè il titolo dell'articolo era stato riportato nell'imputazione al solo fine di consentirne l'individuazione, mentre i giudici di merito l'hanno condannato quale autore dell'articolo, e, dunque, per il suo contenuto, e, quindi, per la diffusione di fatti mai contestati, in quanto non desumibili dall'inciso riportato in imputazione. Del tutto inconferente, quindi, secondo la Difesa, il richiamo, in sentenza, all'orientamento giurisprudenziale secondo cui la natura diffamatoria di un articolo di stampa implica la valutazione dell'intero contenuto dello stesso, e quindi, titolo, occhiello, eventuali foto, e contenuto narrativo. Richiama, sul punto, il verbale di udienza in cui fu lo stesso Pubblico Ministero, su sollecitazione del giudice, a chiarire che la contestazione dovesse essere riferita "all'espressione contenuta in quell'articolo, perché viene riportato appunto il fatto che l'impresa P s.r.l. sarebbe posseduta e amministrata e quindi il collegamento che c'è tra questo abuso edilizio e questa società"( dal verbale di 13/09/2019). Tale essendo il fatto determinato contestato, esso è risultato vero e documentato e corrispondente all'inciso, riportato nel sommario, ( "P s.r.l. posseduta e amministrata dai famigliari dell'ex Vice Presidente PDL della Regione Lombardia, imputato a Milano per corruzione"), mentre il ricorrente è stato condannato per parole presenti nel corpo dell'articolo, ovvero: "ma debutta con una multa per abusivismo", mai contestato. Richiama la Difesa il principio di diritto affermato proprio con specifico riferimento al delitto di diffamazione a mezzo della stampa, a tenore del quale la contestazione è legittima laddove contenga esplicito riferimento all'interezza dell'articolo, mentre, nel caso di specie, tale richiamo non è presente, neppure per relationem. In sintesi, M deve rispondere esclusivamente del fatto inserito nel capo di imputazione, ovvero per la frase contenuta nel sommario, anche se erroneamente riferita all'articolo, solo quella essendo stata espressamente riportata, senza alcun richiamo anche al resto dell'articolo, per difetto di necessaria contestazione. Così come non erano utilizzabili altri elementi, anch'essi afferenti al contenuto dell'articolo, come il corredo grafico, invece, valorizzato in violazione del diritto di difesa dalla Corte di appello.
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