Cass. pen., sez. I, sentenza 30/12/2022, n. 49737
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BAMBU COSTEL nato il 09/04/1985 avverso l'ordinanza del 24/03/2022 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere P T;
lette le conclusioni del P.G. T E, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con l'adozione dei provvedimenti ai sesni dell'art. 616 cod. proc. pen.;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 24 marzo 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava le richieste formulate nell'interesse di B C, tendenti a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze di condanna indicate in ciascuna di esse (in particolare: l'una avente a oggetto i reati giudicati con sentenza della Corte di appello di Lecce del 16.11.2015 n. 1839/2015, con la quale il B era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 2 della legge n. 1423 del 1956, commesso a Lecce il 23.10.2009 e con sentenza della medesima Corte n. 878/2013 del 14.11.2013, con la quale il B era stato ritenuto responsabile dei reati di cui all'art. 2 della legge n. 1423 del 1956, commessi a Lecce il 9.11.2009 e il 24.11.2009, già unificati tra loro sotto il vincolo della continuazione;
l'altra domanda, avente a oggetto i reati giudicati con sentenza del Tribunale di Bari del 5.3.2010, con la quale al B era stata applicata, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena per il delitto di tentato furto aggravato commesso a Bari il 2.3.2010 e con sentenza della Corte di appello di Lecce del 4.11.2013, con la quale il B era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato, commesso in Lecce dal 3 al 4 ottobre 2008).
2. Avverso detta ordinanza, il difensore del condannato, avvocato Giampaolo Potì, ha proposto ricorso per cassazione deducendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. "inosservanza o erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 81 cod. pen., 671 cod. proc. pen., 2 I. n. 1423/1956 e 624 cod. pen.;
motivazione carente, illogica e contraddittoria come risultante dal testo stesso dell'ordinanza impugnata". Secondo la difesa, con riferimento alla richiesta applicazione della disciplina della continuazione tra i reati di violazione del foglio di via
lette le conclusioni del P.G. T E, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con l'adozione dei provvedimenti ai sesni dell'art. 616 cod. proc. pen.;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 24 marzo 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava le richieste formulate nell'interesse di B C, tendenti a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze di condanna indicate in ciascuna di esse (in particolare: l'una avente a oggetto i reati giudicati con sentenza della Corte di appello di Lecce del 16.11.2015 n. 1839/2015, con la quale il B era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 2 della legge n. 1423 del 1956, commesso a Lecce il 23.10.2009 e con sentenza della medesima Corte n. 878/2013 del 14.11.2013, con la quale il B era stato ritenuto responsabile dei reati di cui all'art. 2 della legge n. 1423 del 1956, commessi a Lecce il 9.11.2009 e il 24.11.2009, già unificati tra loro sotto il vincolo della continuazione;
l'altra domanda, avente a oggetto i reati giudicati con sentenza del Tribunale di Bari del 5.3.2010, con la quale al B era stata applicata, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena per il delitto di tentato furto aggravato commesso a Bari il 2.3.2010 e con sentenza della Corte di appello di Lecce del 4.11.2013, con la quale il B era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato, commesso in Lecce dal 3 al 4 ottobre 2008).
2. Avverso detta ordinanza, il difensore del condannato, avvocato Giampaolo Potì, ha proposto ricorso per cassazione deducendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. "inosservanza o erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 81 cod. pen., 671 cod. proc. pen., 2 I. n. 1423/1956 e 624 cod. pen.;
motivazione carente, illogica e contraddittoria come risultante dal testo stesso dell'ordinanza impugnata". Secondo la difesa, con riferimento alla richiesta applicazione della disciplina della continuazione tra i reati di violazione del foglio di via
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