Cass. pen., sez. II, sentenza 11/01/2023, n. 00630

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 11/01/2023, n. 00630
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00630
Data del deposito : 11 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da P B, nato ad Asti il 13 settembre 1953 avverso la sentenza n. 4262/2021, emessa dalla Corte d'Appello di Torino il 17 giugno 2021 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita nell'udienza del 25 ottobre 2022 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina A R P;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale M G, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso o di rimettere alle Sezioni unite la decisione sul contrasto di orientamenti circa la necessità di disporre la rinnovazione della notifica del decreto di citazione, in caso di inosservanza del termine minimo a comparire;
lette le conclusioni depositate nell'interesse del ricorrente, con cui si è insistito nell'accoglimento del ricorso o nella rimessione alle Sezioni Unite del suddetto contrasto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17 giugno 2021 la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Asti il 14 novembre 2017, con cui B P è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per due delitti di usura.

2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato — a mezzo difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi:

2.1 violazione dell'art. 601 cod. proc. pen., essendo il decreto di citazione in giudizio dinanzi alla Corte d'appello stato notificato all'imputato solo in data 24 marzo 2021, ossia 14 giorni prima dell'udienza. La Corte territoriale, nel rinviare il processo al 17 giugno 2021, avrebbe violato l'art. 601, comma tre, cod. proc. pen., non avendo disposto la rinnovazione integrale del decreto di citazione a giudizio, come prescritto dalla giurisprudenza della Corte di legittimità;

2.2 vizi della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di usura contestato, essendosi la Corte d'appello riportata pedissequamente alle argomentazioni della sentenza di primo grado ed avendo ribadito l'attendibilità della persona offesa, senza curarsi del contrasto tra quanto dalla stessa dichiarato e la documentazione in atti, atteso che: le cambiali, emesse dalla persona offesa a favore della moglie dell'imputato, ammonterebbero totalmente a C 12.300,00 e non a C 15.000,00;
le distinte di carico cartacee, acquisite presso la banca Credem, relative al conto di cui era titolare la moglie dell'imputato, dimostrerebbero che su tale conto sono transitate cambiali proprio per tale importo e non per somme superiori;
i testimoni dell'accusa avrebbero confermato di aver ricevuto cambiali per un totale di C 12.300,00 e non 15.000,00. Ne deriverebbe che sarebbe stato applicato un tasso del 23% a fronte di un prestito di C 10.000,00: tasso non usuraio. Anche per il reato di cui al capo B) l'affermazione di responsabilità sarebbe stata basata sulla credibilità della persona offesa, pur avendo le cambiali prodotte date di emissione diverse e, quindi, essendo esse state emesse in momenti diversi, cosicché sarebbe stato onere dell'accusa provare la riconducibilità delle stesse a un unico prestito: prova non fornita. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente anche per quel che riguarda l'elemento soggettivo del reato;

2.3 violazione dell'art. 178, comma primo lettera b), cod. proc. pen., avendo il Tribunale revocato d'ufficio l'indulto, concesso all'imputato con la sentenza della Corte d'appello di Torino del 2 ottobre 2003, benché non vi fosse stata alcuna richiesta in tal senso da parte del Pubblico ministero. Ciò sarebbe in contrasto con la sentenza della Corte di Cassazione numero 8180 del 2011 (depositata nel 2012);

2.4 violazione dell'art. 12 sexies d.l. n. 306/1992, essendo stata disposta la confisca dei preziosi, pur avendo l'imputato giustificato la provenienza dei gioielli e pur essendo il loro valore proporzionato ai redditi dello stesso imputato

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. Il primo motivo del ricorso, reiterato anche nelle conclusioni depositate dal ricorrente, è infondato. All'udienza del 17 giugno 2021 la Corte territoriale, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla difesa in ordine all'inosservanza del termine minimo a comparire, ha disposto il rinvio dell'udienza, senza
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