Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2023, n. 15671

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2023, n. 15671
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15671
Data del deposito : 13 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO, FIGLIO DI ALLAH IR nato il [...] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE di ASSISE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'Avv. Maurizio Greco, in difesa delle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero della Difesa che concludeva per il rigetto del ricorso e depositava conclusioni scritte e nota spese, udito l'Avv.LU Emilio Fiore, difensore delle parti civili LU ZI, NI UR, RI NA, TO AN, TR AN, US AN e AR AN, che chiedeva il rigetto del ricorso e depositava conclusioni e nota spese, dichiarando di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
udito l'Avv. Michele Corropoli, in difesa di OB, che insisteva per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di assise di appello di Roma confermava la condanna all'ergastolo del ricorrente cui era contestato il reato previsto dall'art. 280 cod. pen. Si contestava al OB di avere agito per finalità di terrorismo, essendo stato mosso dall'intento di contrastare>, la missione internazionale operativa nel distretto afghano di Baia Murghab, attentando alla vita del personale militare italiano impegnato in tale attività;
OB, utilizzando un'arma automatica, uccideva il OR GI LU AN e ledeva in modo grave OR GI LU ZI, colpendolo alla colonna vertebrale e cagionandone la paralisi dalla testa in giù.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 512-bis, 526 cod. proc. pen): la condanna sarebbe basata sulle dichiarazioni di TA e AB, commilitoni del ricorrente, nei confronti dei quali non sarebbero state effettuate le opportune ricerche, per consentire la loro presenza in dibattimento;
la condanna sarebbe illegittima anche in relazione a quanto previsto dal diritto convenzionale, considerato che sarebbe basata, in modo esclusivo e determinante sulle dichiarazioni di testi non uditi in contraddittorio;

2.2. violazione di legge (art. 280 cod. pen.): mancherebbe la prova della finalità terroristica dell'azione contestata;
contrariamente a quanto ritenuto, sarebbe emerso invece che l'obiettivo del OB non sarebbe stato quello di intimidire lo Stato italiano, ma solo quello di porre in essere una rappresaglia, come emergerebbe dalla testimonianza del Capitano Campora. Non sarebbe stato provato come il ricorrente possa avere interloquito con il Gahfoor, circostanza rilevante ai fini dell'inquadramento della finalità dell'azione, tenuto conto che i due erano di etnie diverse e parlavano dialetti differenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

2.1. L'utilizzo a fini di prova delle dichiarazioni non assunte in contraddittorio disciplinato dagli artt. 512 e 512-bis cod. proc. pe . è stato oggetto di un rilevante intervento di interpretazione conformativa generato dalla necessità di adeguare le garanzie interne a quelle convenzionali, nella configurazione ad esse assegnata dalla Corte europea dei diritti umani laddove concretizza le garanzie astrattamente previste dall'art. 6 della Convenzione. In materia non è superfluo ricordare che la Corte costituzionale con le sentenze nn. 348 e 349 del 2007 ha chiarito che la Convenzione europea dei diritti umani come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo assurge a fonte del diritto interno di rango sovralegislativo, ma subcostituzionale: il giudice comune è tenuto ad interpretare la legislazione interna in modo "conforme" alla ratio decidendi del giudice convenzionale, facendo ricorso ad ogni strumento ermeneutico disponibile;
l'incidente di legittimità costituzionale è indicato come strumento residuale da utilizzare quando è impossibile la torsione interpretativa delle norme legislative (Corte cost. sentenza n. 80 del 2011),II ruolo della "norma" convenzionale, come emerge dalla mediazione

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