Cass. pen., sez. II, sentenza 26/04/2023, n. 17380
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VI RA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/06/2022 del Tribunale del Riesame di Bergamo udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta COCOMELLO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. SA IS, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza pronunciata in data 10 giugno 2022 con la quale il Tribunale del Riesame di Bergamo ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso, in data 28 aprile 2022, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo in relazione al reato di cui all'art 646 cod. pen.
2. La ricorrente eccepisce, con il primo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 127, 179, 185, 324, cod. proc. pen. e la conseguente nullità dell'ordinanza impugnata. L'ordinanza emessa dal Tribunale deve esser annullata in quanto l'avviso di fissazione dell'udienza non sarebbe stato notificato ad uno dei due difensori di fiducia dell'indagata;
i giudici del riesame avrebbero erroneamente respinto l'eccezione di nullità tempestivamente avanzata dal secondo difensore della ricorrente all'udienza di trattazione. Il provvedimento impugnato si limiterebbe ad affermare che la nullità a regime intermedio invocata dalla difesa non avrebbe comportato l'inefficacia dell'originario provvedimento di sequestro stante la tempestività della decisione sull'istanza di riesame.
3. La ricorrente lamenta, con il