Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/03/2018, n. 06155

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/03/2018, n. 06155
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06155
Data del deposito : 14 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 10049-2013 proposto da: LO PICCOLO GIOVANNI LPCGNN55P25F158Y, AMBROSIANO CALOGERO MBRCGR64H26H281E, ARENA GIUSEPPE RNAGPP64A17G273F, (ATTANZIO DANIELA TTNDNL65D46G273A, MINE° LUCA MNILCU92T13G273A, MINEO ROBERTA MNIRRT94S62G273L, tutti nella qualità di eredi di MINEO NUNZIO), BASSANO GAETANO BSSGTN55S03G273V, BELLOMONTE GUIDO BLLGDU49P25Z336E, BOMMARITO SALVATORE BMMSVT48P20G273V, BRUSCA NICOLO' BRSNCL51M16G273B, CALABRESE GIUSEPPE CLBGPP56C11G273B, CAMARRETTA GIUSEPPE CMRGPP59B21G273M,CANNATA VITO CNNVTI40D26G273J, CARNESI GIORGIO CRNGRG65M21G273X, CASSATA GAETANA CSSGTN59H68G273B, CATRINI UGO CTRGU056S11G273X, CAUSA SALVATORE CSASVT63M03G273J, CAVALLARO DOMENICA CVLDNC55L55G273Q, COCCO ALFREDO CCCLRD60B22G273D, COMPAGNO RENATO ANTONIO CMPRTN55S14L331V, CUMBO ROLANDO CMBRND52C04G273H, D'AGATI DANIELA DGTDNL62D64G273V, DI GREGORIO FRANCESCO DGRFRN6OLO8G273H, DI NAPOLI GIUSEPPA DNPGPP48M70G273L, DI SALVO GIUSEPPE DSLGPP58SO4G273Q, FIORE GIUSEPPE FRIGPP66B18G273J, GIANNETTINO ANTONINO GNNNNN55C07G273D, GRECO GAETANO GRCGTN64C09G273K, GUAIA SALVATORE GUASVT66P16G273S, IMBESI ANTONIO MBSNTN64B03G273S, LO PRESTI SILVIA LPRSLV61D55G273G, LO VERDE VINCENZO LVRVCN66R08G273P, MARINO GIUSEPPE MRNGPP53TO4G273N, MAZZOLA FRANCESCA PAOLA MZZFNC61M49G273V, PAPPAIZNI GIUSEPPE PPPGPP54H02G273F,( PRESTIGIACOMO ANNA MARIA PRSNMR63A42G273D, GENNARO PIETRO GNNPTR84L25G273F, GENNARO VINCENZA GNNVCN82L63G273U, tutti nella qualità di eredi di GENNARO GIUSEPPE), RICCOBONO ANTONINO RCCNNN64B09G273W, RICCOBONO VINCENZO, SCAVONE ANTONIO SCVNTN63L18E974R, SIRAGUSA GABRIELE SRGGRL58A31G273P, SPANO' SALVATORE SPNSVT50D27G273C, SPITALIERI GRAZIA SPTGRZ49A53G273G, TARSIA PASQUALE TRSPQL48P03C421L, TATA FRANCESCA PAOLA TTAFNC48L42A546T, TROIA FRANCESCO PAOLO TROFNC59H21G273F, VELARDI SALVATORE VLRSVT47M13G273N, VETRANO CARMELO VTRCML57R05G273E, ZAPPALA' MARCO ZPPMRC68M02G273E, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

ARBIA

15, presso lo studio dell'avvocato MARIA ROSARIA SERNICOLA, rappresentati e difesi dall'avvocato GIACOMO D'ASARO, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA C.F. 80184430587, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI

12 (Atto di costituzione del 07/06/2016);
- resistente con mandato - avverso la sentenza n. 1804/2012 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 26/09/2012 R.G.N. 2082/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato GIACOMO D'ASARO. RG 10049/2013

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1804/2012 la Corte d'appello di Palermo ha respinto l'appello proposto dagli attuali ricorrenti, diretto ad ottenere le differenze economiche e contributive a titolo di integrazione del trattamento percepito per lavori socialmente utili, differenze rivendicate limitatamente al periodo compreso tra marzo 1999 e ottobre 2000 per le ore di lavoro eccedenti le prime venti settimanali.

2. A fondamento della pretesa, i ricorrenti avevano prospettato - per quanto ancora qui rileva - di avere osservato un orario di trentasei ore settimanali e che il Ministero aveva versato l'integrazione dovuta, ma in misura inferiore alla retribuzione prevista dai contratti collettivi per i dipendenti ministeriali che avevano svolto mansioni analoghe;
avevano quindi rivendicato il pagamento delle differenze retributive ex art. 2126 c.c. e art. 36 Cost.. 3. La Corte di appello, premesso di aderire all'orientamento interpretativo che ritiene applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato il disposto di cui all'art. 2126 c.c., ha tuttavia osservato che nel caso in esame non era stata dimostrata una deviazione dalla causa tipica dei contratti per lavori socialmente utili: la prestazione di lavoro si era svolta per l'esecuzione di progetti riguardanti "la funzionalità degli Uffici del Giudice di pace, le Sezioni stralcio e quindi il processo di informatizzazione", ossia per progetti destinati a sopperire alle esigenze connesse al susseguirsi di riforme processuali dell'Amministrazione della giustizia ed avevano quindi carattere straordinario;
gli appellanti non avevano svolto in concreto compiti esorbitanti, per qualità e/o quantità, rispetto alla previsione progettuale;
non era stato prospettato in giudizio alcun elemento atto ad escludere la riconducibilità delle mansioni ai progetti;
il sistema di rilevazione delle presenze e dell'orario era funzionale alla quantificazione dell'assegno e al calcolo dei periodi di riposo.

4. Per la cassazione di tale sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso sulla base di tre motivi, seguiti da memoria ex art. 378 c.p.c.. L'Amministrazione della giustizia si è costituita al fine della partecipazione all'udienza di discussione ed ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 14 D.L. n. 299/1994, conv. con modificazioni dalla Legge n. 451/1994, nonché del D.Lgs. n. 468/1997 (art. 360 n. 3 c.p.c.). Si assume che l'utilizzazione dei lavoratori socialmente utili in un settore amministrativo statale ordinario rende illegittimi i progetti e che, di conseguenza, le prestazioni rese dai ricorrenti dovevano qualificarsi prestazioni di fatto e davano diritto al trattamento economico dei dipendenti ministeriali di pari qualifica, in applicazione dell'articolo 2126 c.c. e dell'art. 36 Cost. i RG 10049/2013 2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 8, primo comma, D.Lgs. 468/1997, nonché dell'art. 2126 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.). Si prospetta che, mentre la retribuzione per le prime venti ore di lavoro è coperta dall'assegno erogato dall'Inps, la prestazione eccedente tale orario comporta il diritto all'integrazione economica pari alla differenza tra il sussidio e la retribuzione prevista dal contratto collettivo in vigore per il livello retributivo iniziale della stessa qualifica ricoperta dai lavoratori. Nel caso in esame, tale disposizione era stata violata dal Ministero della Giustizia quanto al lavoro prestato durante il terzo e il quarto periodo di proroga, ossia da marzo 1999 a ottobre 2000;
difatti, in tale periodo l'Amministrazione aveva provveduto ad integrare l'assegno erogato dall'Inps, ma versando una paga oraria complessivamente inferiore a quella dovuta.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi