Cass. civ., sez. II, sentenza 02/09/2022, n. 25933
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, d.l. n. 137/2020la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18261/2021R.G. proposto da: G D, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE SANTO N 16, presso lo studio dell’avvocato C L rappresentato e difeso dall'avvocato M M –ricorrente – contro CHATEAU ET NOBLESSE SOCIETA' AGRICOLA A RL , elettivamente domiciliata in ROMA VIALE G. MAZZINI, 11, presso lo studio dell’avvocato S P che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato E G -controricorrente – Oggetto: Vendita R.G.N. 18261/2021 Ud. 05/07/2022PU R.G. 18261/2021 - Pagina nr. 2 di 16 nonché contro M P, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 24, presso lo studio dell’avvocato C C L G che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato P D N –controricorrente – nonché contro C IRE DI B M –intimata – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO TRENTO n. 101/2021 depositata il 21/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2022 dal Consigliere FEDERICO ROLFI;lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale F T, che ha concluso per l’inammissibilità delricorso. FATTI DI CAUSA 1. G D convenne innanzi il Tribunale di Trento la società CHATEAU ET NOBLESSE SOC. AGR. A R.L. e M P, chiedendo che fosse dichiarata la rescissione per lesione ex art. 1448 c.c. di un preliminare di vendita immobiliare concluso in data 27 luglio 2016 e del successivo contratto definitivo concluso in data 29 settembre 2016.Ulteriormente, l'attore chiese la declaratoria di nullità ai sensi dell'art. 2744 c.c. della procura da lui rilasciata in data 21 luglio 2009 in favore di M P , nonché del già citato contratto definitivo di compravendita sottoscritto da quest'ultimo -quale rappresentante dell’attore- in data 29 settembre R.G. 18261/2021 - Pagina nr. 3 di 16 2016, deducendo che laprocura aveva la sola finalità di costituire una garanzia a favore dello stesso M P in relazione alla restituzione del prestito che quest'ultimo aveva fatto all'attore. Chiese, infine di condannare M P e CHATEAU ET NOBLESSE SOC. AGR. A R.L. i n solido al risarcimento del danno, quantificato in €2.515.000,00. Costituitisi entrambi i convenuti, ed intervenuta volontariamente nel giudizio a sostegno delle ragioni di questi ultimi la C IRE DI BRANCALEONI GEOM. MASSIMO, il Tribunale di Trento, dopo aver svolto attività istruttoria, con sentenza in data 2 dicembre 2019 respinse integralmente le domande dell'attore. 2. Proposto appello da G D , l a Corte d'appello di Trento - nella contumacia della sola C IRE DI BRANCALEONI GEOM. MASSIMO- respinse il gravame osservando, in relazione ai singoli motivi di impugnazione , che: − i nfondate erano le lagnanze dell'appellante in ordine alla erroneità delle valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio nella perizia resa nel corso del giudizio di primo grado, in quanto talivalutazioni erano state espresse sulla base di ampi approfondimenti in contraddittorio, procedendo ad una completa comparazione delle caratteristiche dell'immobile in questione con immobili similari situati nella stessazona;− d oveva escludersi la nullità ex art. 2744 c.c. della procura rilasciata in favore dell'appellato M P in quanto-alla luce dei criteri interpretativi dettati da questa Corte in relazione alla riconducibilità della procura a vendere ad un meccanismo di elusione del divieto di patto R.G. 18261/2021 - Pagina nr. 4 di 16 commissorio- le specifiche caratteristiche della procura medesima inducevano ad escludere una violazione dell'art. 2744 c.c., considerato che: a) già al m omento del rilascio della procura era evidente l'incapacità per G D di adempiere le proprie obbligazioni e quindi di restituire la somma mutuata;b) sul compendio immobiliare grava va a favore di soggetti terzi un'ipoteca precedente per un ammontare - per la sola sorte capitale - quasi corrispondente al prezzo di vendita, con la conseguenza che la vendita dell'immobile non era comunque in grado di garantire a M P la restituzione della somma mutuata;c) le stesse modalità di esercizio da parte di M P de i poteri conferiti con la procura evidenziavano che quest'ultimo non aveva inteso avvalersi dei poteri medesimi per ottenere la restituzione del mutuo, bensì per porre in essere un'operazione volta a tacitare i terzi creditori dell'appellante;d) il cont r atto preliminare era stato sottoscritto direttamente da G D, il quale aveva dichiarato che l'atto era finalizzato al perfezionamento di una trattativa con gli istituti bancari titolari di crediti per mutuo garantiti da ipoteca;R.G. 18261/2021 - Pagina nr. 5 di 16 e) l 'intera operazione si era tradotta in concreto in un vantaggio per l'appellante, dal momento che il creditore ipotecario aveva rinunciato ad una cospicua parte del proprio credito, risultando quindi infondata anche la domanda di risarcimento danni. 3. Per la cassazione di tale decisione ricorre ora G D. Resistono con separati controricorsi M P e la CHATEAU ET NOBLESSE SOC. AGR. A R.L. C IRE DI BRANCALEONI GEOM. MASSIMO è rimasta intimata. 4. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come inserito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. 5. Sono state depositate memorie da parte di G D e della CHATEAU ET NOBLESSE SOC. AGR. A R.L. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, concludendo per la declaratoria di inammissibilità dei primi cinque motivi del ricorsoe per il rigetto del sesto. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso si articola in seimotivi 1.1. Con il primo motivo si deduce: − in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c., la violazione dell’art.1448 c.c.;R.G. 18261/2021 - Pagina nr. 6 di 16 − in relazione all’art. 360, n. 5 , c.p.c., l ’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Lamenta il ricorso che la Corte territoriale abbia erroneamente escluso la sussistenza di una lesione rilevante ai sensi dell'art. 1448 c.c. sulla scorta delle sole considerazioni s volte da l C.T.U. nella perizia elaborata in primo grado, omettendo invece di prendere in considerazione il contenuto di una perizia tecnica di parte prodotta dallo stesso odierno ricorrente, dalla quale emergeva un valore del compendio immobiliare più che doppio rispetto alla stima stabilita dal C.T.U. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2744 c.c. e la “errata motivazione sull’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della norma”. 1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 5 , c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Illustrando congiuntamente i due motivi di ricorso, il ricorrente lamenta un’inadeguata valutazione del materiale probatorio da parte della Corte territoriale, la quale sarebbe in tal modo giunta erroneamente ad escludere che la procura rilasciata a M P avesse la finalità di costituire a favore di quest’ultimo una garanzia per la restituzione del mutuo erogato dal medesimo M P (e dalla di lui madre).
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